Art. 4.
   L'organismo  regionale  di  controllo  che  ha  ricevuto l'istanza
prevista al precedente art. 3 provvede, senza indugio,  a  verificare
la   corrispondenza   di  tutti  i  dati  dichiarati  nella  domanda,
accertando  in  particolare,  le  generalita'  e  la   qualita'   del
dichiarante,  l'ubicazione,  l'idoneita' e la capacita' del magazzino
di  deposito,  i   quantitativi   di   patate   comuni   da   consumo
immagazzinate,  la  data di completamento delle operazioni di ammasso
del prodotto oggetto della  richiesta  di  aiuto  e  la  campagna  di
produzione.
   In  caso di esito favorevole della verifica, l'organismo regionale
di controllo redige, in calce all'istanza, un'apposita  dichiarazione
riguardante  anche  l'inizio  ammasso che deve riportare la firma del
funzionario che ha  eseguito  il  controllo,  la  data  e  il  timbro
dell'ufficio.
   L'istanza  di  cui  al  precedente  art.  3  deve essere redatta e
presentata in quattro esemplari.
   Dei  quattro  esemplari,  uno  resta  all'organismo  regionale  di
controllo,  corredato  da  una  copia  dell'attestazione  di  cui  al
penultimo comma del  precedente  art.  3,  uno  viene  restituito  al
richiedente  mentre l'originale e il secondo esemplare debbono essere
trasmessi dal richiedente stesso all'A.I.M.A. nella sua sede di  Roma
in via Palestro, 81, dallo stesso produttore unitamente all'originale
dall'attestazione di cui al penultimo comma del precedente art. 3.
   Il  rispetto  del  termine  stabilito  all'art.  1  e'  condizione
preliminare ed inderogabile per la concessione dell'aiuto.