IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO Vista la legge 26 febbraio 1992, n. 212, concernente la collaborazione con i Paesi dell'Europa centrale ed orientale, ed in particolare l'art. 2, punto 6, che stabilisce che una quota delle disponibilita' finanziarie destinate alle iniziative di cui al comma 1, lettera a), dello stesso art. 2 ed al comma 3, lettere a), b) ed e), dell'art. 3, e' attribuita al Ministero del commercio con l'estero per le iniziative di supporto agli interventi effettuati ai sensi della legge 24 aprile 1990, n. 100, e ad altre iniziative di propria competenza, rispondenti alle finalita' della legge stessa, nonche' dell'art. 2 della legge 9 gennaio 1991, n. 19; Vista la legge 24 aprile 1990, n. 100, concernente norme sulla promozione della partecipazione a societa' ed imprese miste all'estero; Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 19, concernente norme per lo sviluppo delle attivita' economiche e della cooperazione internazionale della regione Friuli-Venezia Giulia, della provincia di Belluno e delle aree limitrofe; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, concernente nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi; Visto il decreto ministeriale 5 dicembre 1992 relativo a "criteri e modalita' per l'ammissione a contributi finanziari dei progetti di collaborazione con i Paesi dell'Europa centrale ed orientale"; Visti gli indirizzi generali di collaborazione con i Paesi dell'Europa centrale ed orientale ed i programmi relativi a ciascun Paese, approvati dal CIPES con la delibera del 23 aprile 1992; Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni, relativo alla razionalizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 legge 23 ottobre 1992, n. 1421; Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, ed in particolare l'art. 1, commi 21 e 24, che dispone la soppressione di alcuni comitati, tra cui il CIPES, ed affida la definizione delle funzioni dei comitati soppressi a successivi regolamenti; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 373, che all'art. 14, comma 2, attribuisce al Ministro degli affari esteri, d'intesa con il Ministero del tesoro e, per quanto di competenza, con il Ministero del commercio con l'estero, le funzioni del soppresso CIPES ed in particolare la ripartizione di massima di cui all'art. 1, comma 4, lettera a), della legge n. 212 del 1992; Visto il decreto interministeriale n. 15402 del 13 ottobre 1995, con cui si e' proceduto ad una prima ripartizione dei fondi relativi agli anni, 1993, 1994 e 1995 conservati sul capitolo 9011 dello stato di previsione del Ministero del tesoro; Visto il decreto interministeriale n. 5601 del 27 marzo 1996, con cui viene assegnata al Ministero del commercio con l'estero la somma complessiva di lire 31,5 miliardi per l'esercizio finanziario 1996 per il finanziamento delle iniziative di competenza previste dalla richiamata legge n. 212 del 1992; Ritenuta la necessita' di stabilire i criteri e le modalita' cui l'amministrazione si atterra' per la utilizzazione di dette disponibilita' finanziarie, in considerazione anche dei propri fini istituzionali; Decreta: Art. 1. Tipologie d'intervento 1. Sono ammessi a beneficiare del contributo previsto dalla legge 26 febbraio 1992, n. 212, i progetti di collaborazione con i Paesi dell'Europa centrale ed orientale (PECO) compresi i Paesi baltici e quelli della CSI (con esclusione delle cinque repubbliche asiatiche: Kazakistan, Uzbekistan, Kirghizistan, Turkmenistan e Tagikistan), con particolare riferimento alle seguenti tipologie di intervento: a) formazione professionale, manageriale e dei quadri intermedi; b) assistenza tecnica; c) formazione ed assistenza in materie giuridico-istituzionali, con particolare riferimento al settore economico, finanziario e valutario; d) studi di fattibilita' e progettazioni nei settori dei trasporti, delle telecomunicazioni, della distribuzione, nonche' nei settori della riconversione industriale ed agricola, del risanamento ambientale, nel campo dell'energia e del turismo; e) altre iniziative, a supporto di joint-ventures (societa' miste) promosse o partecipate nell'area oggetto di intervento della legge n. 212 del 1992 da imprese o enti italiani, ovvero rientranti in progetti di particolare interesse a favore del potenziamento e della razionalizzazione della produzione industriale. 2. Non sono ammesse a contributo iniziative di mera natura commerciale.