Art. 2. Nell'art. 3 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2412 del 10 agosto 1995 dopo le parole: "delle amministrazioni interessate" sono aggiunte le seguenti "le quali possono utilizzare anche le quote residue delle spese generali previste nei quadri economici dei progetti". La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 4 luglio 1996 Il Ministro: NAPOLITANO