Art. 8. Entrata in vigore 1. Le disposizioni contenute nel presente provvedimento si applicano a decorrere dal 1 ottobre 1996, ad esclusione delle disposizioni di cui all'art. 3 e all'art. 7, comma 1, che entrano in vigore dal 1 gennaio 1997. Roma, 19 luglio 1996 Il presidente: MANGHETTI