(all. 1 - art. 1)
                                                             ALLEGATO
           STATUTO DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PALERMO
                               PARTE I
                          PRINCIPI GENERALI
Art. 1.  NATURA E FINALITA'
         1.   L'Universita'   degli  Studi  di  Palermo,  di  seguito
denominata Universita',  e'  una  istituzione  pubblica  avente  come
finalita'inscindibili  l'istruzione e la formazione universitaria, la
ricerca scientifica e tecnologica.
         2.  L'Universita'  ha  autonomia   didattica,   scientifica,
organizzativa, finanziaria e contabile.
         3.   L'Universita'   afferma  il  proprio  carattere  laico,
pluralistico  e  indipendente  da   ogni   orientamento   ideologico,
religioso e politico economico.
         4.  Per  il  perseguimento  dei  propri  fini istituzionali,
l'Universita' si dota  di  strutture  didattiche,  di  ricerca  e  di
servizio,  e  si  avvale di mezzi finanziari e di beni strumentali di
provenienza pubblica e privata.
         5. L'accesso all'Universita' e' libero e garantito per tutti
coloro che ne facciano richiesta e siano in possesso dei requisiti di
legge.
Art. 2.  TITOLI DI STUDIO
         1. L'Universita' rilascia  i  titoli  di  studio  consentiti
dalla legge.
Art. 3.  DIDATTICA E RICERCA SCIENTIFICA
         1.  L'Universita'  promuove  e  sviluppa  la  didattica e la
ricerca scientifica nel rispetto della natura,  del  genere  umano  e
delle  specie  viventi,  in  armonia  con  i  principi dello sviluppo
compatibile, delle garanzie per le future generazioni, della libera e
pacifica convivenza fra i popoli.
         2. L'Universita',  nel  pieno  rispetto  della  liberta'  di
insegnamento    e   di   ricerca   scientifica,   adotta   forme   di
programmazione,   pubblicizzazione   e   valutazione   dell'attivita'
didattica e scientifica svolta nelle proprie strutture, anche al fine
di   assicurare   efficienza,   responsabilita'   e   verifica  delle
competenze.
         3. L'Universita', nei limiti consentiti  dalla  legislazione
vigente,  assicura  ai  docenti  (professori, ricercatori, assistenti
R.E.,  professori  incaricati  stabilizzati),  l'utilizzazione  delle
infrastrutture  e  degli  apparati  tecnici,  nonche' la fruizione di
periodi di esclusiva attivita' di ricerca, anche presso altri  centri
nazionali e internazionali.
Art. 4.  DIRITTO ALLO STUDIO
         1.  L'Universita'  assume  ogni iniziativa per assicurare le
condizioni  che  rendano  effettivo  il  diritto  allo  studio  e  il
Regolamento generale di Ateneo ne promuove le norme di attuazione, in
accordo con le disposizioni normative vigenti.
         2.   L'Universita'   realizza   la   formazione,   anche  in
collaborazione  con  analoghe  istituzioni  di  altri  paesi  e   con
organizzazioni internazionali.
Art. 5.  ATTIVITA DI GESTIONE E ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA
         1. L'attivita' amministrativa e di gestione dell'Universita'
si conforma ai seguenti principi e criteri:
a) programmazione e controllo dei risultati della gestione;
b) efficienza e semplicita' delle procedure;
c) economicita' delle scelte di gestione;
d)   definizione   delle   responsabilita'  individuali  e  verifiche
   periodiche   delle    competenze,    dell'efficienza    e    delle
   compatibilita';
e) pubblicita' degli atti e accesso ai documenti e alle informazioni.
         2.  In  particolare  il controllo di gestione si fonda sulla
valutazione  dell'attivita'  svolta,  mediante  indicatori,  atti   a
rappresentare   le   risorse   impiegate,  le  modalita'  della  loro
realizzazione  e  i  risultati  raggiunti.  Deve  essere  anche  reso
esplicito  il  grado di realizzazione degli obiettivi assegnati ed il
rispetto dei tempi di cui al successivo punto 5.
         3. I risultati del controllo di gestione formano oggetto  di
valutazione   nelle   decisioni  riservate  agli  organi  di  governo
dell'Ateneo, anche ai fini di ripartizione delle risorse.
         4. Sono riservati ai Dirigenti  e,  nei  casi  previsti,  ai
responsabili   di  struttura,  i  compiti  di  amministrazione  e  di
gestione,  ivi  compresa  l'adozione   degli   atti   che   impegnano
l'Amministrazione  verso  l'esterno,  che  la  legge e lo Statuto non
riservino espressamente agli organi  di  governo  dell'Universita'  e
delle strutture didattiche e scientifiche.
         5.  Con  apposito Regolamento di Ateneo sono disciplinate le
funzioni del responsabile del procedimento,  l'accesso  ai  documenti
amministrativi e i tempi di completamento delle procedure di adozione
degli atti amministrativi.
Art. 6.  FONTI DI FINANZIAMENTO
         1.   Le   fonti   di   finanziamento  dell'Universita'  sono
costituite da trasferimenti dello Stato, di  altri  Enti  pubblici  e
privati e da entrate proprie.
         2.  Le  entrate  proprie  sono  costituite  da  tasse  e  da
contributi universitari, da redditi conseguenti a  prestazioni  e  da
redditi  patrimoniali  conseguenti a lasciti, donazioni, sfruttamento
industriale di brevetti, di scoperte conseguite nell'Universita'.
         3. Per le spese di investimento l'Universita' puo' ricorrere
a prestiti o a forme di leasing in modo da garantire le condizioni di
equilibrio di bilancio su scala pluriennale.
