Art. 3.
         Condizioni di ammissibilita', priorita', preferenze
  1.  Sono  ammesse  all'istruttoria  ministeriale  le   domande   di
contributo  accompagnate  da  un piano certo di copertura finanziaria
dei   costi   previsti,   nonche'   corredate    dalla    valutazione
tecnico-economica  degli enti indicati nel decreto del Ministro degli
affari esteri del 4 marzo  1993,  n.  069-P/4921  e  precisati  nella
circolare applicativa del presente decreto.
  2.  In  mancanza della documentazione di cui al comma 1 le relative
domande saranno escluse dall'istruttoria.
  3. Nell'ambito degli interventi  indicati  nell'art.  1,  comma  1,
avranno carattere di preferenza:
    a)   progetti   aventi   ad  oggetto  un'azione  di  integrazione
interregionale;
    b)  progetti   aventi   ad   oggetto   interventi   in   Albania,
Bosnia-Erzegovina,   Jugoslavia   (Serbia  e  Montenegro),  Macedonia
(F.Y.R.O.M.), Slovenia e Croazia;
  4. La valutazione delle domande che perverranno relativamente  agli
interventi  citati  nell'art.  1  del  presente  decreto ministeriale
avverra'  sulla  base  delle  seguenti  tre   priorita'   di   valore
decrescente:
    a) prima priorita' (coefficiente 30):
    1)  progetti  accompagnati  da "assenso Paese" consistente in una
dichiarazione  di  interesse  alla  realizzazione  da   parte   delle
autorita'  governative  del  Paese  oggetto  dell'intervento;  ovvero
progetti aventi ad oggetto attivita' individuate in commissioni miste
e gruppi  di  lavoro  derivanti  da  intese  bilaterali  del  Governo
italiano;
    2)   progetti   aventi   ad   oggetto  formazione  professionale,
manageriale e di quadri intermedi, assistenza tecnica;
    3) progetti partecipati finanziariamente -  o  in  natura  -  dal
Paese oggetto dell'intervento;
    4)  progetti  proposti  da  soggetti  senza  fini  di  lucro,  da
associazioni  di   categoria,   corsorzi,   societa'   consortili   e
cooperative, ovvero da PMI singolarmente;
    5)  progetti  paralleli  (derivanti  o  collegati)  ad interventi
finanziari  di  istituzioni  internazionali  multilaterali   di   cui
l'Italia sia parte (U.E., Bers, Bei, BM, altro);
    6)  progetti aventi ad oggetto azioni di formazione ed assistenza
in materia di commercio  estero,  anche  relativamente  agli  aspetti
finanziari  e  valutari,  tendenti  a  favorire  lo  sviluppo  di una
struttura locale rivolta all'incremento dei  flussi  commerciali  con
l'estero;
    7) progetti collegati ad iniziative sostenute attraverso la legge
24 aprile 1990, n. 100, e l'art. 2 della legge 2 gennaio 1991, n. 19;
    b) seconda priorita' (coefficiente 20):
    1) progetti concernenti studi di fattibilita' e progettazioni nei
settori  dei trasporti, delle telecomunicazioni, della distribuzione,
nonche' nei settori della riconversione industriale ed agricola,  del
risanamento   ambientale,   nel  campo  dell'energia.  Tali  progetti
dovranno essere accompagnati dalla dichiarazione  di  interesse  alla
realizzazione  da parte delle autorita' governative del Paese oggetto
dell'intervento;
    2)  progetti  in  cofinanziamento  con istituzioni internazionali
multilaterali di cui l'Italia sia parte (U.E., Bers, Bei, BM, altro);
    3) progetti presentati da ICE, Simest, Finest, Informest;
    c) terza priorita' (coefficiente 10):
    1) progetti aventi ad oggetto formazione e assistenza in  materie
giuridico-istituzionali;
    2)  progetti  consistenti  in  altre  iniziative  a  supporto  di
joint-ventures;
    3) progetti individuati in seno alla Iniziativa centro europea;
    4) progetti aventi ad oggetto interventi nel settore del turismo.
  5. Le diverse priorita' sono fra loro cumulabili per  ogni  singolo
progetto.
  6.  Ai  fini  della valutazione delle domande, le singole priorita'
raddoppieranno il rispettivo valore al ricorrere delle preferenze  di
cui all'art. 3, comma 3, del presente decreto.