Art. 2.
                           S o g g e t t i
  1.  Sono  ammessi  a  presentare  domanda  di  contributo,  per  la
realizzazione  dei progetti di cui all'art. 1 del presente decreto, i
seguenti soggetti di nazionalita'  italiana  che  svolgano  attivita'
ricollegabile alle tipologie d'intervento previste dalla legge n. 212
del 1992 e richiamate nel citato art. 1:
    a)  istituti ed enti pubblici e privati, con particolare riguardo
agli istituti, enti ed altri organismi di  assistenza  tecnica  e  di
formazione professionale;
    b)  associazioni  di  categoria,  loro  confederazioni e relative
aziende di servizi;
    c)  consorzi  e  societa'  consortili,  cooperative,  societa'  e
imprese con particolare riguardo alle PMI.