Art. 6.
             Istruttoria e responsabile del procedimento
  1. Responsabile del procedimento, ai sensi della legge n.  241  del
1990,  e'  il  dirigente  preposto  alla divisione IV della Direzione
generale per lo sviluppo degli scambi.
  2. Il Ministero,  qualora  lo  ritenga  necessario,  puo'  chiedere
chiarimenti  e  documentazione integrativa agli interessati nei tempi
utili all'istruttoria formale delle domande che deve essere  comunque
completata  entro il 30 novembre dell'anno corrente. Entro il mese di
dicembre  1996  saranno  emanati  i  decreti   di   concessione   dei
contributi,   dando   tempestiva   comunicazione   agli   interessati
sull'esito delle singole istruttorie.
  3. Contro il provvedimento conclusivo del procedimento puo'  essere
proposto  ricorso,  entro  sessanta  giorni dalla sua comunicazione o
dall'avvenuta  conoscenza,  al  tribunale  amministrativo   regionale
competente.