Art. 7.  RAPPORTI E CONVENZIONI CON ENTI ESTERNI
         1. Nel rispetto della propria autonomia e nell'ambito  delle
proprie  finalita' pubbliche di didattica e di ricerca, l'Universita'
puo' sviluppare attivita' di servizio, stabilire  rapporti  con  Enti
pubblici e privati mediante contratti e convenzioni, istituire centri
interuniversitari, partecipare a consorzi.
         2.  L'Universita'  puo'  svolgere  attivita'  di formazione,
ricerca,  consulenza  e  servizi,  anche  di  assistenza   sanitaria,
regolate  da specifici contratti, convenzioni o consorzi con soggetti
pubblici o privati.
         3. La stipula di un  contratto,  di  una  convenzione  o  la
costituzione   di  consorzio  e'  subordinata  alla  sussistenza  dei
seguenti requisiti:
a) gli scopi di perseguire siano congrui alle finalita' istituzionali
   dell'Universita';
b) l'oggetto del contratto della convenzione o del concorso sia  tale
   da  contribuire allo sviluppo ed al potenziamento dell'Universita'
   ed al suo ruolo di promozione culturale, professionale,  economica
   e sociale del territorio;
c)  sia  stata  verificata l'esistenza nell'Universita' di una o piu'
   strutture  idonee  e  disponibili  ad   adempiere   gli   obblighi
   contrattuali;
d)  i  contratti,  le  convenzioni o i consorzi siano approvati dagli
   organi collegiali delle strutture interessate;
e) lo sviluppo del contratto, della  convenzione  o  delle  attivita'
   consortili   consente   di   promuovere   l'utilizzazione   e   la
   valorizzazione delle capacita' professionali degli addetti  alla/e
   struttura/e.
         4.  L'Universita' promuove e favorisce ogni forma di scambio
culturale e di esperienze didattiche e scientifiche con altri Enti  e
Istituzioni  universitarie  e  non,  pubbliche  o private, siano esse
italiane o estere.
         5. Le azioni per attuare tali  finalita'  sono  regolate  da
protocolli, contratti, convenzioni o consorzi.
Art. 8   DIRITTO ALL'INFORMAZIONE
         1. L'Universita' riconosce nel diritto alla informazione una
delle  condizioni  essenziali  per assicurare la partecipazione degli
studenti, dei docenti e  del  personale  tecnico-amministrativo  alla
vita dell'Ateneo.
         2.   L'Universita'  cura  una  pubblicazione  periodica  per
informare su tutto  cio'  che  riguarda  la  sua  attivita',  il  suo
funzionamento,  le  relazioni  esterne  e  le  deliberazioni dei suoi
organi di governo.
Art. 9   REGOLAMENTI
         1. L'Universita' utilizza lo strumento dei  Regolamenti  per
dare  piena  attuazione  alle  Disposizioni  del  presente  Statuto e
realizzarne le finalita'.
                                                             ALLEGATO
           STATUTO DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PALERMO
                              PARTE II
                 ORGANI E STRUTTURA DELL'UNIVERSITA'
             CAPO I. ORGANI DI GOVERNO DELL'UNIVERSITA'
Art. 10  ORGANI DI GOVERNO DELL'UNIVERSITA'
         1.   Sono  organi  di  governo  dell'Universita'  il  Senato
Accademico, il Consiglio di Amministrazione e il Rettore.
         2. I verbali delle sedute degli organi collegiali di governo
- redatti  sulla  base  della  registrazione  del  dibattito  -  sono
pubblici   e   saranno   resi   disponibili  tempestivamente  per  la
consultazione ai  sensi  della  legge  241/90.  I  dispositivi  delle
delibere,  ai  pari degli ordini del giorno, saranno affissi all'albo
dell' Ateneo.
Art. 11. NORME GENERALI RIGUARDANTI LA ELEGGIBILITA' NEGLI ORGANI  DI
GOVERNO E NELLE STRUTTURE DIDATTICHE E DI RICERCA.
         1.  Per  i  docenti, condizione necessaria per accedere alle
cariche elettive e' di avere optato per il regime a tempo pieno e  di
avere  maturato  un'anzianita'di servizio nel ruolo docente di almeno
tre anni.
         2. Non  sono  immediatamente  rieleggibili  coloro  i  quali
abbiano   gia'   ricoperto   la   medesima  carica  per  due  mandati
consecutivi.
         3. Con l'entrata in vigore dello Statuto  tutte  le  cariche
elettive  che  prevedono  variazioni dell'elettorato attivo o passivo
devono essere rinnovate.
         4.  Le  candidature  alle  cariche  elettive  devono  essere
avanzate  ufficialmente  nel corso di una riunione del relativo corpo
elettorale.
         5. Nel rispetto della liberta' di opinioni e di associazione
di tutti coloro che operano nell'Universita', non possono accedere  a
cariche  elettive  gli  appartenenti  ad  associazioni  segrete,  non
manifeste e/o vietate dalla legge. Ove cio' si verifichi ne  consegue
l'immediata decadenza e lo svolgimento di nuove operazioni elettorali
per ricoprire il posto resosi vacante.
         6.  Per  garantire  il  regolare  funzionamento degli organi
collegiali,   qualora   un   membro   elettivo   si   assenti   senza
giustificazione per tre volte consecutive, o comunque nell'arco di un
anno  accademico registri piu' del 50% di assenze, si procedera' alla
sua immediata sostituzione con il primo dei non eletti. In assenza di
un primo dei non eletti  verra'  immediatamente  convocato  il  corpo
elettorale   per   l'integrazione   dell'organismo   con   un   altro
rappresentante.
