Art. 2. 1. I manifesti di cui all'articolo 24, primo comma, n. 5), del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, nel testo sostituito dall'articolo 1, comma 1, lettera i), n. 5), del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 534, nonche' i manifesti di cui all'articolo 11, comma 1, lettera d), n. 2), del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, approvato con decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, devono riportare, in calce, a caratteri ben visibili, l'avvertenza che l'elettore puo' esprimere un solo segno, comunque apposto, nel rettangolo contenente il nominativo o i nominativi dei candidati, nonche' il simbolo o i simboli posti a fianco dei nominativi medesimi. Riferimenti normativi: - Si trascrive l'art. 24, primo comma, n. 5), del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con D.P.R. n. 361/1z957, come modificato dal D.Lgs. n. 534/1993: "L'ufficio centrale circoscrizionale, non appena scaduto il termine stabilito per la presentazione dei ricorsi, o, nel caso in cui sia stato presentato reclamo, non appena ricevuta la comunicazione della decisione dell'ufficio centrale nazionale, compie le seguenti operazioni: 1)-4) (omissis); 5) provvede, per mezzo della prefettura capoluogo della circoscrizione, alla stampa - su distinti manifesti riproducenti i rispettivi contrassegni - dei nominativi dei candidati nei singoli collegi uninominali e delle liste nonche' alla trasmissione di essi ai sindaci dei comuni del collegio per la pubblicazione nell'albo pretorio ed in altri luoghi pubblici entro il quindicesimo giorno precedente la data delle elezioni. Tre copie di ciascun manifesto devono essere consegnate ai presidenti dei singoli uffici elettorali di sezione; una a disposizione dell'ufficio e le altre per l'affissione nella sala della votazione". - Per l'art. 11 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, approvato con D.Lgs. n. 533/1993, si veda in nota all'art. 1.