Disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Circeo" Art. 1. La denominazione di origine controllata "Circeo", seguita dalle specificazioni relative al colore o al nome dei vitigni e/o alla specificazione Novello (limitatamente ai rossi) o frizzante, e' riservata ai vini bianchi, rossi e rosati, secchi o amabili, che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione. Art. 2. I vini a denominazione di origine controllata "Circeo" devono essere ottenuti dai vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica: "Circeo" bianco secco o amabile, anche nel tipo frizzante: Malvasia di Candia sino ad un massimo del 30%; Trebbiano Toscano non meno del 60%; altri vitigni a bacca bianca autorizzati e/o raccomandati per la provincia di Latina sino ad un massimo del 30%. "Circeo" rosso e rosato secco o amabile anche nei tipi novello (limitatamente al rosso) o frizzante: Merlot non meno dell'85%; altri vitigni a bacca rossa autorizzati e/o raccomandati per la provincia di Latina sino ad un massimo del 15%. "Circeo" - Trebbiano: Trebbiano Toscano non meno dell'85%; altri vitigni a bacca bianca autorizzati e/o raccomandati per la provincia di Latina sino ad un massimo del 15%. "Circeo" - Sangiovese: Sangiovese non meno dell'85%; altri vitigni a bacca rossa autorizzati e/o raccomandati per la provincia di Latina sino ad un massimo del 15%. "Circeo" - Sangiovese - rosato - ottenuto dalla vinificazione delle uve dei seguenti vitigni: Sangiovese non meno dell'85%; altri vitigni a bacca rossa autorizzati e/o raccomandati per la provincia di Latina sino ad un massimo del 15%. Art. 3. La zona di produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Circeo" comprende parte del territorio dei comuni di Latina, Sabaudia, San Felice Circeo e Terracina in provincia di Latina. La perimetrazione ha inizio dall'incrocio fra le strade Mediana e del Mare. Da tale incrocio segue la strada Mediana, in direzione sud-est, sino a raggiungere la strada Latina-Fogliano (in localita' Borgo Isonzo) lungo la quale prosegue poi verso nord sino al punto di incontro con la strada della Rosa. Quindi, seguendo quest'ultima in direzione nord-est, raggiunge la strada del Piccarello, lungo la quale prosegue verso nord fino all'incrocio con la s.s. n. 156 (s.s. dei Monti Lepini). Continua lungo tale strada in direzione sud-est e poi nord-est fino a raggiungere il ponte sul canale Sisto. Costeggiando tale canale, si prolunga verso sud sino ad incrociare la Migliara 56 su cui prosegue verso ovest sino alla strada della Pileria (oggi via Capo di Bufalo) sino ad incrociare la Migliara 57, lungo la quale procede sino a reincontrare il canale Sisto, il cui corso segue sino al ponte della Crocetta. Da quest'ultimo, poi, prosegue verso ovest, lungo la Migliara 58, attraversando la strada Mediana, sino all'incrocio con la via Litoranea; quindi continua verso sud, lungo la stessa Litoranea sino alla cantoniera Mezzomonte. Prosegue poi verso est, lungo la strada pedemontana del monte Circeo, raggiungendo in prossimita' dell'idrovora Vetica, la costa. Segue quest'ultima, dapprima verso sud-ovest, poi ovest, infine nord-ovest, portandosi sul confine tra i comuni di San Felice Circeo e Sabaudia all'altezza del canale dei Pescatori. Continuando lungo quest'ultimo si porta sulla sponda del lago di Sabaudia all'altezza della strada di Folaga Morta, abbandona la sponda del lago e raggiunge, in linea retta, l'adiacente strada di Caterattino. Prosegue lungo quest'ultima verso sud-ovest, fino ad incontrare la strada del lungomare, lungo la quale continua verso nord-ovest fino all'incrocio con la strada di S. Andrea. Segue quest'ultima raggiungendo l'incrocio con la strada del Diversivo Nocchia, lungo la quale si dirige, costeggiando l'omonimo canale, in direzione nord-ovest. Continua poi, attraversando il predetto canale, lungo la strada interpoderale della Bufalara (incrociando la strada della Lavorazione); infine raggiunge il canale del Rio Martino. Costeggia quest'ultimo verso sud-ovest per breve tratto, fino a raggiungere il canale di Cicerchia, lungo il quale prosegue fino all'incrocio con la strada Latina-Fogliano; segue poi tale strada verso Latina, portandosi sulla strada Litoranea. Prosegue lungo la stessa strada Litoranea in direzione nord-ovest fino ad incontrare la strada del Mare, lungo la quale continua raggiungendo l'incrocio con la strada Mediana e con la strada della Persicara, inizio della perimetrazione. Art. 4. Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Circeo" devono essere quelle tradizionali della zona e, comunque, atte a conferire alle uve, ai mosti ed ai vini ottenuti, le specifiche caratteristiche di qualita'. Sono pertanto da considerare idonei i vigneti coltivati su terreni molto omogenei con l'assoluta prevalenza della frazione sabbiosa sulle altre e l'assenza di argilla azzurra. I sesti di impianti, le forme di allevamento, ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati o comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e del vino. E' vietata qualsiasi pratica di forzatura. E' consentita l'irrigazione di soccorso con un massimo di due interventi da eseguirsi sino all'invaiatura. Per i reimpianti o i nuovi impianti deve essere prevista una densita' di impianto non inferiore a 2.000 piante per ettaro. Le rese massime di uva per ettaro in coltura specializzata, ammesse per la produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Circeo", devono essere le seguenti: "Circeo" bianco e "Circeo" Trebbiano: 13 tonn. di uva per ettaro; "Circeo" rosso e rosato e "Circeo" Sangiovese rosso o rosato: 12 tonn. di uva per ettaro. Per quanto concerne la resa per ettaro in coltura promiscua, questa deve essere rapportata a quella della coltura specializzata tenendo conto della effettiva consistenza numerica delle viti. Nelle annate favorevoli i quantitativi di uve ottenuti e da destinare alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Circeo" devono