Art. 6. Istruttoria e responsabile del procedimento 1. Responsabile del procedimento, ai sensi della legge n. 241 del 1990, e' il dirigente preposto alla divisione IV della Direzione generale per lo sviluppo degli scambi. 2. Il Ministero, qualora lo ritenga necessario, puo' chiedere chiarimenti e documentazione integrativa agli interessati nei tempi utili all'istruttoria formale delle domande che deve essere comunque completata entro il 30 novembre dell'anno corrente. Entro il mese di dicembre 1996 saranno emanati i decreti di concessione dei contributi, dando tempestiva comunicazione agli interessati sull'esito delle singole istruttorie. 3. Contro il provvedimento conclusivo del procedimento puo' essere proposto ricorso, entro sessanta giorni dalla sua comunicazione o dall'avvenuta conoscenza, al tribunale amministrativo regionale competente.