Art. 4.
         Termini e modalita' di presentazione delle domande
  1. Le domande di contributo,  relative  ai  progetti  promossi  dai
soggetti  indicati  all'art.  2, devono essere indirizzate in duplice
copia al Ministero del commercio con l'estero  -  Direzione  generale
per  lo  sviluppo  degli scambi - Div. IV, viale America, 341 - 00144
Roma, e devono pervenire entro il 15 settembre 1996.
  2. Nel caso di domande inviate mediante  raccomandata  postale,  fa
fede la data di presentazione all'ufficio postale.
  3.  Le  domande,  redatte  su  carta  legale  e  a firma del legale
rappresentante,   devono   essere   accompagnate    dalla    seguente
documentazione:
    a)  illustrazione  dettagliata  del progetto e piano di copertura
finanziaria dei costi previsti;
    b) preventivo articolato delle voci di spesa;
    c)  attestazione  di  congruita'  dei  costi  preventivati  e  di
validita'  tecnico-economica  delle  azioni,  rilasciata da uno degli
enti valutatori richiamati all'art. 3 del presente decreto;
    d)  certificato  del  tribunale  competente  attestante  che  non
risultino procedimenti a carico del soggetto istante;
    e) certificato di iscrizione camerale, ove prescritto;
    f) per gli enti senza scopo di lucro, atto costitutivo e statuto;
    g)  dichiarazione  di  interesse  alla realizzazione del progetto
rilasciata dalle autorita' governative locali, ove acquisita ai sensi
delle disposizioni del presente decreto;
    h) documentazione attestante il nominativo  e  la  qualifica  del
rappresentante  legale  (qualora  non  risulti  dalla  documentazione
trasmessa).
  4. Nella domanda  deve  essere  specificato  che  il  progetto  non
usufruira'   di   altri  contributi  a  valere  sulle  disponibilita'
finanziarie previste dalla legge n. 212 del 1992 e se lo stesso abbia
o meno ottenuto un contributo di fonte pubblica presso altre istanze,
anche in sede internazionale.
  5. L'amministrazione si  riserva  di  acquisire  la  documentazione
prevista dalla legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modifiche, in
materia di lotta alla criminalita' organizzata, in tempo utile per la
predisposizione dei decreti di concessione del contributo.