Art. 3.
  Con uno o piu' decreti successivi saranno attribuite, alle  imprese
che  siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 1 del decreto 17
maggio 1996 del Ministro del lavoro e della  previdenza  sociale,  di
concerto   con   i   Ministri   dell'industria,   del   commercio   e
dell'artigianato e del tesoro, le  restanti  unita'  prepensionabili,
fino  alla concorrenza del limite massimo di 920 indicato dall'art. 2
del decreto 7 dicembre 1994 indicato all'art. 1 del presente decreto.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 18 luglio 1996
                       Il Ministro del lavoro
                     e della previdenza sociale
                                TREU
                     Il Ministro dell'industria
                  del commercio e dell'artigianato
                               BERSANI
                       Il Ministro del tesoro
                               CIAMPI