Art. 3.
  Durante il periodo di vigenza del divieto e limitatamente ai giorni
feriali possono affluire sull'isola:
   a) veicoli appartenenti  a  proprietari  di  abitazioni  esistenti
sull'isola,  anche  non  stabilmente  residenti,  limitatamente ad un
veicolo ed un motociclo per nucleo familiare;
   b) veicoli i cui proprietari trascorreranno  almeno  sette  giorni
sull'isola  e  che  possono  dimostrare la durata del soggiorno anche
mediante biglietti di viaggio navali di andata e  ritorno  da  e  per
Palermo;
   c)  autoveicoli  con  targa  estera, sempre che siano condotti dal
proprietario o da  un  componente  della  famiglia  del  proprietario
stesso  nonche' quelli con targa italiana, noleggiati negli aeroporti
intercontinentali da turisti stranieri, ai sensi  dell'art.  5  della
legge  n.  556/1988, previa dimostrazione del contratto di noleggio e
del pacchetto turistico agevolato;
   d) autoveicoli  per  trasporto  merci  sempre  che  non  siano  in
contrasto  con  le limitazioni alla circolazione vigenti sulle strade
dell'isola;
   e) autoveicoli appartenenti agli iscritti  all'albo  usticese  non
residenti,  ai  sensi  dell'art.  8  del  vigente  statuto comunale e
riconoscibili attraverso apposito tesserino rilasciato dal comune  di
Ustica.