Art. 3. Presupposti per l'utilizzazione 1. L'utilizzo degli strumenti derivati presuppone, quali requisiti essenziali: a) la fissazione di una strategia, tramite apposita deliberazione dell'organo amministrativo competente, relativa all'utilizzo di tali strumenti nell'ambito della complessiva gestione del portafoglio di strumenti finanziari. La deliberazione deve in ogni caso indicare: le finalita' perseguite con l'utilizzo degli strumenti derivati, le modalita' operative e i limiti di utilizzazione. La predetta deliberazione deve altresi' individuare il livello di tolleranza relativo ai rischi gravanti sulle posizioni in strumenti derivati e sul complessivo portafoglio gestito, tenendo conto delle correlazioni esistenti tra gli strumenti medesimi e le attivita'/passivita' detenute nonche' della complessiva situazione economica, patrimoniale e finanziaria, attuale e prospettica, dell'impresa. Le linee di indirizzo fissate nella deliberazione devono essere scritte e rese note a tutti coloro che operano nell'area degli strumenti derivati; b) l'impiego di persone dotate di una adeguata esperienza e conoscenza nel campo dell'operativita' in strumenti derivati; c) la chiara delimitazione delle competenze e delle responsabilita' in ordine alla gestione delle operazioni in argomento e dei rischi connessi; d) l'esistenza di un adeguato sistema di misurazione e gestione dei rischi gravanti sul portafoglio, tenuto conto delle passivita' detenute. In particolare, deve essere previsto lo svolgimento di analisi periodiche di sensibilita' al fine di verificare la reattivita' del portafoglio di fronte a modifiche delle variabili fondamentali di mercato nonche' l'affidabilita' delle tecniche di copertura. E' inoltre necessario che l'organo amministrativo competente venga informato, secondo cadenze fissate in base alla complessita' della gestione del portafoglio, dell'esposizione complessiva in strumenti derivati nonche' delle esposizioni individuali di importo rilevante, tenuto conto delle correlazioni con gli altri strumenti finanziari in portafoglio; e) l'adozione di un adeguato sistema di registrazioni giornaliere che consenta la continua misurazione delle posizioni; f) l'esistenza di un adeguato sistema di controllo interno atto a permettere la verifica della coerenza fra le operazioni effettuate e la strategia prefissata. A tal fine, e' essenziale la presenza di un accurato, esauriente e tempestivo flusso di informazioni alla direzione generale; g) l'indipendenza degli incaricati del controllo sull'utilizzo degli strumenti derivati rispetto ai soggetti preposti alla funzione finanziaria. 2. La deliberazione di cui al punto a) del comma precedente deve formare oggetto di comunicazione al collegio sindacale, il quale, nell'ambito della propria attivita' di controllo, deve verificare la coerenza del complesso delle operazioni effettuate su strumenti derivati con le linee di indirizzo fissate in sede di deliberazione sulla base del presente provvedimento.