Art. 5.
               Ammontare ed erogazione del contributo
  1. L'ammontare del contributo  concesso  dal  Ministero  e  fissato
nell'importo del 60% delle spese prese in considerazione.
  2.  L'amministrazione  si  riserva di escludere quei progetti che -
sulla base dell'istruttoria svolta - appaiono di scarsa rilevanza  in
termini economici e qualitativi.
  3. L'amministrazione si riserva, altresi', la facolta' di escludere
-  in  caso  di  progetti  a  contenuto similare - quello considerato
comparativamente meno valido sul piano dell'investimento pubblico  da
operare.
  4.  I progetti saranno ammessi a contributo seguendo l'ordine della
graduatoria stilata sulla base delle priorita' e  preferenze  di  cui
all'art. 3 fino all'esaurimento dei fondi.
  5.  Qualora  a  fronte  del  progetto  per il quale viene inoltrata
domanda siano  gia'  stati  o  siano  successivamente  erogati  altri
contributi   da   parte  di  organismi  nazionali  o  internazionali,
l'importo totale degli stessi sara' tenuto  presente  ai  fini  della
quantificazione del contributo ministeriale, allo scopo di assicurare
che  l'insieme  dei  contributi di fonte pubblica non superi comunque
l'80% dei costi del progetto, comprensivi anche delle voci  di  spesa
non prese in considerazione dal Ministero.
  6.  L'ammontare  del  contributo  ministeriale  non potra' comunque
eccedere  l'importo  di  1,5  miliardi  di  lire.   Nella   circolare
applicativa  saranno  indicate  le  spese  ammissibili  - in linea di
principio - a contributo.
  7. Ove necessario, in prossimita' dell'esaurimento  dei  fondi,  si
procedera'  ad  un abbattimento generalizzato di tutti i contributi -
per  una  percentuale  da  individuare  -  al  fine  di  ammettere  a
contribuzione  i  progetti  caratterizzati  da  identica posizione in
graduatoria.
  8. Su  richiesta  del  beneficiario  -  da  avanzare  a  contributo
deliberato  -  potra'  essere  concessa un'anticipazione nella misura
massima dei 4/5 del  contributo  medesimo,  previa  presentazione  di
idonea   garanzia  bancaria  o  assicurativa,  secondo  le  modalita'
indicate nella legge 10 giugno 1982, n. 348 (Gazzetta Ufficiale n.161
del 14  giugno  1982).  La  suddetta  garanzia  sara'  svincolata  in
relazione alla realizzazione del progetto.
  9.   I   soggetti  beneficiari  del  contributo  saranno  tenuti  a
relazionare sullo stato di avanzamento delle  attivita'  relative  al
progetto.   A   tal   fine   invieranno  al  Ministero,  con  cadenza
trimestrale, una relazione  illustrativa  delle  azioni  svolte,  con
riferimento anche alle spese effettuate.
  10.  L'amministrazione  si  riserva  l'esercizio  della facolta' di
revoca del contributo qualora  -  in  corso  di  realizzazione  -  il
progetto  si discosti sostanzialmente dalla articolazione originaria,
ovvero  risulti  discostarsi  in  termini   di   efficacia/efficienza
rispetto agli obiettivi.
  11.  La  liquidazione  del  contributo, o del suo saldo in caso sia
stata erogata un'anticipazione, sara' effettuata su presentazione del
rendiconto  finale  delle  spese  sostenute,   comprensiva   di   una
dettagliata relazione illustrativa delle azioni svolte.
  12.  Relativamente  alla  valutazione dei risultati derivanti dalla
realizzazione del progetto, l'ufficio responsabile del procedimento -
oltre all'esame della documentazione trasmessa - potra' avvalersi  di
eventuali supporti interni di verifica.
  13.  Ove  ritenuto necessario, il Ministero puo' disporre ispezione
amministrativa sul luogo di svolgimento  del  progetto.  A  tal  fine
viene  destinato  l'importo  di  lire  130  milioni  a  valere  sulle
disponibilita'  per  il  1996  del  capitolo  di  bilancio  7553  del
Ministero.
  14.  La rendicontazione relativa alle spese sostenute dovra' essere
inviata al Ministero entro sei mesi dalla  data  di  conclusione  del
progetto.
  15. Potranno essere accolte a rendicontazione le spese sostenute da
soggetti  che  eventualmente  co-partecipino  alla  realizzazione del
progetto, rientranti fra le voci ammesse a contributo.
  16. Nei  rapporti  con  il  Ministero  il  soggetto  istante  sara'
considerato unico interlocutore responsabile.