Art. 4. Criteri generali 1. L'utilizzo di strumenti derivati deve essere coerente con i principi di sana e prudente gestione. In via generale, l'esposizione ai rischi di mercato ottenuta con l'utilizzo di strumenti derivati, pur configurandosi secondo profili differenziati, deve essere equivalente a quella raggiungibile operando su strumenti finanziari non derivati secondo modalita' ed ammontari in linea con una equilibrata e prudente gestione patrimoniale. In ogni caso, le operazioni su strumenti derivati sono ammesse quando: siano effettuate secondo modalita' ed ammontari coerenti con la situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell'impresa; non comportino un rischio di investimento, nelle sue diverse configurazioni, di entita' rilevante e comunque l'impresa sia in possesso di un'eccedenza di margine di solvibilita' di ammontare prudenzialmente adeguato rispetto al rischio medesimo; il valore complessivo degli impegni e, nel caso di opzioni acquistate, dei premi pagati riconducibili ad operazioni non aventi finalita' di riduzione del rischio di investimento sia contenuto entro un'aliquota non rilevante del totale degli investimenti in strumenti finanziari dell'impresa. 2. L'impresa puo' utilizzare strumenti derivati negoziati su mercati regolamentati. Nel caso in cui si intendano utilizzare strumenti derivati non negoziati su mercati regolamentati, i relativi contratti devono essere: a) conclusi con controparti abilitate ad effettuare professionalmente tali operazioni e soggette a vigilanza prudenziale a fini di stabilita', ai sensi della normativa nazionale vigente o della equivalente regolamentazione dello Stato estero, nonche' di sicura affidabilita'; b) negoziati su mercati che, pur non regolamentati, offrano adeguate garanzie di liquidazione delle posizioni assunte. 3. Gli strumenti derivati devono essere "coperti": l'impresa deve possedere attivi idonei e sufficienti per soddisfare gli impegni nascenti dai contratti.