Art. 2. Oggetto dell'aiuto sono esclusivamente le patate comuni da consumo di qualita' sana leale e mercantile, avente per destinazione l'uso umano diretto con esclusione della destinazione industriale e la vendita come patate da seme, prodotte in Italia nella campagna 1995, conservate in magazzini frigoriferi tecnologicamente attrezzati o comunque dotati di sistemi di circolazione forzata dell'aria, di controllo della temperatura e dell'ambiente onde garantire il mantenimento delle caratteristiche qualitative intrinseche del prodotto ripartiti per regione o provincia autonoma secondo i quantitativi che verranno stabiliti in accordo con le Unioni nazionali tenuto conto della reale possibilita' di stoccaggio in magazzini aventi le caratteristiche di cui sopra e delle produzioni regionali. A ripartizione avvenuta l'A.I.M.A. si riserva comunque di variare per compensare le ripartizioni regionali dei quantitativi sentite le Unioni nazionali. Il compenso dell'aiuto all'ammasso privato delle patate comuni da consumo e' stabilito per un importo massimo di lire 10/kg/mese e per un periodo massimo di quattro mesi. Il contributo mensile definitivo verra' stabilito dall'A.I.M.A. al termine della presentazione delle domande tenuto conto delle quantita' effettivamente ammassate, per cui i beneficiari dell'intervento dovranno presentare tutta la documentazione necessaria per l'erogazione del contributo, perentoriamente entro e non oltre quattro mesi dalla divulgazione del presente disciplinare, pena la decadenza del diritto all'aiuto previsto. Qualora il contributo definitivo risulti inferiore a lire 10/kg/mese (riferito al prodotto frigoconservato) e l'A.I.M.A. risulti impossibilitata ad adeguare i fondi necessari le quantita' a contributo saranno proporzionalmente ridotte; in ogni caso le quantita' inizialmente denunciate devono essere complessivamente assoggettate ai vincoli previsti dal presente disciplinare A.I.M.A. Tale contributo si intende per prodotto frigo-conservato, nel caso di prodotto conservato con ventilazione forzata tali importi vanno ridotti del 20%. Vengono inoltre rese obbligatorie le seguenti modalita' di svincolo. Al termine del secondo mese, l'A.I.M.A. sblocchera' automaticamente il 15% del prodotto inizialmente vincolato, se non vi ha gia' prima provveduto l'interessato; una ulteriore quota del 35% verra' svincolata nelle stesse modalita' al termine del terzo mese. Tali svincoli obbligatori si intendono per istanza e l'ammassatore, a dette scadenze, dovra' individuare e comunicare all'A.I.M.A., a mezzo telefax, le partite o frazioni di esse che vengono tolte dall'ammasso. Le associazioni possono destinare prioritariamente il contributo alla costituzione di un fondo finalizzato al miglioramento e potenziamento delle strutture di stoccaggio con particolare riguardo all'introduzione di tecnologie innovative tendenti alla migliore conservazione del prodotto ed all'introduzione delle tecniche agronomiche e commerciali tendenti al suo miglioramento qualitivo.