Art. 9.
   Alle  Unioni nazionali delle associazioni di produttori di patate,
nel quadro delle competenze loro attribuite e in riferimento a questo
provvedimento vengono demandati i seguenti compiti:
    promozione e diffusione presso le associate del provvedimento;
    esplicazione delle norme contenute nel provvedimento stesso;
    definizione in accordo con l'A.I.M.A. delle quote spettanti  alle
singole  regioni  nel  quadro degli obiettivi nazionali come previsto
dal precedente art. 2;
    verifica,  in  accordo  con  l'A.I.M.A.,  e  al   termine   della
presentazione    delle    istanze,    delle   quantita'   complessive
effettivamente  ammassate  ed  eventuali  revisioni  degli  obiettivi
nazionali e di ripartizione regionale.
   Per tali compiti l'A.I.M.A. riconoscera' alle Unioni un contributo
di  L.  150  per  quintale,  per  attivita'  di  assistenza prestata,
esclusivamente, nei confronti dei propri associati.