Art. 6.
   Durante  il  periodo  di ammasso delle patate oggetto dell'impegno
l'ammassatore e' tenuto a registrare nell'apposito registro vidimato,
di cui all'ultimo trattino del terzo comma del successivo art.  7  da
tenersi conservato presso il magazzino di ammasso, nonche' in analogo
registro conservato presso la propria sede amministrativa:
     a)  alla  data di inizio dell'impegno, il carico delle quantita'
ammassate in magazzino;
     b) alla data di  ciascuna  uscita  (svincolo)  dall'ammasso,  lo
scarico   delle   quantita'   uscite,  indicando  gli  estremi  della
corrispondente autorizzazione rilasciata dall'A.I.M.A. ai  sensi  del
precedente art. 5.
   Prima   dell'uscita   del  prodotto  dall'ammasso,  ai  sensi  del
precedente art. 5 l'ammassatore non puo' mettere in vendita o vendere
o altrimenti commercializzare o cedere, la  partita,  o  frazione  di
essa, sotto impegno ne' sostituirla.
   Durante   il   periodo  di  ammasso,  l'ammassatore  e'  tenuto  a
permettere in ogni momento, l'esecuzione dei controlli da  parte  dei
funzionari  dell'A.I.M.A.,  dei  competenti organismi regionali, o di
altri organi  incaricati  dall'A.I.M.A.  stessa,  dando  all'uopo  la
propria collaborazione.