Art. 9. Alle Unioni nazionali delle associazioni di produttori di patate, nel quadro delle competenze loro attribuite e in riferimento a questo provvedimento vengono demandati i seguenti compiti: promozione e diffusione presso le associate del provvedimento; esplicazione delle norme contenute nel provvedimento stesso; definizione in accordo con l'A.I.M.A. delle quote spettanti alle singole regioni nel quadro degli obiettivi nazionali come previsto dal precedente art. 2; verifica, in accordo con l'A.I.M.A., e al termine della presentazione delle istanze, delle quantita' complessive effettivamente ammassate ed eventuali revisioni degli obiettivi nazionali e di ripartizione regionale. Per tali compiti l'A.I.M.A. riconoscera' alle Unioni un contributo di L. 150 per quintale, per attivita' di assistenza prestata, esclusivamente, nei confronti dei propri associati.