Art. 7.
   L'importo   dell'aiuto   stabilito   nel  precedente  art.  2,  e'
corrisposto dall'A.I.M.A. dopo che sara'  stato  svincolato  l'intero
quantitativo  di  patate  comuni  da  consumo  costituente  l'oggetto
dell'impegno di ammasso, ed e'  calcolato  in  base  ai  quantitativi
effettivi e loro giacenze accertati secondo le modalita' previste nel
precedente art. 5 e nel presente articolo.
   Per  la  corresponsione dell'aiuto l'ammassatore dovra' presentare
all'A.I.M.A. un'apposita istanza alla quale dovranno essere allegati:
    per i produttori che sono persone giuridiche od enti associativi,
il certificato della cancelleria del tribunale, di data non anteriore
a tre mesi, dal quale risulti che il richiedente si trova nel pieno e
libero esercizio di tutti i diritti e che la persona, che ha per esso
firmato l'istanza, ne abbia la rappresentanza legale e  la  capacita'
di obbligarlo;
    per   i  produttori  iscritti  presso  la  camera  di  commercio,
industria, artigianato e  agricoltura,  il  relativo  certificato  di
iscrizione non anteriore a tre mesi;
    certificazione richiesta dal decreto-legge 8 agosto 1994, n. 490,
a  seconda  se  trattasi  di  contributi  inferiori o superiori a 300
milioni di lire;
    per tutti i richiedenti, due  copie  del  registro  di  carico  e
scarico  della  quantita' di prodotto indicato in domanda. A tal fine
il richiedente deve sottoporre a vidimazione del  competente  ufficio
regionale  un  apposito  registro  di carico e scarico, riferito alle
quantita' di patate oggetto  della  richiesta  di  aiuto,  nel  quale
dovranno  essere  registrati  i  movimenti di entrata e di uscita del
prodotto, ai sensi del precedente art. 5.
   La dimostrazione dei quantitativi usciti  dall'ammasso  a  seguito
delle  autorizzazioni  dell'A.I.M.A.,  sara' fornita dall'ammassatore
esclusivamente tramite fatture di vendita per destinazione uso  umano
diretto  in originale o in copia, del prodotto in questione. L'elenco
delle fatture anzidette, verificato e vidimato dall'Organo  regionale
di  controllo, unitamente alla documentazione di cui al secondo comma
del precedente art. 5 deve essere inviato all'A.I.M.A.,  insieme  con
l'istanza  di  richiesta  di  pagamento dell'aiuto di cui al presente
articolo, mentre le copie  delle  fatture  devono  essere  conservate
presso  l'ammassatore  per  essere esibite su richiesta dell'A.I.M.A.
stessa.
   Copia dell'istanza di richiesta di pagamento inviata  all'A.I.M.A.
deve  essere  presentata  anche  al competente organismo regionale di
controllo da parte dell'istante.