Art. 4. Termini e modalita' di presentazione delle domande 1. Le domande di contributo, relative ai progetti promossi dai soggetti indicati all'art. 2, devono essere indirizzate in duplice copia al Ministero del commercio con l'estero - Direzione generale per lo sviluppo degli scambi - Div. IV, viale America, 341 - 00144 Roma, e devono pervenire entro il 15 settembre 1996. 2. Nel caso di domande inviate mediante raccomandata postale, fa fede la data di presentazione all'ufficio postale. 3. Le domande, redatte su carta legale e a firma del legale rappresentante, devono essere accompagnate dalla seguente documentazione: a) illustrazione dettagliata del progetto e piano di copertura finanziaria dei costi previsti; b) preventivo articolato delle voci di spesa; c) attestazione di congruita' dei costi preventivati e di validita' tecnico-economica delle azioni, rilasciata da uno degli enti valutatori richiamati all'art. 3 del presente decreto; d) certificato del tribunale competente attestante che non risultino procedimenti a carico del soggetto istante; e) certificato di iscrizione camerale, ove prescritto; f) per gli enti senza scopo di lucro, atto costitutivo e statuto; g) dichiarazione di interesse alla realizzazione del progetto rilasciata dalle autorita' governative locali, ove acquisita ai sensi delle disposizioni del presente decreto; h) documentazione attestante il nominativo e la qualifica del rappresentante legale (qualora non risulti dalla documentazione trasmessa). 4. Nella domanda deve essere specificato che il progetto non usufruira' di altri contributi a valere sulle disponibilita' finanziarie previste dalla legge n. 212 del 1992 e se lo stesso abbia o meno ottenuto un contributo di fonte pubblica presso altre istanze, anche in sede internazionale. 5. L'amministrazione si riserva di acquisire la documentazione prevista dalla legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modifiche, in materia di lotta alla criminalita' organizzata, in tempo utile per la predisposizione dei decreti di concessione del contributo.