LA COMMISSIONE UNICA DEL FARMACO Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, con particolare riferimento all'art. 7; Visto il comma 129 dell'art. 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, cosi' come modificato dal comma 2 dell'art. 1 del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, il quale dispone che a decorrere dal 15 luglio 1996 i farmaci a base di un medesimo principio attivo per i quali e' prevista uguale via di somministrazione e che presentano forma farmaceutica uguale o terapeuticamente comparabile, anche se con diversa concentrazione di principio attivo, collocati nelle classi a) e b) di cui all'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, sono a carico del Servizio sanitario nazionale solo se posti in vendita al prezzo per unita' posologica piu' basso fra quelli dei farmaci che presentano le caratteristiche predette, in vigore al 1 giugno 1996. I medicinali venduti ad un prezzo maggiore sono classificati dalla Commissione unica del farmaco nella classe c) di cui alla citata disposizione della legge n. 537 del 1993, eccettuato il caso in cui sussistano particolari motivi sanitari che, a giudizio della stessa Commissione, giustificano il mantenimento del medicinale nella classe di appartenenza; Visto il provvedimento in data 9 luglio 1996, con il quale si e' data attuazione, tra l'altro, alla disposizione di cui al sopra riportato comma 2 dell'art. 1 del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, e le successive integrazioni e modifiche adottate con il proprio provvedimento 12 luglio 1996; Visto l'art. 22 del decreto-legge 16 luglio 1996, n. 377, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 166 del 17 luglio 1996 recante disposizioni urgenti in materia di farmaci e sanita'; Ritenuto di dover provvedere all'integrazione ed alla rettifica dei citati provvedimenti in data 9 luglio 1996 e 12 luglio 1996 sulla base delle istanze pervenute dalle aziende in tempi e con modalita' tali da non consentirne un'adeguata considerazione nella predisposizione degli stessi nonche' delle decisioni adottate dalla Commissione unica del farmaco nella seduta del 15 luglio 1996 e, successivamente, attraverso la procedura di urgenza; Dispone: Art. 1. Gli elenchi di cui all'allegato 1 al proprio provvedimento in data 9 luglio 1996 ed all'allegato al proprio provvedimento in data 12 luglio 1996, contenenti le specialita' medicinali che restano classificate nelle classi a) e b), di cui all'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e che, a decorrere dal 15 luglio 1996, sono state poste in vendita al prezzo a fianco di ciascuna confezione indicato, sono integrati con le specialita' medicinali riportate nell'allegato A al presente provvedimento e modificati secondo quanto specificato nell'allegato B al presente provvedimento, del quale fanno parte integrante.