         7. Le rappresentanze  delle  categorie  nei  diversi  organi
previsti  dallo  Statuto sono elette con voto limitato. Ogni elettore
puo'votare per non piu' di un terzo dei membri da eleggere.
         8. Le cariche elettive  non  sono  cumulabili  ad  eccezione
dell'elezione  al  Senato  Accademico. Rimane in ogni caso esclusa la
cumulabilita' delle cariche di membro del  Senato  Accademico  e  del
Consiglio di Amministrazione.
         9.  Le  cariche  di  Pro-Rettore  vicario  e di delegato del
Rettore non sono cumulabili con cariche elettive.
Art. 12  SENATO ACCADEMICO
         1.  Il  Senato Accademico e' l'organo al quale sono affidate
le  attivita'  di  indirizzo,  di   programmazione   dello   sviluppo
dell'Ateneo e la scelta dei relativi criteri di attuazione.
         2. Il Senato Accademico esercita le seguenti attribuzioni:
a)  garantisce il rispetto dei principi di autonomia dell'Universita,
   della liberta' didattica e di ricerca dei docenti  e  dei  diritti
   degli  studenti.  Esercita  tutti  i  compiti  che  la  legge o il
   presente Statuto non assegnano esplicitamente ad altri organi
b) coordina l'attivita' scientifica e didattica dell'Ateneo;
c)   approva   l'adesione   dell'Ateneo   a   Centri    e    Consorzi
   interuniversitari
d) elabora ed approva il Regolamento generale di Ateneo;
e)  formula  i  piani  di  sviluppo  dell'Ateneo,  sulla  base  delle
   richieste e  delle  indicazioni  espresse  dalla  Facolta'  e  dai
   Dipartimenti;
f)  istituisce,  attiva  e  disattiva  i  Dipartimenti  le  Strutture
   didattiche, di ricerca e di servizio;
g)  delibera  in  secondo  grado  le  richieste   di   afferenza   ai
   dipartimenti eventualmente non approvate dai relativi consigli;
h)  formula  le  linee  di  indirizzo  sui  criteri e le modalita' di
   verifica attivita' del personale docente e tecnico-amministrativo;
i) valuta la relazione annuale del Direttore Amministrativo in ordine
   alla gestione del personale tecnico-amministrativo  esprimendo  su
   di   essa  parere  obbligatorio  da  trasmettere  al  Consigli  di
   Amministrazione.
l) nell'ambito delle disponibilita' finanziarie del Bilancio  assegna
   alle  Facolta' i posti di personale docente e propone al Consiglio
   di Amministrazione la destinazione alle Facolta', al Dipartimento,
   alle Strutture Didattiche  e  di  Specializzazione  dei  posti  di
   personale  tecnico-amministrativo  e  le  risorse  finanziarie che
   pervengono all'Ateneo;
m) formula i criteri di ripartizione tra le diverse aree scientifiche
   dei fondi previsti in bilancio per il finanziamento della  ricerca
   e  sentite  le  commissioni  scientifiche  consultive,  propone al
   Consiglio di Amministrazione i finanziamenti ai  singoli  progetti
   di ricerca;
n) approva le relazioni annuali sulla didattica e sulla ricerca elab-
   orate  sulla scorta dei contributi delle strutture decentrate, che
   il Rettore presenta al M.U.R.S.T.;
o) sentite le Facolta', i Dipartimenti, e le strutture  decentrate  e
   di  servizio,  formula il piano di sviluppo edilizio e l'ordine di
   priorita'   degli   interventi   in   relazione   alle    esigenze
   dell'attivita'   didattica   e   di   ricerca,   e   lo  sottopone
   all'approvazione del Consiglio di Amministrazione;
p) da' parere sul regolamento di  Ateneo  per  l'Amministrazione,  la
   Finanza e la Contabilita';
q)  elabora il programma di sviluppo dell'Ateneo, in base al quale il
   Consiglio di Amministrazione formula il bilancio;
r) esercita tutte le attribuzioni  ad  esso  demandate  dalla  legge,
   dallo  Statuto  di  Ateneo  e  dai  Regolamenti, ed in particolare
   approva le modifiche allo Statuto  dell'Ateneo  con  le  modalita'
   stabilite dallo Statuto medesimo.
         3.  Il  Senato Accademico e' convocato dal Rettore in seduta
ordinaria secondo un calendario approvato  all'inizio  di  ogni  anno
accademico nonche' in seduta straordinaria, su iniziativa del Rettore
stesso,  ovvero  qualora ne avanzi motivata richiesta almeno un terzo
dei suoi componenti.
         4. Il Senato accademico e' composto da:
a) il Rettore che lo presiede;
b) il Pro-Rettore;
c) il Direttore Amministrativo, con voto consuntivo, con funzione  di
   Segretario   verbalizzante   o,  in  caso  di  sua  assenza  o  di
   impedimento, il funzionario piu' alto in grado;
d) un rappresentante per  ciascuna  Facolta'  eletto  dal  rispettivo
   Consiglio;
e)  tre rappresentanti dei docenti per ciascuno dei settori culturali
   derivanti dal raggruppamento delle  aree  scientifico-disciplinari
   elencati  nella  tabella  A  allegata.  I  rappresentanti  di ogni
   settore vengono eletti da i docenti dei  rispettivi  settori.  Gli
   eletti non possono essere tutti e tre della stessa fascia;
f)  rappresentanti  del personale tecnico-amministrativo in numero di
   otto eletti dal personale tecnico-amministrativo dell'Ateneo;
g) rappresentanti degli studenti  in  numero  di  otto  eletti  dagli
   studenti dell'Ateneo.
