Art. 2.
  Nell'art.   3  dell'ordinanza  del  Presidente  del  Consiglio  dei
Ministri  n.  2412  del  10  agosto  1995  dopo  le  parole:   "delle
amministrazioni  interessate"  sono  aggiunte  le  seguenti "le quali
possono utilizzare  anche  le  quote  residue  delle  spese  generali
previste nei quadri economici dei progetti".
  La  presente  ordinanza  sara'  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
   Roma, 4 luglio 1996
                                              Il Ministro: NAPOLITANO