essere riportati nei limiti di cui sopra purche' la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi, fermo restando i limiti resa uva/vino per i quantitativi di cui trattasi. La regione Lazio con proprio decreto, sentite le organizzazioni di categoria interessate, di anno in anno, prima della vendemmia, puo' stabilire un limite massimo di produzione delle uve per ettaro inferiore a quello fissato nel presente disciplinare, dandone immediata comunicazione al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini ed alla camera di commercio competente per territorio. Le uve destinate alla vinificazione del vino a denominazione di origine controllata "Circeo" devono assicurare il seguente titolo alcolometrico volumico naturale minimo: "Circeo" bianco: 9,5%; "Circeo" rosso e rosato: 10,5%; "Circeo" Trebbiano: 10%; "Circeo" Sangiovese rosso o rosato: 10%. Art. 5. Le operazioni di vinificazione per i vini di cui all'art. 1 devono essere effettuate all'interno della zona di produzione delimitata dall'art. 3. In deroga a quanto sopra e' consentita la vinificazione al di fuori della zona di produzione, su richiesta delle cantine interessate che dimostrino di aver vinificato, nell'ambito della provincia di Latina, uve provenienti dalla zona di produzione delimitata dall'art. 3 almeno cinque anni prima di quello di entrata in vigore del presente disciplinare. La resa massima dell'uva in vino non deve essere superiore al 70% per i vini bianchi, e al 65% per i vini rossi e rosati. Qualora la resa uva/vino superi i limiti sopra indicati ma non superi rispettivamente i limiti del 75% e del 70% l'eccedenza non avra' diritto alla denominazione di origine controllata; nel caso vengano superati i detti ultimi limiti, l'intera produzione non avra' diritto alla denominazione di origine controllata. Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche corrispondenti agli usi locali, leali e costanti, atte a conferire al vino le sue peculiari caratteristiche. I prodotti utilizzabili per la correzione dei mosti e dei vini dovranno provenire esclusivamente dalle uve prodotte nei vigneti iscritti all'Albo della denominazione di origine controllata "Circeo", ad esclusione del mosto concentrato rettificato. Art. 6. I vini a denominazione di origine controllata "Circeo" all'atto dell'immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche: "Circeo" bianco: colore: giallo paglierino piu' o meno intenso; odore: caratteristico, vinoso, delicato; sapore: secco o amabile, armonico, sapido e fresco; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50%; acidita' totale minima: 5 per mille; estratto secco netto minimo: 15 per mille. E' prevista la tipologia frizzante. "Circeo" rosso: colore: rubino piu' o meno intenso; odore: caratteristico, vinoso; sapore: asciutto o amabile, pieno armonico, tannico; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50%; acidita' totale minima: 5 per mille; estratto secco netto minimo: 18 per mille. E' prevista la tipologia frizzante. "Circeo" rosso novello: colore: rosso rubino piu' o meno intenso con sfumature violacee; odore: fruttato, persistente e caratteristico; sapore: fresco, armonico, equilibrato, rotondo, vivace; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%; acidita' totale minima: 5 per mille; estratto secco netto minimo: 18 per mille. "Circeo" Trebbiano: colore: giallo paglierino chiaro; odore: caratteristico, delicato, gradevole; sapore: secco, fresco, sapido con retrogusto caratteristico; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%; acidita' totale minima: 5 per mille; estratto secco netto minimo: 14 per mille. "Circeo" rosato: colore: rosato piu' o meno intenso con riflessi violacei; odore: fine, gradevole; sapore: secco o amabile, armonico, delicato, vellutato; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%; acidita' totale minima: 5 per mille; estratto secco netto minimo: 15 per mille. E' prevista la tipologia frizzante. "Circeo" Sangiovese: colore: rubino piu' o meno intenso; odore: caratteristico, fragrante; sapore: asciutto, sapido, armonico; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50%; acidita' totale minima: 5 per mille; estratto secco netto minimo: 18 per mille. E' prevista la tipologia frizzante. "Circeo" Sangiovese rosato: colore: rosato piu' o meno intenso anche con riflessi arancioni; odore: caratteristico, gradevole; sapore: secco o amabile, armonico, fresco, vellutato; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%; acidita' totale minima: 5 per mille; estratto secco netto minimo: 16 per mille. E' prevista la tipologia frizzante. Per i vini di cui al presente disciplinare deve essere indicato in etichetta l'anno di produzione delle uve e, qualora siano previste entrambe le tipologie, la dicitura "secco" o "amabile". E' in facolta' del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazione di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, di modificare, con proprio decreto, i limiti minimi per l'acidita' totale e l'estratto secco netto minimo. Art. 7. Alla denominazione di origine controllata "Circeo" e' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle espressamente previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettvi "fine", "extra", "scelto", "selezionato" e similari. E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati non aventi significato laudativo e tali da non trarre in inganno il consumatore. E' consentito, altresi', l'uso di nomi geografici aggiuntivi e riferimenti toponomastici a fattorie, aree e localita' comprese nella zona delimitata nel precedente art. 3 dalle quali effettivamente provengono le uve da cui il vino cosi' qualificato e' stato ottenuto. Art. 8. I vini a denominazione di origine controllata "Circeo" devono essere imbottigliati in recipienti di vetro di capacita' uguale o inferiore a lt. 1,5 chiusi con tappo di sughero ad eccezione dei recipienti sino a lt. 0,375, per i quali e' consentito l'uso del tappo a vite.