Art. 2.
   Oggetto dell'aiuto sono esclusivamente le patate comuni da consumo
di  qualita'  sana  leale e mercantile, avente per destinazione l'uso
umano diretto con esclusione  della  destinazione  industriale  e  la
vendita  come patate da seme, prodotte in Italia nella campagna 1995,
conservate in magazzini  frigoriferi  tecnologicamente  attrezzati  o
comunque  dotati  di  sistemi  di  circolazione forzata dell'aria, di
controllo  della  temperatura  e  dell'ambiente  onde  garantire   il
mantenimento   delle   caratteristiche  qualitative  intrinseche  del
prodotto  ripartiti  per  regione  o  provincia  autonoma  secondo  i
quantitativi   che  verranno  stabiliti  in  accordo  con  le  Unioni
nazionali tenuto conto della  reale  possibilita'  di  stoccaggio  in
magazzini  aventi  le caratteristiche di cui sopra e delle produzioni
regionali.
   A ripartizione avvenuta l'A.I.M.A. si riserva comunque di  variare
per  compensare le ripartizioni regionali dei quantitativi sentite le
Unioni nazionali.
   Il compenso dell'aiuto all'ammasso privato delle patate comuni  da
consumo  e' stabilito per un importo massimo di lire 10/kg/mese e per
un periodo massimo di quattro mesi.
   Il contributo mensile definitivo verra' stabilito dall'A.I.M.A. al
termine  della  presentazione  delle  domande  tenuto   conto   delle
quantita'   effettivamente   ammassate,   per   cui   i   beneficiari
dell'intervento   dovranno   presentare   tutta   la   documentazione
necessaria  per  l'erogazione del contributo, perentoriamente entro e
non oltre quattro mesi dalla divulgazione del presente  disciplinare,
pena la decadenza del diritto all'aiuto previsto.
   Qualora   il   contributo  definitivo  risulti  inferiore  a  lire
10/kg/mese  (riferito  al  prodotto  frigoconservato)  e   l'A.I.M.A.
risulti  impossibilitata ad adeguare i fondi necessari le quantita' a
contributo  saranno  proporzionalmente  ridotte;  in  ogni  caso   le
quantita'  inizialmente  denunciate  devono  essere  complessivamente
assoggettate ai vincoli previsti dal presente disciplinare A.I.M.A.
   Tale contributo si intende per prodotto frigo-conservato, nel caso
di prodotto conservato con ventilazione forzata  tali  importi  vanno
ridotti del 20%.
   Vengono   inoltre  rese  obbligatorie  le  seguenti  modalita'  di
svincolo.
   Al   termine   del   secondo    mese,    l'A.I.M.A.    sblocchera'
automaticamente il 15% del prodotto inizialmente vincolato, se non vi
ha  gia'  prima provveduto l'interessato; una ulteriore quota del 35%
verra' svincolata nelle stesse modalita' al termine del  terzo  mese.
Tali svincoli obbligatori si intendono per istanza e l'ammassatore, a
dette scadenze, dovra' individuare e comunicare all'A.I.M.A., a mezzo
telefax,   le   partite   o   frazioni  di  esse  che  vengono  tolte
dall'ammasso.
   Le associazioni possono destinare prioritariamente  il  contributo
alla   costituzione  di  un  fondo  finalizzato  al  miglioramento  e
potenziamento delle strutture di stoccaggio con particolare  riguardo
all'introduzione  di  tecnologie  innovative  tendenti  alla migliore
conservazione  del  prodotto  ed  all'introduzione   delle   tecniche
agronomiche e commerciali tendenti al suo miglioramento qualitivo.