Art. 5.
         Condizioni per l'utilizzo in relazione agli attivi
                 a copertura delle riserve tecniche
  1.  Fermo  quanto  previsto  agli  articoli  3  e  4  del  presente
provvedimento, gli strumenti derivati possono  essere  utilizzati  in
relazione    agli    attivi   che   coprono   le   riserve   tecniche
subordinatamente alle seguenti condizioni:
    a) devono essere utilizzati con lo scopo di ridurre il rischio di
investimento o di pervenire ad una gestione efficace del portafoglio.
In particolare:
    a.1) le operazioni di riduzione del rischio di  investimento,  ai
fini del presente provvedimento, sono quelle effettuate allo scopo di
proteggere  il  valore di singole attivita' o passivita' o di insiemi
di attivita' o passivita', anche mediante la  loro  correlazione,  da
avverse  variazioni dei tassi di interesse, dei tassi di cambio o dei
prezzi di mercato.
  L'intento  di  "copertura"  deve  essere  documentato  da  evidenze
interne  all'impresa  e  riscontrabile tecnicamente, in virtu' di una
elevata  correlazione  tra  le  caratteristiche   finanziarie   delle
attivita'/passivita' coperte e quelle degli strumenti derivati;
    a.2)  le  operazioni  finalizzate  ad  una  gestione efficace del
portafoglio, ai fini del presente provvedimento, sono quelle che, nel
quadro  della  gestione  degli  strumenti  finanziari   detenuti   in
portafoglio,  sono  effettuate  allo  scopo di raggiungere prefissati
obiettivi di investimento in maniera piu' veloce, piu' agevole,  piu'
economica  o piu' flessibile rispetto a quanto sia possibile operando
sugli attivi sottostanti. Tali  operazioni  non  devono  generare  un
incremento significativo del rischio di investimento e, in ogni caso,
l'incremento  medesimo  deve  essere  equivalente a quello ottenibile
operando  direttamente   sugli   attivi   sottostanti   secondo   una
equilibrata e prudente gestione del portafoglio.
  L'intento   di  "gestione  efficace"  deve  essere  documentato  da
evidenze interne all'impresa e riscontrabile tecnicamente, in  virtu'
di   una   evidente  connessione  con  gli  strumenti  finanziari  in
portafoglio.
  Rientrano  in  tale  categoria  anche  le   operazioni   effettuate
esclusivamente per acquisire strumenti finanziari. Le caratteristiche
finanziarie   di   queste   ultime   operazioni   devono  evidenziare
chiaramente l'intento perseguito;
    b) devono mostrare una evidente  connessione  tecnico-finanziaria
con  attivi  destinati  a  copertura delle riserve tecniche ovvero da
destinare a tale scopo  nell'ipotesi  di  operazioni  effettuate  per
acquisire strumenti finanziari;
    c)   devono  avere  valori  "sottostanti"  costituiti  da  attivi
ammissibili ai fini della copertura delle riserve  tecniche  in  base
alla  vigente  normativa  o  da  indici  basati  su tale tipologia di
attivi.