Art. 2.
  1.  Fatta  eccezione  per  gli  atti  e  i  provvedimenti  previsti
dall'art.  1  del  presente decreto, al Sottosegretario di Stato sen.
Umberto Carpi e' delegata la trattazione degli affari  che  ai  sensi
delle  norme vigenti non sia attribuita alla specifica competenza dei
dirigenti, nell'ambito delle materie di competenza:
   della Direzione generale degli affari generali;
   della Direzione generale  del  commercio  interno  e  dei  consumi
industriali;
   della  Direzione generale delle fonti di energia e delle industrie
di base.
  2. Con le medesime limitazioni di  cui  al  comma  1  del  presente
articolo al Sottosegretario di Stato sen. Umberto Carpi sono altresi'
delegate  le competenze in materia di osservazione dei prezzi e delle
tariffe e le competenze in materia di tutela dei consumatori presenti
nelle attribuzioni del Ministero dell'industria.