Art. 2. S o g g e t t i 1. Sono ammessi a presentare domanda di contributo, per la realizzazione dei progetti di cui all'art. 1 del presente decreto, i seguenti soggetti di nazionalita' italiana che svolgano attivita' ricollegabile alle tipologie d'intervento previste dalla legge n. 212 del 1992 e richiamate nel citato art. 1: a) istituti ed enti pubblici e privati, con particolare riguardo agli istituti, enti ed altri organismi di assistenza tecnica e di formazione professionale; b) associazioni di categoria, loro confederazioni e relative aziende di servizi; c) consorzi e societa' consortili, cooperative, societa' e imprese con particolare riguardo alle PMI.