IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale; Visto l'art. 19 del decreto-legge 28 dicembre 1989, n. 415, convertito dalla legge 28 febbraio 1990, n. 38, e successive modificazioni e integrazioni, concernente la riduzione del Fondo sanitario nazionale per le regioni a statuto speciale e per le province autonome a partire dall'anno 1990; Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente il riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421; Visti i commi 9 e 15 dell'art. 11 del predetto decreto legislativo n. 502/1992, i quali dispongono, rispettivamente, che i contributi sanitari per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale sono attribuiti alle regioni in relazione al domicilio fiscale degli iscritti al Servizio sanitario nazionale e che il CIPE, su proposta del Ministro della sanita', sentita la Conferenza Stato-regioni, delibera annualmente l'assegnazione in favore delle regioni, a titolo di acconto, delle quote del Fondo sanitario nazionale di parte corrente, tenuto conto dell'importo complessivo presunto dei contributi attribuiti a ciascuna regione; Considerato che, qualora l'ammontare dei contributi risultasse difforme da quello stimato, il CIPE provvedera', a norma del comma 15 del predetto art. 11 del decreto legislativo n. 502/1992, all'assegnazione definitiva in favore delle regioni delle quote del Fondo sanitario nazionale di parte corrente 1996 ad esse effettivamente spettanti; Visti gli articoli 3, commi 1 e 2, 34, comma 3, e 46, comma 2, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, recante misure di razionalizzazione della finanza pubblica; Visto in particolare l'art. 3 della predetta legge n. 724/1994 che al comma 1 ha previsto la riconversione o la disattivazione degli ospedali con dotazione inferiore ai 120 posti letto ed al comma 2 ha disciplinato l'esercizio del potere sostitutivo nei confronti delle regioni inadempienti, con l'applicazione alle stesse di una riduzione pari al 30 per cento della eventuale quota spettante del fondo di riequilibrio di cui all'art. 12, comma 5, del citato decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502; Visto l'art. 4, comma 2, del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, recante "misure dirette ad accelerare il completamento degli interventi pubblici e la realizzazione dei nuovi interventi nelle aree depresse, nonche' disposizioni in materia di lavoro e di occupazione"; Vista la legge 28 dicembre 1995, n. 549, recante misure di razionalizzazione della finanza pubblica; Vista la legge 28 dicembre 1995, n. 550, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1996) con la quale e' stato determinato in 41.883 miliardi di lire lo stanziamento del Fondo sanitario nazionale di parte corrente 1996; Vista la legge 28 dicembre 1995, n. 551, di approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1996 e del bilancio pluriennale 1996-1998; Considerato che, a seguito delle variazioni intervenute ai sensi delle predette disposizioni in materia di finanza pubblica, lo stanziamento del Fondo sanitario nazionale 1996 di parte corrente ammonta a lire 41.041 miliardi; Vista la propria deliberazione in data 2 giugno 1994, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 186 del 10 agosto 1994 e la successiva integrazione in data 22 novembre 1994, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 87 del 13 aprile 1995, con la quale, tra l'altro, e' stata assegnata alle regioni, in via provvisoria, la somma di lire 33.476,203 miliardi, a valere sulle disponibilita' del Fondo sanitario nazionale 1994 di parte corrente; Vista la proposta del Ministro della sanita' in data 21 marzo 1996; Considerato che tra le regioni beneficiarie del fondo di riequilibrio ex art. 12, comma 5, del decreto legislativo n. 502/1992 risultano inadempienti le regioni Piemonte, Veneto, Liguria, Emilia-Romagna, Toscana, Umbria, Marche e Lazio verso le quali potra' attivarsi il potere sostitutivo disciplinato dal comma 2 dell'art. 3 della legge n. 724/1994 e la successiva riduzione - da parte del Ministero del tesoro in sede di erogazione delle quote del quarto trimestre 1996 - della somma complessiva di lire 172,786 miliardi, secondo gli importi indicati nella predetta proposta del Ministro della sanita'; Considerato che nell'anno 1994 si e' verificata una differenza pari a lire 2.820 miliardi tra i contributi sanitari stimati in sede di assegnazioni a titolo di acconto e quelli effettivamente riscossi dalle regioni e dalle province autonome; Ritenuto, pertanto, a valere sulle disponibilita' del Fondo sanitario nazionale 1996 di parte corrente, di procedere all'assegnazione alle regioni della predetta somma di lire 2.820 miliardi, quale integrazione del Fondo sanitario nazionale 1994 di parte corrente per contributi sanitari non riscossi; Visti i pareri della Conferenza Stato-regioni in data 14 marzo 1996; Ritenuto di condividere i criteri ed i parametri proposti dal Ministro della sanita'; Considerato che occorre provvedere anche per il 1996 all'assegnazione di una quota di parte corrente del Fondo sanitario nazionale a favore della Croce rossa italiana; Delibera: Dallo stanziamento del Fondo sanitario nazionale 1996 - parte corrente, pari a lire 41.041 miliardi sono dedotte le seguenti somme: a) lire 2.820 miliardi per l'integrazione dei contributi sanitari per l'anno 1994; b) lire 169 miliardi da assegnare alla Croce rossa italiana; c) lire 1.923,493 miliardi da accantonare in attesa di proposte del Ministro della sanita'. La residua somma di L. 36.128.507.000.000 e' a carico dello Stato e comprende L. 2.654.370.000.000 per il finanziamento degli oneri relativi ai contratti ed alle convenzioni per l'anno 1996. La somma da ripartire in via provvisoria per l'anno 1996 tra le regioni interessate, ammonta pertanto a L. 33.474.137.000.000, come indicato nell'allegata tabella A che fa parte integrante della presente deliberazione e nella quale sono evidenziate anche le somme relative ai contributi sanitari presunti e le somme a carico dello Stato, al lordo della quota relativa agli oneri contrattuali e convenzionali, che sara' oggetto di altra deliberazione da adottarsi in data odierna. E' assegnata, altresi', alla Croce rossa italiana, per l'anno 1996, la somma di lire 169 miliardi a valere sulla quota di parte corrente del Fondo sanitario nazionale 1996. A valere sulle disponibilita' del Fondo sanitario nazionale 1996, per le finalita' indicate in premessa, e' inoltre assegnata alle regioni la somma di cui al punto a), pari a lire 2.820 miliardi. Il predetto importo e' ripartito come da allegata tabella B che fa parte integrante della presente deliberazione. Roma, 24 aprile 1996 Il Presidente delegato: ARCELLI Registrata alla Corte dei conti il 9 luglio 1996 Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 206