Art. 4.
                          Criteri generali
  1.  L'utilizzo  di  strumenti  derivati  deve essere coerente con i
principi di sana e prudente gestione. In via generale,  l'esposizione
ai  rischi  di mercato ottenuta con l'utilizzo di strumenti derivati,
pur  configurandosi  secondo  profili  differenziati,   deve   essere
equivalente  a  quella raggiungibile operando su strumenti finanziari
non  derivati  secondo  modalita'  ed  ammontari  in  linea  con  una
equilibrata  e  prudente  gestione  patrimoniale.  In  ogni  caso, le
operazioni su strumenti derivati sono ammesse quando:
   siano effettuate secondo modalita' ed ammontari  coerenti  con  la
situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell'impresa;
   non  comportino  un  rischio  di  investimento,  nelle sue diverse
configurazioni, di entita' rilevante  e  comunque  l'impresa  sia  in
possesso  di  un'eccedenza  di  margine  di solvibilita' di ammontare
prudenzialmente adeguato rispetto al rischio medesimo;
   il valore  complessivo  degli  impegni  e,  nel  caso  di  opzioni
acquistate,  dei  premi pagati riconducibili ad operazioni non aventi
finalita' di riduzione del  rischio  di  investimento  sia  contenuto
entro  un'aliquota  non  rilevante  del  totale degli investimenti in
strumenti finanziari dell'impresa.
  2.  L'impresa  puo'  utilizzare  strumenti  derivati  negoziati  su
mercati  regolamentati.  Nel  caso  in  cui  si  intendano utilizzare
strumenti derivati non negoziati su mercati regolamentati, i relativi
contratti devono essere:
    a)   conclusi   con   controparti   abilitate    ad    effettuare
professionalmente  tali operazioni e soggette a vigilanza prudenziale
a fini di stabilita', ai sensi della normativa  nazionale  vigente  o
della  equivalente  regolamentazione  dello  Stato estero, nonche' di
sicura affidabilita';
    b) negoziati su  mercati  che,  pur  non  regolamentati,  offrano
adeguate garanzie di liquidazione delle posizioni assunte.
  3.  Gli  strumenti derivati devono essere "coperti": l'impresa deve
possedere attivi idonei e  sufficienti  per  soddisfare  gli  impegni
nascenti dai contratti.