IL COMITATO INTERMINISTERIALE
                   PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
  Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833,  istitutiva  del  Servizio
sanitario nazionale;
  Visto  l'art.  19  del  decreto-legge  28  dicembre  1989,  n. 415,
convertito  dalla  legge  28  febbraio  1990,  n.  38,  e  successive
modificazioni  e  integrazioni,  concernente  la  riduzione del Fondo
sanitario nazionale per le  regioni  a  statuto  speciale  e  per  le
province autonome a partire dall'anno 1990;
  Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive
modificazioni   ed   integrazioni,   concernente  il  riordino  della
disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della  legge  23
ottobre 1992, n. 421;
  Visti  i commi 9 e 15 dell'art. 11 del predetto decreto legislativo
n. 502/1992, i quali dispongono, rispettivamente,  che  i  contributi
sanitari  per  le  prestazioni  del Servizio sanitario nazionale sono
attribuiti alle regioni  in  relazione  al  domicilio  fiscale  degli
iscritti  al  Servizio sanitario nazionale e che il CIPE, su proposta
del Ministro della  sanita',  sentita  la  Conferenza  Stato-regioni,
delibera annualmente l'assegnazione in favore delle regioni, a titolo
di  acconto,  delle  quote  del  Fondo  sanitario  nazionale di parte
corrente,  tenuto  conto  dell'importo   complessivo   presunto   dei
contributi attribuiti a ciascuna regione;
  Considerato  che,  qualora  l'ammontare  dei  contributi risultasse
difforme da quello stimato, il CIPE provvedera', a norma del comma 15
del  predetto  art.  11  del   decreto   legislativo   n.   502/1992,
all'assegnazione  definitiva  in favore delle regioni delle quote del
Fondo  sanitario  nazionale  di   parte   corrente   1996   ad   esse
effettivamente spettanti;
  Visti  gli  articoli  3,  commi  1 e 2, 34, comma 3, e 46, comma 2,
della  legge  23  dicembre  1994,   n.   724,   recante   misure   di
razionalizzazione della finanza pubblica;
  Visto  in particolare l'art. 3 della predetta legge n. 724/1994 che
al comma 1 ha previsto la riconversione  o  la  disattivazione  degli
ospedali  con dotazione inferiore ai 120 posti letto ed al comma 2 ha
disciplinato l'esercizio del potere sostitutivo nei  confronti  delle
regioni inadempienti, con l'applicazione alle stesse di una riduzione
pari  al  30  per  cento della eventuale quota spettante del fondo di
riequilibrio  di  cui  all'art.  12,  comma  5,  del  citato  decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502;
  Visto  l'art. 4, comma 2, del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244,
convertito dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, recante "misure dirette
ad  accelerare  il  completamento  degli  interventi  pubblici  e  la
realizzazione  dei  nuovi  interventi  nelle  aree  depresse, nonche'
disposizioni in materia di lavoro e di occupazione";
  Vista la  legge  28  dicembre  1995,  n.  549,  recante  misure  di
razionalizzazione della finanza pubblica;
  Vista  la  legge 28 dicembre 1995, n. 550, recante disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello  Stato  (legge
finanziaria  1996)  con  la  quale  e'  stato  determinato  in 41.883
miliardi di lire lo stanziamento del  Fondo  sanitario  nazionale  di
parte corrente 1996;
  Vista  la  legge  28  dicembre  1995,  n.  551, di approvazione del
bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1996 e  del
bilancio pluriennale 1996-1998;
  Considerato  che,  a  seguito delle variazioni intervenute ai sensi
delle predette  disposizioni  in  materia  di  finanza  pubblica,  lo
stanziamento  del  Fondo  sanitario  nazionale 1996 di parte corrente
ammonta a lire 41.041 miliardi;
  Vista la propria deliberazione in data 2  giugno  1994,  pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 186 del 10 agosto 1994
