Art. 2.
  Le  imprese  indicate   nell'articolo   precedente   provvedono   a
selezionare  le  domande di pensionamento anticipato ed a trasmettere
ai competenti enti previdenziali, entro trenta giorni dalla  data  di
notifica  del presente decreto, l'elenco dei soggetti beneficiari del
pensionamento anticipato, distribuiti, nell'arco del 1996, secondo il
mese di decorrenza del trattamento pensionistico.