Art. 2.
                             Definizioni
  1.  Per  strumenti  derivati  si  intendono  in  via  generale  gli
strumenti finanziari il cui prezzo dipende dal valore di una  o  piu'
attivita' o indici sottostanti. In tale categoria rientrano:
    a) i contratti derivati con titolo sottostante (futures e options
con titolo sottostante, ecc.);
    b)  i  contratti  derivati  su  valute  (domestic currency swaps,
currency options, ecc.);
    c) i contratti derivati  senza  titolo  sottostante  collegati  a
tassi  di  interesse,  a  indici  o ad altre attivita' (futures senza
titolo sottostante, interest rate options, forward  rate  agreements,
interest rate swaps, ecc.).
  2.   Ai  fini  del  presente  provvedimento  sono  assimilati  agli
strumenti  derivati  tutti  i  contratti  che,  a  prescindere  dalla
terminologia adottata, presentino caratteristiche tecnico-finanziarie
assimilabili   a  quelle  di  alcuno  dei  contratti  precedentemente
indicati, quali ad esempio i contratti di compravendita di  valuta  a
termine.