         5.   Il  senato  Accademico  dura  in  carica  tre  anni;  i
rappresentanti degli studenti durano in carica due anni e decadono in
ogni caso dopo aver conseguito il titolo di studio.
Art. 13. IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE (C.d.A.)
         1. Il consiglio di Amministrazione  provvede  alla  gestione
amministrativa, finanziaria economica-patrimoniale dell'Ateneo, sulla
base  delle  linee  programmatiche  di  sviluppo formulate dal Senato
Accademico, fate salve le autonomie dei Dipartimenti  e  delle  altre
Strutture decentrate.
         2.   In   particolare,   il   C.d.A.  esercita  le  seguenti
attribuzioni:
a) sentito il senato Accademico e in coerenza con i  criteri  fissati
   dal  programma  di attivita' e di sviluppo dell'Ateneo, approva il
   bilancio di previsione, le sue variazioni e il conto consuntivo;
b) Elabora ed approva il Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione,
   la Finanza e la Contabilita', previo parere del Senato Accademico;
c) approva  il  piano  di  sviluppo  edilizio  formulato  dal  Senato
   Accademico,  prende  le  iniziative  per la sua esecuzione, vigila
   sulla gestione dello stesso e sulla conservazione  del  patrimonio
   mobiliare e immobiliare;
d) vigila sulla gestione del personale tecnico-amministrativo;
e)  approva  i  contratti  e  le  convenzioni che non rientrino nelle
   competenze dei Dipartimenti e delle altre strutture decentrate nel
   rispetto di quanto previsto all'art.  7;
f) esprimere parere sui Regolamenti dei Dipartimenti  e  delle  altre
   strutture decentrate;
g)   promuove   attivita'   culturali,   sportive,  ricreative  e  di
   orientamento  mediante  l'istituzione  di  servizi   e   strutture
   collettive anche in collaborazione con altre Istituzioni pubbliche
   e/o  private  e avvalendosi altresi' di associazioni e cooperative
   studentesche.
         3. Il Consiglio di Amministrazione e' composto da:
a) il Rettore che lo presiede;
b)  il  Direttore  Amministrativo  anche  con  funzioni di Segretario
   verbalizzante;
c) nove rappresentanti dei docenti (tre per fascia);
d) tre rappresentanti del personale tecnico-amministrativo;
e) tre rappresentanti degli studenti.
         4. Il Consiglio di Amministrazione dura in carica tre anni.
Art. 14. IL RETTORE
         1. Il Rettore e' il legale rappresentante dell'Universita'.
         2. Il Rettore:
a) convoca  e  presiede  il  Senato  Accademico  e  il  Consiglio  di
   Amministrazione,   dispone  la  pubblicazione  dei  verbali  delle
   rispettive sedute entro il 15 giorno successiva a ciascuna seduta;
b) promulga lo Statuto  e  i  Regolamenti  approvati  dai  rispettivi
   organi competenti;
c)  esercita l'autorita' disciplinare sul personale nell'ambito delle
   competenze previste dalla legge;
d)  stipula  gli  accordi  di   cooperazione   (interuniversitari   e
   internazionali),  i  contratti  e le convenzioni, tranne quelli di
   competenza delle strutture decentrate;
e)  vigila  sul  funzionamento  delle   strutture   e   dei   servizi
   dell'Universita';
f)  cura  l'osservanza  di  tutte  le norme concernenti l'ordinamento
   universitario ivi comprese quelle riguardanti lo  stato  giuridico
   del personale docente,
g) presenta al Ministero dell'Universita' e della Ricerca Scientifica
   le  relazioni  periodiche  sull'attivita'  didattica  e di ricerca
   dell'Ateneo previste dalla legge;
h) esercita tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate  dalle
   norme   generali  del  vigente  ordinamento  universitario,  dallo
   Statuto e dai Regolamenti;
i) Il Rettore dura in carica tre anni.
         3. Il Rettore e' eletto tra i docenti  dell'Ateneo  con  una
anzianita'  nei  ruoli  della  docenza  di  almeno  cinque anni, che,
all'atto  della  candidatura  siano  Professori  ordinari  e  abbiano
depositato  presso  l'ufficio elettorale dell'Universita', la propria
candidatura.
         4. La candidatura deve essere accompagnata da:
a) un documento programmatico;
b) il nome del Pro-Rettore Vicario;
c) una lista di firme di elettori proponenti  la  candidatura  in  un
   numero non inferiore a cento.
         5. La candidatura del Rettore va presentata entro il termine
non  differibile di dieci gg. dalla data di indizione delle elezioni,
che dovra' precedere di almeno 80 gg. la data della prima votazione.
         6.  Votano  per  l'elezione  del  Rettore  i  docenti  e   i
rappresentanti  degli  studenti  nel S.A., nel C.d.A. e nei C.d.F., i
rappresentanti del personale tecnico-amministrativo, nella misura del
10% dell'intero organico in  servizio,  eletti  in  collegi  separati
coincidenti  con  le Facolta' e le sedi centralizzate (Sede Centrale,
Segreteria, Uffici Tecnici e Servizi centralizzati).
         7. Il Rettore e' eletto a maggioranza assoluta degli  aventi
diritto  al  voto  nelle  prime  due  votazioni.  In  caso di mancata
elezione si procede  con  il  sistema  del  ballottaggio  tra  i  due
candidati  che  nella  seconda  votazione  hanno riportato il maggior
numero  di voti. E' eletto che riporta il maggior numero di voti e, a
parita' di voti, il piu' anziano di nomina nel ruolo di professore di
1 fascia e a parita' di nomina nel ruolo il piu' anziano di eta'.
