Art. 2.
  I soggetti che  intendono  porre  in  commercio,  a  partire  dalla
vendemmia  1996,  i  vini  a  denominazione  di  origine  controllata
"Circeo", provenienti da vigneti non ancora  iscritti,  conformemente
alle  disposizioni  del  relativo  disciplinare  di  produzione, sono
tenuti ad effettuare - ai sensi e per gli effetti dell'art. 15  della
legge  10  febbraio 1992, n. 164 - la denuncia dei rispettivi terreni
vitati ai fini dell'iscrizione dei  medesimi  all'apposito  albo  dei
vigneti  della  denominazione  di  origine controllata "Circeo" entro
quarantacinque  giorni  dalla  data  di  pubblicazione  del  presente
decreto.