Art. 7. L'importo dell'aiuto stabilito nel precedente art. 2, e' corrisposto dall'A.I.M.A. dopo che sara' stato svincolato l'intero quantitativo di patate comuni da consumo costituente l'oggetto dell'impegno di ammasso, ed e' calcolato in base ai quantitativi effettivi e loro giacenze accertati secondo le modalita' previste nel precedente art. 5 e nel presente articolo. Per la corresponsione dell'aiuto l'ammassatore dovra' presentare all'A.I.M.A. un'apposita istanza alla quale dovranno essere allegati: per i produttori che sono persone giuridiche od enti associativi, il certificato della cancelleria del tribunale, di data non anteriore a tre mesi, dal quale risulti che il richiedente si trova nel pieno e libero esercizio di tutti i diritti e che la persona, che ha per esso firmato l'istanza, ne abbia la rappresentanza legale e la capacita' di obbligarlo; per i produttori iscritti presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, il relativo certificato di iscrizione non anteriore a tre mesi; certificazione richiesta dal decreto-legge 8 agosto 1994, n. 490, a seconda se trattasi di contributi inferiori o superiori a 300 milioni di lire; per tutti i richiedenti, due copie del registro di carico e scarico della quantita' di prodotto indicato in domanda. A tal fine il richiedente deve sottoporre a vidimazione del competente ufficio regionale un apposito registro di carico e scarico, riferito alle quantita' di patate oggetto della richiesta di aiuto, nel quale dovranno essere registrati i movimenti di entrata e di uscita del prodotto, ai sensi del precedente art. 5. La dimostrazione dei quantitativi usciti dall'ammasso a seguito delle autorizzazioni dell'A.I.M.A., sara' fornita dall'ammassatore esclusivamente tramite fatture di vendita per destinazione uso umano diretto in originale o in copia, del prodotto in questione. L'elenco delle fatture anzidette, verificato e vidimato dall'Organo regionale di controllo, unitamente alla documentazione di cui al secondo comma del precedente art. 5 deve essere inviato all'A.I.M.A., insieme con l'istanza di richiesta di pagamento dell'aiuto di cui al presente articolo, mentre le copie delle fatture devono essere conservate presso l'ammassatore per essere esibite su richiesta dell'A.I.M.A. stessa. Copia dell'istanza di richiesta di pagamento inviata all'A.I.M.A. deve essere presentata anche al competente organismo regionale di controllo da parte dell'istante.