Art. 6.
     Valutazione ai fini della copertura delle riserve tecniche
   1.  Il  valore  iscritto  nell'attivo patrimoniale con riferimento
diretto ad uno strumento derivato non e' ammesso  a  copertura  delle
riserve tecniche.
  2.  Il valore degli strumenti derivati che soddisfano le condizioni
di  cui  all'art.  5  del  presente   provvedimento   e'   preso   in
considerazione  ai  fini  della  valutazione  degli  attivi  ad  essi
connessi.
  3. In particolare, in presenza di posizioni su  strumenti  derivati
che  risultano  aperte  alla  data  di  redazione  del  bilancio, gli
eventuali margini positivi, in relazione al valore di  mercato  delle
posizioni  medesime, possono essere considerati nella valorizzazione,
ai fini della copertura delle riserve tecniche, degli attivi connessi
a detti strumenti,  nel  caso  e  nei  limiti  in  cui  tali  margini
compensano, in tutto o in parte, le svalutazioni operate sugli attivi
stessi  all'atto  della  redazione  del bilancio. Nel caso di margini
negativi, essi devono essere  considerati  nella  valorizzazione,  ai
fini  della copertura delle riserve tecniche, degli attivi connessi a
tali strumenti, nel caso  e  nei  limiti  dell'eventuale  ripresa  di
valore  operata  sugli  attivi  stessi  all'atto  della redazione del
bilancio.
  4. I criteri utilizzati per la valutazione degli strumenti derivati
che rappresentano attivita' o passivita' dell'impresa devono in  ogni
caso  essere coerenti con le soluzioni adottate per la determinazione
del valore degli attivi ad essi connessi.