Art. 4.
   In caso di associazioni temporanee  di  imprese,  i  requisiti  di
idoneita'  tecnica e finanziaria, di cui ai precedenti articoli della
presente   ordinanza,   previsti   per   l'impresa    che    concorre
singolarmente,  dovranno  essere  posseduti  dalla capogruppo e dalle
mandanti nelle misure minime tra  quelle  prevista  dall'art.  8  del
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 55/1991.