Art. 2. 1. Fatta eccezione per gli atti e i provvedimenti previsti dall'art. 1 del presente decreto, al Sottosegretario di Stato sen. Umberto Carpi e' delegata la trattazione degli affari che ai sensi delle norme vigenti non sia attribuita alla specifica competenza dei dirigenti, nell'ambito delle materie di competenza: della Direzione generale degli affari generali; della Direzione generale del commercio interno e dei consumi industriali; della Direzione generale delle fonti di energia e delle industrie di base. 2. Con le medesime limitazioni di cui al comma 1 del presente articolo al Sottosegretario di Stato sen. Umberto Carpi sono altresi' delegate le competenze in materia di osservazione dei prezzi e delle tariffe e le competenze in materia di tutela dei consumatori presenti nelle attribuzioni del Ministero dell'industria.