Art. 3.
                   Presupposti per l'utilizzazione
  1.  L'utilizzo degli strumenti derivati presuppone, quali requisiti
essenziali:
    a) la fissazione di una strategia, tramite apposita deliberazione
dell'organo amministrativo competente, relativa all'utilizzo di  tali
strumenti  nell'ambito  della complessiva gestione del portafoglio di
strumenti finanziari.
  La  deliberazione  deve  in  ogni  caso  indicare:   le   finalita'
perseguite  con  l'utilizzo  degli  strumenti  derivati, le modalita'
operative e i limiti di utilizzazione. La predetta deliberazione deve
altresi' individuare il livello  di  tolleranza  relativo  ai  rischi
gravanti  sulle  posizioni  in  strumenti  derivati e sul complessivo
portafoglio gestito, tenendo conto delle correlazioni  esistenti  tra
gli  strumenti  medesimi  e  le attivita'/passivita' detenute nonche'
della complessiva situazione economica, patrimoniale  e  finanziaria,
attuale e prospettica, dell'impresa.
  Le  linee  di  indirizzo  fissate nella deliberazione devono essere
scritte e rese note  a  tutti  coloro  che  operano  nell'area  degli
strumenti derivati;
    b)  l'impiego  di  persone  dotate  di  una adeguata esperienza e
conoscenza nel campo dell'operativita' in strumenti derivati;
    c)   la   chiara   delimitazione   delle   competenze   e   delle
responsabilita' in ordine alla gestione delle operazioni in argomento
e dei rischi connessi;
    d)  l'esistenza  di un adeguato sistema di misurazione e gestione
dei rischi gravanti sul portafoglio, tenuto  conto  delle  passivita'
detenute.  In  particolare,  deve  essere  previsto lo svolgimento di
analisi  periodiche  di  sensibilita'  al  fine  di   verificare   la
reattivita'  del  portafoglio  di  fronte a modifiche delle variabili
fondamentali di mercato nonche'  l'affidabilita'  delle  tecniche  di
copertura.   E'   inoltre   necessario  che  l'organo  amministrativo
competente venga informato, secondo  cadenze  fissate  in  base  alla
complessita'   della   gestione   del  portafoglio,  dell'esposizione
complessiva  in  strumenti   derivati   nonche'   delle   esposizioni
individuali di importo rilevante, tenuto conto delle correlazioni con
gli altri strumenti finanziari in portafoglio;
    e) l'adozione di un adeguato sistema di registrazioni giornaliere
che consenta la continua misurazione delle posizioni;
    f) l'esistenza di un adeguato sistema di controllo interno atto a
permettere  la verifica della coerenza fra le operazioni effettuate e
la strategia prefissata. A tal fine, e' essenziale la presenza di  un
accurato,   esauriente  e  tempestivo  flusso  di  informazioni  alla
direzione generale;
    g) l'indipendenza degli incaricati  del  controllo  sull'utilizzo
degli  strumenti derivati rispetto ai soggetti preposti alla funzione
finanziaria.
 2. La deliberazione di cui al punto a)  del  comma  precedente  deve
formare  oggetto  di  comunicazione  al collegio sindacale, il quale,
nell'ambito della propria attivita' di controllo, deve verificare  la
coerenza  del  complesso  delle  operazioni  effettuate  su strumenti
derivati con le linee di indirizzo fissate in sede  di  deliberazione
sulla base del presente provvedimento.