Art. 2. Le imprese indicate nell'articolo precedente provvedono a selezionare le domande di pensionamento anticipato ed a trasmettere ai competenti enti previdenziali, entro trenta giorni dalla data di notifica del presente decreto, l'elenco dei soggetti beneficiari del pensionamento anticipato, distribuiti, nell'arco del 1996, secondo il mese di decorrenza del trattamento pensionistico.