Art. 2.
  1.  Il  trasferimento   delle   competenze   amministrative,   come
rideterminate  ai sensi del presente decreto, decorre allo scadere di
sessanta giorni  dalla  data  di  pubblicazione  dello  stesso  nella
Gazzetta  Ufficiale. Entro lo stesso termine sono espletate, d'intesa
fra le amministrazioni interessate, le operazioni di trasferimento  e
di  presa in consegna dei beni, delle opere e degli impianti, nonche'
degli atti e di ogni altra documentazione tecnica  e  amministrativa,
individuati   in   appositi   elenchi,  necessari  ad  assicurare  la
continuita' dello svolgimento delle funzioni trasferite.
  2.  Resta  di  competenza   dell'amministrazione   interessata   la
definizione  dei  procedimenti  amministrativi che abbiano comportato
impegni di spesa, anche in conto  residui,  in  data  anteriore  alla
scadenza di cui al comma precedente.