Art. 3. Condizioni di ammissibilita', priorita', preferenze 1. Sono ammesse all'istruttoria ministeriale le domande di contributo accompagnate da un piano certo di copertura finanziaria dei costi previsti, nonche' corredate dalla valutazione tecnico-economica degli enti indicati nel decreto del Ministro degli affari esteri del 4 marzo 1993, n. 069-P/4921 e precisati nella circolare applicativa del presente decreto. 2. In mancanza della documentazione di cui al comma 1 le relative domande saranno escluse dall'istruttoria. 3. Nell'ambito degli interventi indicati nell'art. 1, comma 1, avranno carattere di preferenza: a) progetti aventi ad oggetto un'azione di integrazione interregionale; b) progetti aventi ad oggetto interventi in Albania, Bosnia-Erzegovina, Jugoslavia (Serbia e Montenegro), Macedonia (F.Y.R.O.M.), Slovenia e Croazia; 4. La valutazione delle domande che perverranno relativamente agli interventi citati nell'art. 1 del presente decreto ministeriale avverra' sulla base delle seguenti tre priorita' di valore decrescente: a) prima priorita' (coefficiente 30): 1) progetti accompagnati da "assenso Paese" consistente in una dichiarazione di interesse alla realizzazione da parte delle autorita' governative del Paese oggetto dell'intervento; ovvero progetti aventi ad oggetto attivita' individuate in commissioni miste e gruppi di lavoro derivanti da intese bilaterali del Governo italiano; 2) progetti aventi ad oggetto formazione professionale, manageriale e di quadri intermedi, assistenza tecnica; 3) progetti partecipati finanziariamente - o in natura - dal Paese oggetto dell'intervento; 4) progetti proposti da soggetti senza fini di lucro, da associazioni di categoria, corsorzi, societa' consortili e cooperative, ovvero da PMI singolarmente; 5) progetti paralleli (derivanti o collegati) ad interventi finanziari di istituzioni internazionali multilaterali di cui l'Italia sia parte (U.E., Bers, Bei, BM, altro); 6) progetti aventi ad oggetto azioni di formazione ed assistenza in materia di commercio estero, anche relativamente agli aspetti finanziari e valutari, tendenti a favorire lo sviluppo di una struttura locale rivolta all'incremento dei flussi commerciali con l'estero; 7) progetti collegati ad iniziative sostenute attraverso la legge 24 aprile 1990, n. 100, e l'art. 2 della legge 2 gennaio 1991, n. 19; b) seconda priorita' (coefficiente 20): 1) progetti concernenti studi di fattibilita' e progettazioni nei settori dei trasporti, delle telecomunicazioni, della distribuzione, nonche' nei settori della riconversione industriale ed agricola, del risanamento ambientale, nel campo dell'energia. Tali progetti dovranno essere accompagnati dalla dichiarazione di interesse alla realizzazione da parte delle autorita' governative del Paese oggetto dell'intervento; 2) progetti in cofinanziamento con istituzioni internazionali multilaterali di cui l'Italia sia parte (U.E., Bers, Bei, BM, altro); 3) progetti presentati da ICE, Simest, Finest, Informest; c) terza priorita' (coefficiente 10): 1) progetti aventi ad oggetto formazione e assistenza in materie giuridico-istituzionali; 2) progetti consistenti in altre iniziative a supporto di joint-ventures; 3) progetti individuati in seno alla Iniziativa centro europea; 4) progetti aventi ad oggetto interventi nel settore del turismo. 5. Le diverse priorita' sono fra loro cumulabili per ogni singolo progetto. 6. Ai fini della valutazione delle domande, le singole priorita' raddoppieranno il rispettivo valore al ricorrere delle preferenze di cui all'art. 3, comma 3, del presente decreto.