Art. 3. 1. L'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1994, n. 14, recante il regolamento di attuazione della legge 4 agosto 1993, n. 277, per la elezione della Camera dei deputati, e' abrogato. 2. Le tabelle B e D allegate al decreto del Presidente della Repubblica n. 14 del 1994 sono sostituite, rispettivamente, dalle tabelle A e B allegate al presente decreto. 3. La tabella B allegata al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, approvato con decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, e' sostituita dalla tabella C allegata al presente decreto. (( 3-bis. La tabella G allegata alla legge 13 marzo 1980, n. 70, )) (( e' sostituita dalla tabella C-bis allegata al presente )) (( decreto. )) Riferimenti normativi: - Il testo dell'art. 7 del regolamento di attuazione della legge 4 agosto 1993, n. 277, per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con D.P.R. n. 14/1994, era il seguente: "Art. 7. - 1. Nelle schede relative all'elezione dei candidati nei collegi uninominali, il voto si esprime apponendo un segno sul nominativo del candidato ovvero sul contrassegno o su uno dei contrassegni posti a fianco del nominativo stesso o, comunque, nel rettangolo che li contiene. 2. Nelle schede per l'attribuzione alle liste dei seggi in ragione proporzionale, il voto si intende validamente espresso apponendo il segno sul contrassegno, ovvero sul nominativo o su uno dei nominativi dei candidati posti a fianco del contrassegno, o, comunque, nel rettangolo che li contiene". - La legge n. 70/1980 reca: "Determinazione degli onorari dei componenti gli uffici elettorali e delle caratteristiche delle schede e delle urne per la votazione".