Art. 3.
   Beneficiari  dell'intervento  sono  le associazioni dei produttori
riconosciute per il  prodotto  commercializzato  direttamente  o  nel
rispetto  di  accordi  interprofessionali  sottoscritti a norma della
legge n. 88 del 16 marzo 1988 e dalle  cooperative  o  consorzi  loro
associati  oppure  le  singole  cooperative  od  i  loro consorzi o i
singoli produttori previa attestazione di cui al penultimo comma  del
presente  articolo.  I  beneficiari che intendono ottenere l'aiuto al
magazzinaggio debbono rivolgere all'A.I.M.A., previi gli accertamenti
di cui al successivo  art.  4,  da  parte  del  competente  organismo
regionale  di  controllo,  apposita istanza entro il termine previsto
nel precedente art. 1.
   L'istanza deve contenere le seguenti indicazioni:
     a) per le persone  fisiche:  nome,  cognome,  luogo  e  data  di
nascita, residenza; per le persone giuridiche e gli enti associativi:
denominazione,   ragione  sociale  e  sede  della  persona  giuridica
dell'ente associativo, nonche' nome, cognome, luogo e data di nascita
e qualifica del legale rappresentante;
     b) ubicazione e capacita' dei magazzini  di  deposito  destinati
all'ammasso:  denominazione  dei  medesimi  impianti; caratteristiche
tecniche che li rendono idonei a garantire la buona conservazione del
prodotto; modalita' seguite nelle operazioni di stoccaggio allo scopo
di rendere identificabili i quantitativi immagazzinati  ed  agevolare
il controllo degli stessi per la durata dell'ammasso;
     c)  precisazione  del  quantitativo  di patate comuni da consumo
costituenti oggetto dell'impegno di ammasso e campagna di produzione;
     d) dichiarazione del richiedente  che  dette  patate  comuni  da
consumo  sono di sua esclusiva proprieta' o disponibilita' dei propri
associati;
     e) dichiarazione di impegno di  ammasso  con  indicazione  della
decorrenza;
     f) data e sottoscrizione autenticata dell'istanza.
   Il  quantitativo  minimo di patate da consumo oggetto dell'istanza
ammonta, di norma, a 10.000 quintali.
   Le associazioni dei produttori d'intesa con  le  regioni  potranno
definire  le  quantita' minime ammassabili per ogni singolo magazzino
di stoccaggio.
   Ciascuna istanza deve riguardare patate da consumo prodotte in una
sola regione o provincia autonoma, e regioni limitrofe.
   L'istanza deve essere corredata da  una  attestazione  redatta  da
associazioni  dei produttori di patate riconosciute ed operanti nella
regione di appartenenza, od  in  mancanza,  deve  essere  redatta  da
associazioni di produttori riconosciute ed operanti in altre regioni,
comprovante  che il prodotto oggetto dell'istanza e' la patata comune
da  consumo  di  qualita'  sana  leale  e  mercantile,  prodotta  dal
richiedente  nella  regione  o provincia autonoma e regioni limitrofe
indicate nella domanda, nella campagna 1995, e che il  magazzino  ove
verra'  lo  stoccaggio  ha le caratteristiche previste dal precedente
art. 2.
   L'esatta provenienza delle  patate  oggetto  della  domanda  sara'
accertata mediante idonea fattura diretta di acquisto del seme oppure
mediante  idonea  dichiarazione  della  cooperativa  agricola  che ha
fornito il seme, tale documentazione  dovra'  essere  conservata  dal
soggetto che ha redatto l'attestazione di cui al precedente comma del
presente  articolo  per  essere esibita all'A.I.M.A. dietro specifica
richiesta.