Art. 3. Con uno o piu' decreti successivi saranno attribuite, alle imprese che siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 1 del decreto 17 maggio 1996 del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del tesoro, le restanti unita' prepensionabili, fino alla concorrenza del limite massimo di 920 indicato dall'art. 2 del decreto 7 dicembre 1994 indicato all'art. 1 del presente decreto. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 18 luglio 1996 Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale TREU Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato BERSANI Il Ministro del tesoro CIAMPI