Art. 2.
  Durante  il  periodo  di  vigenza  del  divieto  possono   affluire
sull'isola:
   a) veicoli per il trasporto pubblico;
   b) veicoli che trasportano merci deperibili;
   c)   autoveicoli   che   trasportano   invalidi,   purche'  muniti
dell'apposito contrassegno previsto dall'art.  381  del  decreto  del
Presidente  della  Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, rilasciato da
una competente autorita' italiana o di pubblico interesse;
   d) veicoli di enti pubblici  addetti  a  servizi  di  polizia,  di
pubblica utilita' o di pubblico interesse.