    CAPO II. STRUTTURE DIDATTICHE E DI RICERCA E ORGANI RELATIVI
Art. 15. STRUTTURE DIDATTICHE E DI RICERCA
         1. Sono strutture didattiche dell'Universita' le Facolta', i
Corsi di Laurea, i Corsi di Diploma, le Scuole di Specializzazione, i
Corsi di Perfezionamento, i Corsi di Dottorato di Ricerca.
         2. Sono strutture di ricerca  i  Dipartimenti  ed  i  Centri
Interdipartimentali.
Art. 16 FACOLTA'
         1.  Nelle  Facolta'  sono  istituiti  i Consigli di Corso di
Laurea e/o di Diploma e/o di Scuole di Specializzazione.
         2. Laddove esistano piu' Corsi di  Laurea,  la  Facolta'  ne
coordina le attivita' didattiche comuni.
Art. 17. CONSIGLI DI FACOLTA' (C.d.F.)
         1.  Il  Consiglio  di  Facolta' e' l'organo di governo della
Facolta'.
         2. Il Consiglio di Facolta' e' presieduto dal Preside che lo
convoca con modalita' definite dal regolamento di Facolta'.
         3. Sono compiti del Consiglio di Facolta':
a) La presentazione  al  Senato  Accademico  dei  piani  di  sviluppo
   elaborati dalle strutture didattiche ad essere afferenti;
b)  l'elaborazione e la modifica per l'approvazione da parte del S.A.
   delle norme statutarie riguardanti la Facolta' e i corsi di studio
   ad esso afferenti  in  un  quadro  di  validita'  nazionale  degli
   ordinamenti  e nel rispetto dei principi generali dello Statuto di
   Ateneo;
c) La richiesta di nuovi posti in organico di docenti  previo  parere
   dei  Dipartimenti,  dei Consigli di Corso di Laurea e dei Consigli
   di Corso di Studi;
d) il coordinamento dei mezzi e delle attrezzature per lo svolgimento
della didattica in collegamento con le attivita' dei Dipartimenti;
e) la ripartizione dei fondi destinati alla didattica;
f) il reclutamento  dei professori e dei ricercatori su proposta  dei
   Consigli di Dipartimento e dei C.C.S.;
g) la deliberazione dell'afferenza dei docenti al C.C.S.;
h)   il   controllo  in  modo  effettivo  del  regolare  ed  efficace
svolgimento dell'attivita' didattica;
i)  la  gestione  delle  Biblioteche  centrali  di  Facolta'  secondo
   apposito  regolamento  emanato dallo stesso Consiglio nel rispetto
   della legislazione vigente;
l) il procedere, annualmente, alla programmazione  didattica  e  alla
   approvazione del manifesto degli studi;
m) l'elaborazione e l'approvazione del regolamento di Facolta';
n)  ogni  altra  attivita'  prevista  dalla legge e dagli ordinamenti
   universitari nazionali, dallo Statuto e dai relativi Regolamenti.
         4.  Il  Consiglio   di   Facolta'   delega,   con   apposita
deliberazione, ai C.C.S., quei poteri che ritiene opportuno conferire
in  base  alle  effettive  necessita'  di  snellimento  e  di maggior
efficacia delle sue attivita', evitando sovrapposizioni di  organismi
e compiti.
         5.  Sono comunque, in ogni caso, di pertinenza dei C.D.F., i
compiti di cui al punto a), d), e), f).
         6. Per quanto riguarda i restanti punti, il  C.d.F.,  potra'
delegarli  o meno a seconda che essi riguardino un solo C.C.S. o piu'
di uno. Nel secondo caso esso  e'  tenuto  a  deliberare  dopo  avere
sentito  i  pareri  dei C.C.S. interessati. Trascorsi quindici giorni
dalla richiesta di parere ai C.C.S., il C.d.F. puo' deliberare  anche
in loro assenza.
         7. Il Consiglio di Facolta' elegge il Preside e la Giunta di
Presidenza  la  cui  composizione  e compiti ed essa demandabili sono
definiti dal regolamento di Facolta'.
         8. Il Consiglio di Facolta' e' composto da:
a) il Preside che lo presiede e lo convoca con modalita' definite dal
   regolamento di Facolta';
b) i docenti della Facolta';
c) una rappresentanza di studenti  pari  al  20%  dei  componenti  di
   diritto;  gli  studenti  contribuiscono  al  numero legale solo se
   presenti;
d) tre  rappresentanti  del  personale  tecnico-amministrativo  della
   stessa Facolta'.
         9.  I  rappresentanti  del  personale tecnico-amministrativo
durano in carica tre anni e i rappresentanti degli studenti durano in
carica due anni e decadono comunque dopo aver conseguito il titolo di
titolo.
         10. Per le decisioni che  la  legge  riserva  a  particolari
categorie,  la partecipazione al voto e' limitata agli appartenenti a
queste categorie, mentre la partecipazione alla discussione e' estesa
a tutti gli appartenenti al Consiglio di Facolta'.
Art. 18. PRESIDE DI FACOLTA'
         1. Il Preside e' responsabile della gestione della  Facolta'
e la rappresenta nei rapporti con l'esterno
         2.  Egli  convoca  e  presiede il Consiglio di Facolta' e ne
rende esecutive le deliberazioni;
         3. In particolare, spetta al Preside:
a) coordinare  l'attivita'  dei  singoli  C.d.L.,  sovrintendendo  al
   regolare   svolgimento   di   tutte   le  attivita'  didattiche  e
   organizzative  che  fanno  capo  alla  Facolta'  ed   esercitando,
   d'intesa  con  i  presidenti dei C.C.S. ogni opportuna funzione di
   vigilanza e controllo;
b) rappresenta il Consiglio di Facolta' nei rapporti con l'esterno;
c) dura in carica tre anni.
