Art. 7. Obblighi di informazione 1. Una copia del verbale contenente la deliberazione di cui all'art. 3, comma 1, punto a), del presente provvedimento deve essere trasmessa all'ISVAP, analogamente alle eventuali successive modifiche. 2. Le imprese devono altresi' fornire all'ISVAP entro il mese successivo a ciascun trimestre solare, anche al fine di consentire la valutazione del profilo di rischio di investimento, la situazione analitica delle posizioni aperte su contratti derivati alla fine del trimestre di riferimento, secondo le indicazioni riportate nell'allegato A al presente provvedimento, nonche' una nota illustrativa dei risultati conseguiti nel trimestre su operazioni in strumenti derivati. 3. In sede di bilancio, la nota integrativa deve contenere adeguate informazioni circa: l'operativita' complessiva in strumenti derivati attuata nel periodo di riferimento, fornendo le notizie atte a dimostrare la coerenza della gestione medesima con le linee di indirizzo stabilite in sede di deliberazione; le posizioni aperte in strumenti derivati alla fine dell'esercizio, con evidenziazione dell'esposizione complessiva nonche' delle singole posizioni di importo rilevante; i risultati conseguiti nell'esercizio su operazioni in strumenti finanziari derivati, in riferimento alle varie categorie di prodotti e con indicazione delle operazioni chiuse e di quelle in corso di svolgimento, specificandone altresi' il trattamento contabile.