Art. 5. Ammontare ed erogazione del contributo 1. L'ammontare del contributo concesso dal Ministero e fissato nell'importo del 60% delle spese prese in considerazione. 2. L'amministrazione si riserva di escludere quei progetti che - sulla base dell'istruttoria svolta - appaiono di scarsa rilevanza in termini economici e qualitativi. 3. L'amministrazione si riserva, altresi', la facolta' di escludere - in caso di progetti a contenuto similare - quello considerato comparativamente meno valido sul piano dell'investimento pubblico da operare. 4. I progetti saranno ammessi a contributo seguendo l'ordine della graduatoria stilata sulla base delle priorita' e preferenze di cui all'art. 3 fino all'esaurimento dei fondi. 5. Qualora a fronte del progetto per il quale viene inoltrata domanda siano gia' stati o siano successivamente erogati altri contributi da parte di organismi nazionali o internazionali, l'importo totale degli stessi sara' tenuto presente ai fini della quantificazione del contributo ministeriale, allo scopo di assicurare che l'insieme dei contributi di fonte pubblica non superi comunque l'80% dei costi del progetto, comprensivi anche delle voci di spesa non prese in considerazione dal Ministero. 6. L'ammontare del contributo ministeriale non potra' comunque eccedere l'importo di 1,5 miliardi di lire. Nella circolare applicativa saranno indicate le spese ammissibili - in linea di principio - a contributo. 7. Ove necessario, in prossimita' dell'esaurimento dei fondi, si procedera' ad un abbattimento generalizzato di tutti i contributi - per una percentuale da individuare - al fine di ammettere a contribuzione i progetti caratterizzati da identica posizione in graduatoria. 8. Su richiesta del beneficiario - da avanzare a contributo deliberato - potra' essere concessa un'anticipazione nella misura massima dei 4/5 del contributo medesimo, previa presentazione di idonea garanzia bancaria o assicurativa, secondo le modalita' indicate nella legge 10 giugno 1982, n. 348 (Gazzetta Ufficiale n.161 del 14 giugno 1982). La suddetta garanzia sara' svincolata in relazione alla realizzazione del progetto. 9. I soggetti beneficiari del contributo saranno tenuti a relazionare sullo stato di avanzamento delle attivita' relative al progetto. A tal fine invieranno al Ministero, con cadenza trimestrale, una relazione illustrativa delle azioni svolte, con riferimento anche alle spese effettuate. 10. L'amministrazione si riserva l'esercizio della facolta' di revoca del contributo qualora - in corso di realizzazione - il progetto si discosti sostanzialmente dalla articolazione originaria, ovvero risulti discostarsi in termini di efficacia/efficienza rispetto agli obiettivi. 11. La liquidazione del contributo, o del suo saldo in caso sia stata erogata un'anticipazione, sara' effettuata su presentazione del rendiconto finale delle spese sostenute, comprensiva di una dettagliata relazione illustrativa delle azioni svolte. 12. Relativamente alla valutazione dei risultati derivanti dalla realizzazione del progetto, l'ufficio responsabile del procedimento - oltre all'esame della documentazione trasmessa - potra' avvalersi di eventuali supporti interni di verifica. 13. Ove ritenuto necessario, il Ministero puo' disporre ispezione amministrativa sul luogo di svolgimento del progetto. A tal fine viene destinato l'importo di lire 130 milioni a valere sulle disponibilita' per il 1996 del capitolo di bilancio 7553 del Ministero. 14. La rendicontazione relativa alle spese sostenute dovra' essere inviata al Ministero entro sei mesi dalla data di conclusione del progetto. 15. Potranno essere accolte a rendicontazione le spese sostenute da soggetti che eventualmente co-partecipino alla realizzazione del progetto, rientranti fra le voci ammesse a contributo. 16. Nei rapporti con il Ministero il soggetto istante sara' considerato unico interlocutore responsabile.