         4.  L'elettorato  attivo  per  l'elezione  del  Preside   e'
costituito da tutti i componenti del Consiglio di Facolta'.
         5.  Il  Preside  e'  eletto  trai  professori ordinari della
Facolta'.
Art. 19 CONSIGLI DI CORSO DI STUDIO (C.C.S.)
         1. I Consigli di Corso di Studio sono:
a) Consigli di Corso di Laurea:
b) Consigli di Diploma Universitario;
c) Consigli di Corso di Diploma di Specializzazione.
         2. I Consigli di Corso di Studio hanno il compito di:
a) coordinare, sentiti i Dipartimenti e gli Istituti, le attivita' di
   insegnamento e di studio,
b) programmare, organizzare, gestire e valutare l'attivita' didattica
   del corso;
c) coordinare i programmi dei corsi;
d) esaminare ed approvare i piani di studio degli studenti;
e) costituire le commissioni di esame per i corsi e per i corsi e per
   le lauree;
f)  proporre  al  Consiglio di Facolta' l'attivazione di insegnamenti
   previsti dal Regolamento didattico afferenti al Corso di  Studi  e
   le relative modalita' di copertura;
g) proporre al C.d.F. l'utilizzazione dei posti;
h)  assegnare  i compiti didattici ai docenti afferenti al C.C.S. nel
   rispetto delle liberta' di insegnamento;
i) formulare al S.A. le richieste di professori a contratto;
l) formulare al C.d.F. indicazioni e richieste di posti di  personale
   docente da inserire nel piano triennale;
m) formulare ed approvare il regolamento organizzativo del C.C.S.;
n)  eleggere  una  giunta di Presidenza la cui composizione, durata e
   compiti sono definiti dal Regolamento;
o) eleggere il Presidente;
p) approvare il proprio manifesto degli studi;
q) elaborare gli emendamenti  del  piano  triennale  di  sviluppo  da
   presentare al Senato Accademico tramite la Facolta';
r)  formulare  indicazioni  e  richieste  da  inserire  nel  piano di
   sviluppo della Facolta'.
         3.  I  Consigli  di  Corso  di  Studio  hanno  l'obbligo  di
elaborare  ed  applicare  uno  strumento di verifica sull'efficacia e
sull'efficienza dei corsi di insegnamento, compreso il  rispetto  del
calendario accademico e dell'impegno orario di ciascun docente.
         4.  Ciascun Consiglio di Corso di Studio dovra' istituire un
Osservatorio Permanente della Didattica, composto pariteticamente  da
docenti  sorteggiati e da studenti designati su base elettiva, con il
compito di verificare che vengano rispettate le attivita'  didattiche
previste   dall'ordinamento   didattico,  dal  regolamento  didattico
d'Ateneo e dal calendario didattico.
         5 E' fatto obbligo che il  Regolamento  generale  di  Ateneo
preveda  l'esercizio del diritto a ricorrere nei riguardi del mancato
rispetto da  parte  dei  docenti  per  quanto  attiene  agli  impegni
didattici programmatici.
         6. Per ottimizzare il rapporto docente-studente, i corsi che
implicano   attivita'  sia  teoriche,  sia  teoriche-pratiche  devono
prevedere non piu' di 150 studenti e, comunque il numero di  studenti
per ciascun corso non puo' superare il numero 250.
         7. Il Consiglio di Corso di Studio e' composto da:
a) i docenti del C.C.S.;
b)  una  rappresentanza  degli  studenti  pari  al  20% dei membri di
   diritto; in ogni caso la rappresentanza non deve essere  inferiore
   a due studenti per anno di corso e non deve superare le 50 unita'.
Art. 20. PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI CORSO DI STUDIO
         1. Il Presidente del Consiglio di Corso di Studio:
a)  presiede  il  C.C.S.  e  lo  convoca  con  modalita' previste dal
   Regolamento;
b) rappresenta il C.C.S. nei rapporti con l'esterno;
c) resta in carica tre anni:
d) e' eletto da tutti i componenti del C.C.S.
         2.   Ai   fini   dell'elezione  del  Presidente  del  C.C.S.
l'elettorato passivo e' costituito dai docenti del C.C.S.
         3. Il Presidente del C.C.S. e'  eletto  tra  i  docenti  del
C.C.S. come specificato all'Art. 19, comma 7 del presente statuto.
Art. 21. DIPARTIMENTO
         1.  Il  Dipartimento  e' la struttura organizzativa di uno o
piu' settori di ricerca omogenei per fini o per metodo e dei relativi
insegnamenti anche afferenti a piu' Facolta'.
         2.   Al   Dipartimento   e'   attribuita   piena   autonomia
finanziaria,  contabile  amministrativa  e  di spesa. Al Dipartimento
possono altresi'  essere  devolute  le  attribuzioni  amministrative,
finanziarie e contabili di altre strutture didattiche, scientifiche o
di  servizio  considerate  dal  Senato  Accademico  afferenti ad esso
esclusivamente a tali fini.
         3.  I  Dipartimenti  promuovono,  coordinano,  verificano  e
pubblicizzano  le attivita' di ricerca, ferma restando l'autonomia di
ogni singolo docente, e concorrono alle attivita' didattiche  secondo
quanto  stabilito  dal  presente  Statuto e dalle leggi vigenti. Essi
organizzano le strutture di ricerca.
