Art. 6. Valutazione ai fini della copertura delle riserve tecniche 1. Il valore iscritto nell'attivo patrimoniale con riferimento diretto ad uno strumento derivato non e' ammesso a copertura delle riserve tecniche. 2. Il valore degli strumenti derivati che soddisfano le condizioni di cui all'art. 5 del presente provvedimento e' preso in considerazione ai fini della valutazione degli attivi ad essi connessi. 3. In particolare, in presenza di posizioni su strumenti derivati che risultano aperte alla data di redazione del bilancio, gli eventuali margini positivi, in relazione al valore di mercato delle posizioni medesime, possono essere considerati nella valorizzazione, ai fini della copertura delle riserve tecniche, degli attivi connessi a detti strumenti, nel caso e nei limiti in cui tali margini compensano, in tutto o in parte, le svalutazioni operate sugli attivi stessi all'atto della redazione del bilancio. Nel caso di margini negativi, essi devono essere considerati nella valorizzazione, ai fini della copertura delle riserve tecniche, degli attivi connessi a tali strumenti, nel caso e nei limiti dell'eventuale ripresa di valore operata sugli attivi stessi all'atto della redazione del bilancio. 4. I criteri utilizzati per la valutazione degli strumenti derivati che rappresentano attivita' o passivita' dell'impresa devono in ogni caso essere coerenti con le soluzioni adottate per la determinazione del valore degli attivi ad essi connessi.