Art. 7.
                      Obblighi di informazione
  1.  Una  copia  del  verbale  contenente  la  deliberazione  di cui
all'art. 3, comma 1, punto a), del presente provvedimento deve essere
trasmessa   all'ISVAP,   analogamente   alle   eventuali   successive
modifiche.
  2.  Le  imprese  devono  altresi'  fornire  all'ISVAP entro il mese
successivo a ciascun trimestre solare, anche al fine di consentire la
valutazione del profilo di rischio  di  investimento,  la  situazione
analitica  delle posizioni aperte su contratti derivati alla fine del
trimestre  di   riferimento,   secondo   le   indicazioni   riportate
nell'allegato   A   al   presente  provvedimento,  nonche'  una  nota
illustrativa dei risultati conseguiti nel trimestre su operazioni  in
strumenti derivati.
  3. In sede di bilancio, la nota integrativa deve contenere adeguate
informazioni circa:
   l'operativita'  complessiva  in  strumenti  derivati  attuata  nel
periodo di riferimento, fornendo le  notizie  atte  a  dimostrare  la
coerenza  della gestione medesima con le linee di indirizzo stabilite
in sede di deliberazione;
   le   posizioni   aperte   in   strumenti   derivati   alla    fine
dell'esercizio,   con   evidenziazione  dell'esposizione  complessiva
nonche' delle singole posizioni di importo rilevante;
   i risultati conseguiti nell'esercizio su operazioni  in  strumenti
finanziari  derivati, in riferimento alle varie categorie di prodotti
e con indicazione delle operazioni chiuse e di  quelle  in  corso  di
svolgimento, specificandone altresi' il trattamento contabile.