Art. 4.
                           S a n z i o n i
  Chiunque viola i divieti di cui al presente decreto e'  punito  con
la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L. 540.000 a
L.  2.160.000 cosi' come previsto dal comma 2 dell'art. 8 del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come aggiornato con  decreto  del
Ministro di grazia e giustizia in data 4 gennaio 1995.