Art. 5.
   L'impegno  di ammasso inizia il primo giorno del mese successivo a
quello del completamento delle operazioni di magazzinaggio e  termina
alle  scadenze  previste  all'art.  2  e  per la parte rimanente allo
scadere del quarto mese.
   Allo scadere dell'anzidetto quarto mese termina in  ogni  caso  la
durata  dell'impegno  ed il prodotto si considera uscito dall'ammasso
in pari data  ed  e'  svincolato  dopo  la  constatazione  della  sua
esistenza  verbalizzata  dall'organismo regionale di controllo che ha
redatto la dichiarazione di cui al secondo comma del precedente  art.
4,  e l'attestazione che lo stesso prodotto e' di qualita' sana leale
e mercantile predisposta dal soggetto che ha  redatto  l'attestazione
di cui al penultimo comma del precedente art. 3.
   L'ammassatore  riprendera'  la  piena  disponibilta'  del prodotto
stoccato   per   l'utilizzazione   finale,    successivamente    alla
compilazione e sottoscrizione delle attestazioni e dei verbali di cui
al secondo comma del presente articolo.
   Nei  confronti  del  prodotto  per  il  quale  e'  appurata la non
presenza delle caratteristiche di qualita' sopra indicate  non  sara'
corrisposto il relativo ammontare dell'aiuto da parte dell'A.I.M.A.
   Per  il prodotto oggetto dell'impegno, l'ammassatore puo' chiedere
all'A.I.M.A., inviando  copia  della  richiesta  anche  all'organismo
regionale   di   controllo,   di   essere  autorizzato  a  svincolare
dall'ammasso l'intera partita sotto contratto, ovvero una frazione di
essa.
   Lo svincolo puo' riguardare solo prodotto che sia stato in ammasso
per un periodo minimo di due mesi.
   Anteriormente alla  scadenza  del  periodo  minimo  di  due  mesi,
previsto nel precedente comma del precedente articolo, non puo' darsi
corso  allo svincolo od all'uscita dell'intero quantitativo di patate
o frazioni di esso,  in  ammasso,  tuttavia,  su  richiesta  motivata
dell'ammassatore,  l'A.I.M.A. puo' autorizzare l'uscita del prodotto,
in tal caso l'ammassatore perde ogni diritto a percepire  l'aiuto  di
cui  all'impegno  di  magazzinaggio  previsto  dal  primo  comma  del
presente articolo.
   Lo svincolo e' autorizzato  dall'A.I.M.A.  mediante  comunicazione
inviata anche al predetto organismo regionale di controllo.
   L'autorizzazione  si  intende comunque concessa qualora l'A.I.M.A.
non abbia inviato, entro il termine di sette giorni  dalla  ricezione
di richiesta di svincolo, alcuna comunicazione in merito.
   Il  periodo  massimo  di  ammasso,  stabilito  in quattro mesi, e'
frazionato, al fine  della  determinazione  dell'importo  complessivo
dell'aiuto  da  erogare,  in  tre  periodi, il primo di due mesi, gli
altri di un mese ciascuno. Per le patate comuni  da  consumo  per  le
quali  la  richiesta  data  di  svincolo cade nella seconda meta' del
mese, ai fini  della  concessione  dell'aiuto,  viene  calcolato  per
intero  il  mese stesso, per le patate comuni da consumo per le quali
la richiesta data di svincolo cade nella prima meta' del  mese,  tale
mese  non  viene calcolato ai fini della determinazione dell'aiuto da
erogare.