Art. 3.
   Il  requisito  di  cui  all'art.  6,  primo  comma,  lettera   d),
esecuzione  di  uno  o  due  lavori  nella  categoria  prevalente, e'
richiesto, nei valori  minimi  ivi  previsti,  secondo  le  modalita'
previste  dai  commi  secondo  e  terzo  del  medesimo  art.  6,  con
riferimento all'ultimo decennio.