         4. Le attivita' di consulenza e di ricerca  su  contratto  o
convenzione  da  eseguirsi  all'interno  dell'Universita' si svolgono
nell'ambito dei Dipartimenti.
         5. La costituzione di un Dipartimento e'  deliberata,  anche
su  iniziativa  dei  docenti  interessati,  dal Senato Accademico che
indica   la   data   di   attivazione   sentito   il   Consiglio   di
Amministrazione,  in relazione alla disponibilita' di risorse, locali
e personale. La medesima procedura e' adottata per eventuali  succes-
sive modifiche.
         6.  Ciascun docente afferisce, secondo la propria scelta, ad
uno dei Dipartimenti dell'Ateneo nel  quale  egli  svolge,  anche  in
collaborazione  con  altri,  la  propria attivita' di ricerca; il non
esercizio del diritto di opzione comporta l'assegnazione  di  ufficio
da parte del Senato Accademico.
         7. Al Dipartimento e' assegnato il personale amministrativo,
tecnico,  bibliotecario, ausiliario, per le attivita' di ricerca e di
didattica ad esso connesse.
         8. La disattivazione dei Dipartimenti gia' costituiti  viene
deliberata  dal  Senato  Accademico  su  proposta  del  Consiglio  di
Dipartimento, approvata da due terzi  degli  aventi  diritto,  ovvero
quando  il numero dei docenti si riduce ad un terzo rispetto a quello
dei docenti all'atto della costituzione.
         9. Sono organi del Dipartimento:
a) il Consiglio;
b) la Giunta;
c) il Direttore.
         10)  A  ciascuna  delle  sezioni  in  cui  e'  eventualmente
articolato il Dipartimento (o strutture assimilabili) sono assicurate
le fondamentali garanzie di autonomia e la piena dignita' di ricerca.
Art. 22. CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO
         1.  Il  Consiglio  di  Dipartimento  e' l'organo al quale e'
affidata l'attivita' di sviluppo, di programmazione del  Dipartimento
e la scelta dei relativi criteri di attuazione.
         2. Pertanto il Consiglio di Dipartimento:
a)  elabora  ed  approva  un  regolamento  interno  con il quale sono
   disciplinate le modalita' di svolgimento  delle  attribuzioni  del
   Dipartimento  e l'organizzazione interna del medesimo, le norme di
   funzionamento degli organi e quanto altro ritenuto necessario  per
   l'adempimento delle funzioni istituzionali;
b)  stabilisce  i  criteri  generali per l'uso coordinato dei mezzi e
   degli strumenti in dotazione e  per  la  utilizzazione  dei  fondi
   assegnati al Dipartimento;
c)  detta i criteri generali per l'impiego del personale assegnato al
   Dipartimento;
d) adotta le  iniziative  necessarie  per  concorrere  con  le  varie
   strutture didattiche alle relative attivita';
e)  approva  il  bilancio  consuntivo  e  la  relativa  relazione  di
   accompagnamento;
f) approva le domande di opzione al Dipartimento;
g) approva le richieste di  finanziamento  ed  i  bilanci  preventivi
   annuali    e    pluriennali    previsti    dal   Regolamento   per
   l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilita' dell'Universita';
h) determina il fondo a disposizione  del  Segretario  Amministrativo
   per   le   spese  in  economato,  ai  sensi  del  Regolamento  per
   l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilita' dell'Universita';
i)  delibera  l'acquisto  di  materiale   anche   bibliografico,   di
   strumenti,  attrezzature ed arredi, nonche' l'esecuzione di lavori
   e  la  fornitura  di  servizi  che  non  siano,  per  importo,  di
   competenza del Direttore;
l) approva le convenzioni di ricerca e di consulenza;
m) approva quanto predisposto dalla Giunta di Dipartimento;
n)  inoltra  al  Senato  Accademico le richieste relative ai piani di
   sviluppo;
o) esprime pareri in ordine alle  chiamate  e  ai  trasferimenti  dei
   docenti  ed  al  conferimento  di  supplenze  e  di affidamenti da
   effettuare da parte dei Consigli di Facolta',  limitatamente  alle
   discipline comprese nel Dipartimento;
p)  esprime  parere in ordine alle modifiche al Regolamento Didattico
   di Ateneo limitatamente alle discipline di propria pertinenza;
q) esercita ogni altra attribuzione che ad  esso  sia  assegnata  dal
   presente  Statuto,  dalla  legge,  dai Regolamenti di Ateneo e dal
   regolamento interno.
         3. Partecipano alla votazione dei pareri di cui ai punti  o)
e p) del comma 2 i soli docenti.
         4. Il Consiglio di Dipartimento e' composta da:
a)  il  Direttore  che lo convoca e lo presiede, e da tutti i docenti
   afferenti al Dipartimento;
b)  il  Segretario  Amministrativo,  con   funzione   di   segretario
   verbalizzante e voto deliberativo;
c) una rappresentanza degli studenti iscritti al Dottorato di ricerca
   (uno per ciclo);
d)  una  rappresentanza  del  personale  tecnico-amministrativo nella
   misura del 10% dei docenti.
