Art. 5. Condizioni per l'utilizzo in relazione agli attivi a copertura delle riserve tecniche 1. Fermo quanto previsto agli articoli 3 e 4 del presente provvedimento, gli strumenti derivati possono essere utilizzati in relazione agli attivi che coprono le riserve tecniche subordinatamente alle seguenti condizioni: a) devono essere utilizzati con lo scopo di ridurre il rischio di investimento o di pervenire ad una gestione efficace del portafoglio. In particolare: a.1) le operazioni di riduzione del rischio di investimento, ai fini del presente provvedimento, sono quelle effettuate allo scopo di proteggere il valore di singole attivita' o passivita' o di insiemi di attivita' o passivita', anche mediante la loro correlazione, da avverse variazioni dei tassi di interesse, dei tassi di cambio o dei prezzi di mercato. L'intento di "copertura" deve essere documentato da evidenze interne all'impresa e riscontrabile tecnicamente, in virtu' di una elevata correlazione tra le caratteristiche finanziarie delle attivita'/passivita' coperte e quelle degli strumenti derivati; a.2) le operazioni finalizzate ad una gestione efficace del portafoglio, ai fini del presente provvedimento, sono quelle che, nel quadro della gestione degli strumenti finanziari detenuti in portafoglio, sono effettuate allo scopo di raggiungere prefissati obiettivi di investimento in maniera piu' veloce, piu' agevole, piu' economica o piu' flessibile rispetto a quanto sia possibile operando sugli attivi sottostanti. Tali operazioni non devono generare un incremento significativo del rischio di investimento e, in ogni caso, l'incremento medesimo deve essere equivalente a quello ottenibile operando direttamente sugli attivi sottostanti secondo una equilibrata e prudente gestione del portafoglio. L'intento di "gestione efficace" deve essere documentato da evidenze interne all'impresa e riscontrabile tecnicamente, in virtu' di una evidente connessione con gli strumenti finanziari in portafoglio. Rientrano in tale categoria anche le operazioni effettuate esclusivamente per acquisire strumenti finanziari. Le caratteristiche finanziarie di queste ultime operazioni devono evidenziare chiaramente l'intento perseguito; b) devono mostrare una evidente connessione tecnico-finanziaria con attivi destinati a copertura delle riserve tecniche ovvero da destinare a tale scopo nell'ipotesi di operazioni effettuate per acquisire strumenti finanziari; c) devono avere valori "sottostanti" costituiti da attivi ammissibili ai fini della copertura delle riserve tecniche in base alla vigente normativa o da indici basati su tale tipologia di attivi.