e  la  successiva  integrazione  in data 22 novembre 1994, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 87 del 13 aprile 1995,
con la quale, tra l'altro, e' stata assegnata alle  regioni,  in  via
provvisoria,  la  somma  di  lire 33.476,203 miliardi, a valere sulle
disponibilita' del Fondo sanitario nazionale 1994 di parte corrente;
  Vista la proposta del Ministro della sanita' in data 21 marzo 1996;
  Considerato  che  tra  le  regioni  beneficiarie   del   fondo   di
riequilibrio ex art. 12, comma 5, del decreto legislativo n. 502/1992
risultano   inadempienti   le   regioni  Piemonte,  Veneto,  Liguria,
Emilia-Romagna, Toscana, Umbria, Marche e Lazio verso le quali potra'
attivarsi il potere sostitutivo disciplinato dal comma 2 dell'art.  3
della  legge  n.  724/1994  e  la successiva riduzione - da parte del
Ministero del tesoro in sede di erogazione  delle  quote  del  quarto
trimestre  1996  -  della somma complessiva di lire 172,786 miliardi,
secondo gli importi indicati nella  predetta  proposta  del  Ministro
della sanita';
  Considerato che nell'anno 1994 si e' verificata una differenza pari
a  lire  2.820  miliardi tra i contributi sanitari stimati in sede di
assegnazioni a titolo di acconto  e  quelli  effettivamente  riscossi
dalle regioni e dalle province autonome;
  Ritenuto,   pertanto,  a  valere  sulle  disponibilita'  del  Fondo
sanitario  nazionale   1996   di   parte   corrente,   di   procedere
all'assegnazione  alle  regioni  della  predetta  somma di lire 2.820
miliardi, quale integrazione del Fondo sanitario  nazionale  1994  di
parte corrente per contributi sanitari non riscossi;
  Visti  i  pareri  della  Conferenza  Stato-regioni in data 14 marzo
1996;
  Ritenuto di condividere i  criteri  ed  i  parametri  proposti  dal
Ministro della sanita';
  Considerato    che   occorre   provvedere   anche   per   il   1996
all'assegnazione di una quota di parte corrente del  Fondo  sanitario
nazionale a favore della Croce rossa italiana;
                              Delibera:
  Dallo  stanziamento  del  Fondo  sanitario  nazionale  1996 - parte
corrente, pari a lire 41.041 miliardi sono dedotte le seguenti somme:
    a) lire 2.820 miliardi per l'integrazione dei contributi sanitari
per l'anno 1994;
    b) lire 169 miliardi da assegnare alla Croce rossa italiana;
    c) lire 1.923,493 miliardi da accantonare in attesa  di  proposte
del Ministro della sanita'.
  La residua somma di L. 36.128.507.000.000 e' a carico dello Stato e
comprende  L.  2.654.370.000.000  per  il  finanziamento  degli oneri
relativi ai contratti ed alle convenzioni per l'anno 1996.
  La somma da ripartire in via provvisoria per  l'anno  1996  tra  le
regioni  interessate,  ammonta pertanto a L. 33.474.137.000.000, come
indicato nell'allegata  tabella  A  che  fa  parte  integrante  della
presente  deliberazione e nella quale sono evidenziate anche le somme
relative  ai  contributi  sanitari presunti e le somme a carico dello
Stato, al lordo  della  quota  relativa  agli  oneri  contrattuali  e
convenzionali,  che sara' oggetto di altra deliberazione da adottarsi
in data odierna.
  E' assegnata, altresi', alla Croce rossa italiana, per l'anno 1996,
la somma di lire 169 miliardi a valere sulla quota di parte  corrente
del Fondo sanitario nazionale 1996.
  A  valere  sulle disponibilita' del Fondo sanitario nazionale 1996,
per le finalita' indicate in  premessa,  e'  inoltre  assegnata  alle
regioni  la  somma di cui al punto a), pari a lire 2.820 miliardi. Il
predetto importo e' ripartito come da allegata tabella B che fa parte
integrante della presente deliberazione.
   Roma, 24 aprile 1996
                                      Il Presidente delegato: ARCELLI
Registrata alla Corte dei conti il 9 luglio 1996
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 206