IL MINISTRO
                     DEL COMMERCIO CON L'ESTERO
  Vista  la  legge  26  febbraio  1992,  n.   212,   concernente   la
collaborazione  con  i Paesi dell'Europa centrale ed orientale, ed in
particolare l'art. 2, punto 6, che stabilisce  che  una  quota  delle
disponibilita'  finanziarie destinate alle iniziative di cui al comma
1, lettera a), dello stesso art. 2 ed al comma 3, lettere a),  b)  ed
e),  dell'art.  3,  e'  attribuita  al  Ministero  del  commercio con
l'estero per le iniziative di supporto agli interventi effettuati  ai
sensi  della  legge 24 aprile 1990, n.  100, e ad altre iniziative di
propria competenza, rispondenti alle finalita'  della  legge  stessa,
nonche' dell'art. 2 della legge 9 gennaio 1991, n. 19;
  Vista  la  legge  24  aprile  1990, n. 100, concernente norme sulla
promozione  della  partecipazione  a  societa'   ed   imprese   miste
all'estero;
  Vista  la  legge  9  gennaio  1991, n. 19, concernente norme per lo
sviluppo   delle   attivita'   economiche   e   della    cooperazione
internazionale  della  regione Friuli-Venezia Giulia, della provincia
di Belluno e delle aree limitrofe;
  Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e  successive  modificazioni,
concernente  nuove  norme in materia di procedimento amministrativo e
di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
  Visto il decreto ministeriale 5 dicembre 1992 relativo a "criteri e
modalita' per l'ammissione a contributi finanziari  dei  progetti  di
collaborazione con i Paesi dell'Europa centrale ed orientale";
  Visti   gli  indirizzi  generali  di  collaborazione  con  i  Paesi
dell'Europa centrale ed orientale ed i programmi relativi  a  ciascun
Paese, approvati dal CIPES con la delibera del 23 aprile 1992;
  Visto  il  decreto  legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive
modificazioni, relativo alla razionalizzazione delle  amministrazioni
pubbliche  e  revisione  della  disciplina  in  materia  di  pubblico
impiego, a norma dell'art. 2 legge 23 ottobre 1992, n. 1421;
  Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, ed in  particolare  l'art.
1, commi 21 e 24, che dispone la soppressione di alcuni comitati, tra
cui  il  CIPES,  ed affida la definizione delle funzioni dei comitati
soppressi a successivi regolamenti;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n.
373, che all'art. 14, comma 2, attribuisce al Ministro  degli  affari
esteri,  d'intesa  con  il  Ministero  del  tesoro  e,  per quanto di
competenza, con il Ministero del commercio con l'estero, le  funzioni
del  soppresso  CIPES ed in particolare la ripartizione di massima di
cui all'art. 1, comma 4, lettera a), della legge n. 212 del 1992;
  Visto il decreto interministeriale n. 15402 del  13  ottobre  1995,
con  cui si e' proceduto ad una prima ripartizione dei fondi relativi
agli anni, 1993, 1994 e 1995 conservati sul capitolo 9011 dello stato
di previsione del Ministero del tesoro;
  Visto il decreto interministeriale n. 5601 del 27 marzo  1996,  con
cui  viene assegnata al Ministero del commercio con l'estero la somma
complessiva di lire 31,5 miliardi per  l'esercizio  finanziario  1996
per  il  finanziamento  delle iniziative di competenza previste dalla
richiamata legge n. 212 del 1992;
  Ritenuta  la  necessita'  di stabilire i criteri e le modalita' cui
l'amministrazione  si  atterra'  per  la   utilizzazione   di   dette
disponibilita'  finanziarie,  in considerazione anche dei propri fini
istituzionali;
                              Decreta:
                               Art. 1.
                       Tipologie d'intervento
  1. Sono ammessi a beneficiare del contributo previsto  dalla  legge
26  febbraio  1992,  n. 212, i progetti di collaborazione con i Paesi
dell'Europa centrale ed orientale (PECO) compresi i Paesi  baltici  e
quelli  della CSI (con esclusione delle cinque repubbliche asiatiche:
Kazakistan, Uzbekistan, Kirghizistan, Turkmenistan e Tagikistan), con
particolare riferimento alle seguenti tipologie di intervento:
    a) formazione professionale, manageriale e dei quadri intermedi;
    b) assistenza tecnica;
    c) formazione ed assistenza in  materie  giuridico-istituzionali,
con  particolare  riferimento  al  settore  economico,  finanziario e
valutario;
    d)  studi  di  fattibilita'  e  progettazioni  nei  settori   dei
trasporti,  delle telecomunicazioni, della distribuzione, nonche' nei
settori della riconversione industriale ed agricola, del  risanamento
ambientale, nel campo dell'energia e del turismo;
    e)  altre  iniziative,  a  supporto  di  joint-ventures (societa'
miste) promosse o partecipate nell'area oggetto di  intervento  della
legge  n.  212 del 1992 da imprese o enti italiani, ovvero rientranti
in progetti di particolare interesse a  favore  del  potenziamento  e
della razionalizzazione della produzione industriale.
  2.  Non  sono  ammesse  a  contributo  iniziative  di  mera  natura
commerciale.