Art. 4. In caso di associazioni temporanee di imprese, i requisiti di idoneita' tecnica e finanziaria, di cui ai precedenti articoli della presente ordinanza, previsti per l'impresa che concorre singolarmente, dovranno essere posseduti dalla capogruppo e dalle mandanti nelle misure minime tra quelle prevista dall'art. 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 55/1991.