Disciplinare di produzione dei vini
           a denominazione di origine controllata "Circeo"
                               Art. 1.
   La denominazione di origine controllata  "Circeo",  seguita  dalle
specificazioni  relative  al  colore  o  al nome dei vitigni e/o alla
specificazione Novello  (limitatamente  ai  rossi)  o  frizzante,  e'
riservata  ai  vini  bianchi,  rossi  e rosati, secchi o amabili, che
rispondono alle condizioni ed ai  requisiti  stabiliti  nel  presente
disciplinare di produzione.
                               Art. 2.
   I  vini  a  denominazione  di  origine controllata "Circeo" devono
essere  ottenuti  dai  vigneti  aventi,  nell'ambito  aziendale,   la
seguente composizione ampelografica:
    "Circeo" bianco secco o amabile, anche nel tipo frizzante:
     Malvasia di Candia sino ad un massimo del 30%;
     Trebbiano Toscano non meno del 60%;
     altri vitigni a bacca bianca autorizzati e/o raccomandati per la
provincia di Latina sino ad un massimo del 30%.
    "Circeo"  rosso  e  rosato secco o amabile anche nei tipi novello
(limitatamente al rosso) o frizzante:
     Merlot non meno dell'85%;
     altri vitigni a bacca rossa autorizzati e/o raccomandati per  la
provincia di Latina sino ad un massimo del 15%.
    "Circeo" - Trebbiano:
     Trebbiano Toscano non meno dell'85%;
     altri vitigni a bacca bianca autorizzati e/o raccomandati per la
provincia di Latina sino ad un massimo del 15%.
    "Circeo" - Sangiovese:
     Sangiovese non meno dell'85%;
     altri  vitigni a bacca rossa autorizzati e/o raccomandati per la
provincia di Latina sino ad un massimo del 15%.
    "Circeo" - Sangiovese - rosato  -  ottenuto  dalla  vinificazione
delle uve dei seguenti vitigni:
     Sangiovese non meno dell'85%;
     altri  vitigni a bacca rossa autorizzati e/o raccomandati per la
provincia di Latina sino ad un massimo del 15%.
                               Art. 3.
   La  zona  di  produzione  dei  vini  a  denominazione  di  origine
controllata  "Circeo"  comprende  parte  del territorio dei comuni di
Latina, Sabaudia, San Felice  Circeo  e  Terracina  in  provincia  di
Latina.
   La  perimetrazione ha inizio dall'incrocio fra le strade Mediana e
del Mare. Da tale incrocio segue  la  strada  Mediana,  in  direzione
sud-est,  sino  a raggiungere la strada Latina-Fogliano (in localita'
Borgo Isonzo) lungo la quale prosegue poi verso nord sino al punto di
incontro con la strada della Rosa. Quindi, seguendo  quest'ultima  in
direzione  nord-est,  raggiunge  la  strada  del Piccarello, lungo la
quale prosegue verso nord fino all'incrocio con la s.s. n. 156  (s.s.
dei  Monti Lepini). Continua lungo tale strada in direzione sud-est e
poi  nord-est  fino  a  raggiungere  il  ponte  sul   canale   Sisto.
Costeggiando tale canale, si prolunga verso sud sino ad incrociare la
Migliara  56  su  cui  prosegue  verso  ovest  sino alla strada della
Pileria (oggi via Capo di Bufalo) sino ad incrociare la Migliara  57,
lungo  la  quale  procede sino a reincontrare il canale Sisto, il cui
corso segue sino al  ponte  della  Crocetta.  Da  quest'ultimo,  poi,
prosegue  verso  ovest, lungo la Migliara 58, attraversando la strada
Mediana, sino all'incrocio con  la  via  Litoranea;  quindi  continua
verso sud, lungo la stessa Litoranea sino alla cantoniera Mezzomonte.
Prosegue poi verso est, lungo la strada pedemontana del monte Circeo,
raggiungendo  in  prossimita'  dell'idrovora  Vetica, la costa. Segue
quest'ultima, dapprima verso sud-ovest, poi ovest, infine nord-ovest,
portandosi sul confine tra i comuni di San Felice Circeo  e  Sabaudia
all'altezza  del canale dei Pescatori. Continuando lungo quest'ultimo
si porta sulla sponda del lago di Sabaudia all'altezza  della  strada
di  Folaga  Morta, abbandona la sponda del lago e raggiunge, in linea
retta, l'adiacente strada di Caterattino. Prosegue lungo quest'ultima
verso sud-ovest, fino ad incontrare la strada del lungomare, lungo la
quale continua verso nord-ovest fino all'incrocio con la strada di S.
