Art. 8.
                          Entrata in vigore
  1.   Le   disposizioni  contenute  nel  presente  provvedimento  si
applicano a  decorrere  dal  1  ottobre  1996,  ad  esclusione  delle
disposizioni  di cui all'art. 3 e all'art. 7, comma 1, che entrano in
vigore dal 1 gennaio 1997.
   Roma, 19 luglio 1996
                                             Il presidente: MANGHETTI