Art. 2.
  Le  offerte  degli  operatori  relative  alla  tranche  di  cui  al
precedente   art.  1,  dovranno  pervenire,  con  l'osservanza  delle
modalita'  indicate  negli  articoli  7  e  8  del   citato   decreto
ministeriale del 24 giugno 1996, entro le ore 13 del giorno 17 luglio
1996.
  Le  offerte  non  pervenute  entro il suddetto termine non verranno
prese in considerazione.
  Successivamente alla scadenza del termine  di  presentazione  delle
offerte,  verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalita' di
cui agli articoli 9, 10 e 11 del medesimo decreto del 24 giugno 1996.