Art. 2.
  1.  I  manifesti  di  cui  all'articolo 24, primo comma, n. 5), del
testo unico delle leggi recanti norme per la  elezione  della  Camera
dei  deputati,  approvato con decreto del Presidente della Repubblica
30 marzo 1957, n. 361, nel testo sostituito dall'articolo 1, comma 1,
lettera i), n. 5), del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n.  534,
nonche'  i  manifesti di cui all'articolo 11, comma 1, lettera d), n.
2), del testo unico delle leggi  recanti  norme  per  l'elezione  del
Senato   della  Repubblica,  approvato  con  decreto  legislativo  20
dicembre 1993, n. 533, devono riportare, in calce,  a  caratteri  ben
visibili,  l'avvertenza  che l'elettore puo' esprimere un solo segno,
comunque  apposto,  nel  rettangolo  contenente  il  nominativo  o  i
nominativi  dei  candidati,  nonche'  il  simbolo o i simboli posti a
fianco dei nominativi medesimi.
          Riferimenti normativi:
             - Si trascrive l'art. 24, primo comma, n. 5), del  testo
          unico  delle  leggi  recanti  norme  per  la elezione della
          Camera dei deputati, approvato  con  D.P.R.  n.  361/1z957,
          come modificato dal D.Lgs. n.  534/1993:
             "L'ufficio centrale circoscrizionale, non appena scaduto
          il  termine  stabilito per la presentazione dei ricorsi, o,
          nel caso in cui sia stato
          presentato reclamo, non appena  ricevuta  la  comunicazione
          della  decisione dell'ufficio centrale nazionale, compie le
          seguenti operazioni:
              1)-4) (omissis);
              5) provvede, per mezzo della prefettura capoluogo della
          circoscrizione,  alla  stampa  -  su   distinti   manifesti
          riproducenti i rispettivi contrassegni - dei nominativi dei
          candidati  nei  singoli  collegi  uninominali e delle liste
          nonche' alla trasmissione di essi ai sindaci dei comuni del
          collegio per la  pubblicazione  nell'albo  pretorio  ed  in
          altri   luoghi   pubblici   entro  il  quindicesimo  giorno
          precedente la data delle elezioni.  Tre  copie  di  ciascun
          manifesto   devono  essere  consegnate  ai  presidenti  dei
          singoli uffici elettorali di sezione;  una  a  disposizione
          dell'ufficio  e  le altre per l'affissione nella sala della
          votazione".
             - Per l'art. 11 del  testo  unico  delle  leggi  recanti
          norme per l'elezione del Senato della Repubblica, approvato
          con D.Lgs. n.  533/1993, si veda in nota all'art. 1.