Art. 2. Definizioni 1. Per strumenti derivati si intendono in via generale gli strumenti finanziari il cui prezzo dipende dal valore di una o piu' attivita' o indici sottostanti. In tale categoria rientrano: a) i contratti derivati con titolo sottostante (futures e options con titolo sottostante, ecc.); b) i contratti derivati su valute (domestic currency swaps, currency options, ecc.); c) i contratti derivati senza titolo sottostante collegati a tassi di interesse, a indici o ad altre attivita' (futures senza titolo sottostante, interest rate options, forward rate agreements, interest rate swaps, ecc.). 2. Ai fini del presente provvedimento sono assimilati agli strumenti derivati tutti i contratti che, a prescindere dalla terminologia adottata, presentino caratteristiche tecnico-finanziarie assimilabili a quelle di alcuno dei contratti precedentemente indicati, quali ad esempio i contratti di compravendita di valuta a termine.