Andrea. Segue quest'ultima raggiungendo l'incrocio con la strada  del
Diversivo  Nocchia,  lungo la quale si dirige, costeggiando l'omonimo
canale, in  direzione  nord-ovest.  Continua  poi,  attraversando  il
predetto   canale,  lungo  la  strada  interpoderale  della  Bufalara
(incrociando la strada della Lavorazione); infine raggiunge il canale
del Rio Martino. Costeggia quest'ultimo  verso  sud-ovest  per  breve
tratto,  fino  a  raggiungere  il canale di Cicerchia, lungo il quale
prosegue fino all'incrocio con la strada Latina-Fogliano;  segue  poi
tale strada verso Latina, portandosi sulla strada Litoranea. Prosegue
lungo  la  stessa  strada  Litoranea  in direzione nord-ovest fino ad
incontrare la strada del Mare, lungo la quale  continua  raggiungendo
l'incrocio  con  la  strada  Mediana e con la strada della Persicara,
inizio della perimetrazione.
                               Art. 4.
   Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti  destinati  alla
produzione  dei  vini a denominazione di origine controllata "Circeo"
devono essere quelle tradizionali della  zona  e,  comunque,  atte  a
conferire  alle  uve,  ai  mosti  ed  ai vini ottenuti, le specifiche
caratteristiche di qualita'.
   Sono pertanto da considerare idonei i vigneti coltivati su terreni
molto omogenei con  l'assoluta  prevalenza  della  frazione  sabbiosa
sulle altre e l'assenza di argilla azzurra.
   I  sesti  di  impianti,  le  forme di allevamento, ed i sistemi di
potatura devono essere quelli generalmente usati o  comunque  atti  a
non modificare le caratteristiche delle uve e del vino.
   E' vietata qualsiasi pratica di forzatura.
   E'  consentita  l'irrigazione  di  soccorso  con un massimo di due
interventi da eseguirsi sino all'invaiatura.
   Per i reimpianti o i  nuovi  impianti  deve  essere  prevista  una
densita' di impianto non inferiore a 2.000 piante per ettaro.
   Le  rese  massime  di  uva  per  ettaro  in coltura specializzata,
ammesse per  la  produzione  dei  vini  a  denominazione  di  origine
controllata "Circeo", devono essere le seguenti:
    "Circeo" bianco e "Circeo" Trebbiano: 13 tonn. di uva per ettaro;
    "Circeo"  rosso e rosato e "Circeo" Sangiovese rosso o rosato: 12
tonn. di uva per ettaro.
   Per quanto concerne la  resa  per  ettaro  in  coltura  promiscua,
questa  deve  essere  rapportata a quella della coltura specializzata
tenendo conto della effettiva consistenza numerica delle viti.
   Nelle  annate  favorevoli  i  quantitativi  di  uve  ottenuti e da
destinare  alla  produzione  dei  vini  a  denominazione  di  origine
controllata  "Circeo" devono essere riportati nei limiti di cui sopra
purche' la produzione globale non superi del 20% i  limiti  medesimi,
fermo  restando  i  limiti  resa  uva/vino  per i quantitativi di cui
trattasi.
   La regione Lazio con proprio decreto, sentite le organizzazioni di
categoria interessate, di anno in anno, prima della  vendemmia,  puo'
stabilire  un  limite  massimo  di  produzione  delle  uve per ettaro
inferiore  a  quello  fissato  nel  presente  disciplinare,   dandone
immediata   comunicazione   al   Ministero  delle  risorse  agricole,
alimentari e  forestali,  Comitato  nazionale  per  la  tutela  e  la
valorizzazione  delle  denominazioni  di  origine e delle indicazioni
geografiche tipiche dei vini ed alla camera di  commercio  competente
per territorio.
   Le  uve  destinate  alla vinificazione del vino a denominazione di
origine controllata "Circeo" devono  assicurare  il  seguente  titolo
alcolometrico volumico naturale minimo:
    "Circeo" bianco: 9,5%;
    "Circeo" rosso e rosato: 10,5%;
    "Circeo" Trebbiano: 10%;
    "Circeo" Sangiovese rosso o rosato: 10%.
                               Art. 5.
   Le operazioni di vinificazione per i vini di cui all'art. 1 devono
essere  effettuate  all'interno  della  zona di produzione delimitata
dall'art. 3. In deroga a quanto sopra e' consentita la  vinificazione
al  di  fuori  della  zona  di produzione, su richiesta delle cantine
interessate che dimostrino  di  aver  vinificato,  nell'ambito  della
provincia  di  Latina,  uve  provenienti  dalla  zona  di  produzione
delimitata dall'art. 3 almeno cinque anni prima di quello di  entrata
in vigore del presente disciplinare.
   La  resa massima dell'uva in vino non deve essere superiore al 70%
per i vini bianchi, e al 65% per i vini rossi e rosati.
   Qualora la resa uva/vino superi i limiti  sopra  indicati  ma  non
superi  rispettivamente  i  limiti  del 75% e del 70% l'eccedenza non
avra' diritto alla denominazione di  origine  controllata;  nel  caso
vengano superati i detti ultimi limiti, l'intera produzione non avra'
diritto alla denominazione di origine controllata.
