LA COMMISSIONE UNICA DEL FARMACO
   Visto   il  decreto  legislativo  30  giugno  1993,  n.  266,  con
particolare riferimento all'art. 7;
   Visto il comma 129 dell'art. 3 della legge 28  dicembre  1995,  n.
549,  cosi' come modificato dal comma 2 dell'art. 1 del decreto-legge
20 giugno 1996, n. 323, il quale  dispone  che  a  decorrere  dal  15
luglio  1996  i  farmaci a base di un medesimo principio attivo per i
quali e' prevista uguale via di  somministrazione  e  che  presentano
forma  farmaceutica  uguale  o terapeuticamente comparabile, anche se
con diversa  concentrazione  di  principio  attivo,  collocati  nelle
classi  a)  e b) di cui all'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre
1993, n. 537, sono a carico del Servizio sanitario nazionale solo  se
posti  in  vendita  al  prezzo  per  unita' posologica piu' basso fra
quelli dei farmaci che presentano  le  caratteristiche  predette,  in
vigore  al  1 giugno 1996. I medicinali venduti ad un prezzo maggiore
sono classificati dalla Commissione unica del farmaco nella classe c)
di cui  alla  citata  disposizione  della  legge  n.  537  del  1993,
eccettuato il caso in cui sussistano particolari motivi sanitari che,
a giudizio della stessa Commissione, giustificano il mantenimento del
medicinale nella classe di appartenenza;
   Visto  il  provvedimento in data 9 luglio 1996, con il quale si e'
data attuazione, tra l'altro,  alla  disposizione  di  cui  al  sopra
riportato  comma  2  dell'art. 1 del decreto-legge 20 giugno 1996, n.
323, e le successive integrazioni e modifiche adottate con il proprio
provvedimento 12 luglio 1996;
   Visto  l'art.  22  del  decreto-legge  16  luglio  1996,  n.  377,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 166 del 17 luglio 1996 recante
disposizioni urgenti in materia di farmaci e sanita';
   Ritenuto  di  dover  provvedere all'integrazione ed alla rettifica
dei citati provvedimenti in data 9 luglio 1996 e 12 luglio 1996 sulla
base delle istanze pervenute dalle aziende in tempi e  con  modalita'
tali    da   non   consentirne   un'adeguata   considerazione   nella
predisposizione degli stessi nonche' delle decisioni  adottate  dalla
Commissione  unica  del  farmaco  nella  seduta del 15 luglio 1996 e,
successivamente, attraverso la procedura di urgenza;
                              Dispone:
                               Art. 1.
   Gli elenchi di cui all'allegato 1 al proprio provvedimento in data
9 luglio 1996 ed all'allegato al proprio  provvedimento  in  data  12
luglio   1996,  contenenti  le  specialita'  medicinali  che  restano
classificate nelle classi a) e b), di cui all'art. 8, comma 10, della
legge 24 dicembre 1993, n. 537, e che,  a  decorrere  dal  15  luglio
1996,  sono  state  poste  in  vendita al prezzo a fianco di ciascuna
confezione indicato, sono integrati  con  le  specialita'  medicinali
riportate  nell'allegato  A  al  presente  provvedimento e modificati
secondo quanto specificato nell'allegato B al presente provvedimento,
del quale fanno parte integrante.