  Nella  vinificazione  sono  ammesse soltanto le pratiche enologiche
corrispondenti agli usi locali, leali e costanti, atte a conferire al
vino le sue peculiari caratteristiche.
   I prodotti utilizzabili per la correzione dei  mosti  e  dei  vini
dovranno  provenire  esclusivamente  dalle  uve  prodotte nei vigneti
iscritti  all'Albo  della  denominazione   di   origine   controllata
"Circeo", ad esclusione del mosto concentrato rettificato.
                               Art. 6.
   I  vini  a  denominazione di origine controllata "Circeo" all'atto
dell'immissione  al   consumo   devono   rispondere   alle   seguenti
caratteristiche:
  "Circeo" bianco:
    colore: giallo paglierino piu' o meno intenso;
    odore: caratteristico, vinoso, delicato;
    sapore: secco o amabile, armonico, sapido e fresco;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50%;
    acidita' totale minima: 5 per mille;
    estratto secco netto minimo: 15 per mille.
   E' prevista la tipologia frizzante.
  "Circeo" rosso:
    colore: rubino piu' o meno intenso;
    odore: caratteristico, vinoso;
    sapore: asciutto o amabile, pieno armonico, tannico;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50%;
    acidita' totale minima: 5 per mille;
    estratto secco netto minimo: 18 per mille.
   E' prevista la tipologia frizzante.
  "Circeo" rosso novello:
    colore: rosso rubino piu' o meno intenso con sfumature violacee;
    odore: fruttato, persistente e caratteristico;
    sapore: fresco, armonico, equilibrato, rotondo, vivace;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%;
    acidita' totale minima: 5 per mille;
    estratto secco netto minimo: 18 per mille.
  "Circeo" Trebbiano:
    colore: giallo paglierino chiaro;
    odore: caratteristico, delicato, gradevole;
    sapore: secco, fresco, sapido con retrogusto caratteristico;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%;
    acidita' totale minima: 5 per mille;
    estratto secco netto minimo: 14 per mille.
  "Circeo" rosato:
    colore: rosato piu' o meno intenso con riflessi violacei;
    odore: fine, gradevole;
    sapore: secco o amabile, armonico, delicato, vellutato;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%;
    acidita' totale minima: 5 per mille;
    estratto secco netto minimo: 15 per mille.
   E' prevista la tipologia frizzante.
  "Circeo" Sangiovese:
    colore: rubino piu' o meno intenso;
    odore: caratteristico, fragrante;
    sapore: asciutto, sapido, armonico;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50%;
    acidita' totale minima: 5 per mille;
    estratto secco netto minimo: 18 per mille.
   E' prevista la tipologia frizzante.
  "Circeo" Sangiovese rosato:
    colore: rosato piu' o meno intenso anche con riflessi arancioni;
    odore: caratteristico, gradevole;
    sapore: secco o amabile, armonico, fresco, vellutato;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%;
    acidita' totale minima: 5 per mille;
    estratto secco netto minimo: 16 per mille.
   E' prevista la tipologia frizzante.
   Per i vini di cui al presente disciplinare deve essere indicato in
etichetta  l'anno  di  produzione delle uve e, qualora siano previste
entrambe le tipologie, la dicitura "secco" o "amabile".
   E'  in facolta' del Ministero delle risorse agricole, alimentari e
forestali - Comitato nazionale per  la  tutela  e  la  valorizzazione
delle  denominazione  di  origine  e  delle  indicazioni  geografiche
tipiche dei vini, di modificare, con proprio decreto, i limiti minimi
per l'acidita' totale e l'estratto secco netto minimo.
                               Art. 7.
   Alla denominazione di  origine  controllata  "Circeo"  e'  vietata
l'aggiunta    di   qualsiasi   qualificazione   diversa   da   quelle
espressamente previste dal presente disciplinare,  ivi  compresi  gli
aggettvi "fine", "extra", "scelto", "selezionato" e similari.
   E'   tuttavia   consentito   l'uso  di  indicazioni  che  facciano
riferimento a nomi, ragioni  sociali  e  marchi  privati  non  aventi
significato laudativo e tali da non trarre in inganno il consumatore.
   E'  consentito,  altresi',  l'uso  di nomi geografici aggiuntivi e
riferimenti toponomastici a fattorie, aree e localita' comprese nella
zona delimitata nel precedente  art.  3  dalle  quali  effettivamente
provengono le uve da cui il vino cosi' qualificato e' stato ottenuto.
                               Art. 8.
   I  vini  a  denominazione  di  origine controllata "Circeo" devono
essere imbottigliati in recipienti di vetro  di  capacita'  uguale  o
inferiore  a  lt.  1,5  chiusi  con tappo di sughero ad eccezione dei
recipienti sino a lt. 0,375, per i  quali  e'  consentito  l'uso  del
tappo a vite.