Art. 23. GIUNTA DI DIPARTIMENTO
         1. La Giunta:
a)  dispone,  per  gli  importi   stabiliti   dal   Regolamento   per
   l'Amministrazione,  la Finanza e la Contabilita' dell'Universita',
   l'acquisto  di  materiale  anche   bibliografico,   di   strumenti
   attrezzature  ed  arredi,  nonche'  l'esecuzione  di  lavori  o la
   fornitura di servizi;
b)   predispone  annualmente  le  richieste  di  finanziamento  e  di
   assegnazione del personale tecnico-amministrativo  necessarie  per
   il   funzionamento   del   Dipartimento  da  inoltrare  al  Senato
   Accademico;
c) predispone il piano annuale delle ricerche del Dipartimento;
d) predispone annualmente una relazione sulle  attivita'  svolte  dal
   Dipartimento da allegare al conto consuntivo;
e)  elabora  i  bilanci  consuntivi  e preventivi del Dipartimento da
   sottoporre al C.d.D.
   2. La Giunta e' composta da:
a) Il  Direttore  che  la  convoca  e  la  presiede,  dal  Segretario
   Amministrativo con la funzione di segretario verbalizzante;
b) e da almeno sei docenti eletti dal Consiglio di Dipartimento.
Art. 24. DIRETTORE DI DIPARTIMENTO
         1.  Il  Direttore rappresenta il Dipartimento ed esercita le
seguenti attribuzioni:
a) convoca e presiede il Consiglio e la Giunta di Dipartimento;
b) da' esecuzione alle delibere degli Organi del Dipartimento;
c) adotta, nei casi di urgenza, i provvedimenti necessari riferendone
   per la ratifica agli  organi  competenti  del  Dipartimento  nella
   prima seduta utile;
d)   stipula   i   contratti  e  le  convenzioni  di  competenza  del
   Dipartimento;
e) presenta al Consiglio di Dipartimento i bilanci predisposti  dalla
   Giunta corredati dalle relative relazioni tecniche;
f) designa il proprio sostituto tra i membri della Giunta.
   2.  Il  Direttore  di  Dipartimento  e'  eletto  dal  Consiglio di
Dipartimento tra i docenti del Dipartimento stesso.
Art. 25. CENTRI INTERDIPARTIMENTALI DI RICERCA (C.I.R.)
         1. I Centri interdipartimentali di ricerca sono  finalizzati
alla  realizzazione  di progetti che coinvolgono la partecipazione di
docenti appartenenti a Dipartimenti diversi.
         2. I C.I.R. sono costituiti con delibera del S.A., sentiti i
Dipartimenti interessati.
         3. Le modalita' per la costituzione dei C.I.R. devono essere
contenute nel Regolamento Generale di Ateneo.
                                                             ALLEGATO
           STATUTO DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PALERMO
                             PARTE TERZA
                  ATTIVITA' DIDATTICA E DI RICERCA
CAPO I. ATTIVITA' DIDATTICA
ART. 26. LIBERTA' DI INSEGNAMENTO
         1. Ai docenti e' garantita la liberta' di insegnamento.
Ad essi e' fatto obbligo di uniformarsi alle delibere dei Consigli di
Corso di Studio per quanto concerne il coordinamento dei programmi.
         2. Il professore di ruolo, che, nell'ambito del suo corso di
insegnamento,  non  abbia  l'opportunita'  di  realizzare  il proprio
impegno orario, dovra' avere affidato  lo  svolgimento  di  attivita'
didattiche  aggiuntive, incluse le attivita' relative ai Corsi di Di-
ploma e di Scuola di Specializzazione, o lo svolgimento di  corsi  di
recupero o di corsi serali o di corsi intensivi.
         3.  Ciascun  Consiglio  di  Corso di Studio dovra' istituire
l'Osservatorio  Permanente  della  Didattica  di  cui  all'art.   19,
composto  pariteticamente da docenti e da studenti, con il compito di
verificare e relazionare  annualmente  sull'andamento  dell'attivita'
didattica.
Art. 27. DOVERI DIDATTICI DEI DOCENTI
         1.  I  docenti adempiono, nei Corsi di Laurea, di Diploma di
Laurea, di Diploma di Specializzazione e di Dottorato di Ricerca,  ai
rispettivi compiti didattici previsti dalla legge.
         2.  E'  altresi'  obbligo  dei  professori e dei ricercatori
guidare il processo formativo  degli  studenti  attraverso  forme  di
tutorato  didattico,  in collaborazione con gli organismi di sostegno
al diritto allo  studio  e  con  le  rappresentanze  degli  studenti,
concorrendo  alle  complessive esigenze di formazione culturale degli
studenti  e  alla  loro  compiuta   partecipazione   alle   attivita'
universitarie.
CAPO II. ATTIVITA' DI RICERCA
Art. 28. PROGRAMMAZIONE DELLA RICERCA
         1.  L'Universita'  programma su base pluriennale, in accordo
con la formulazione dei  piani  nazionali  di  sviluppo,  la  propria
attivita'  fissando  gli  obiettivi,  individuando  gli strumenti per
migliorare le strutture ed i servizi in risposta alle esigenze  della
ricerca  manifestate  dalle  strutture  scientifiche  (Dipartimenti e
strutture assimilate) e mirando ad un equilibrato sviluppo di tutti i
settori.
         2. L'Universita', in base alle  competenze  scientifiche  di
cui  dispone, promuove progetti di ricerca innovativi per lo sviluppo
dei settori di base e applicativi.
         3. La programmazione scientifica di Ateneo viene esposta  ed
illustrata  in una apposita Conferenza di Ateneo, quindi pubblicata e
presentata  alle  istituzioni  pubbliche  di  governo  e  alle  forze
culturali,    sociali    e   produttive   regionali,   nazionali   ed
internazionali.
Art. 29. FINANZIAMENTO DELLA RICERCA
         1. Al  fine  di  sviluppare  l'attivita'  scientifica  e  di
ricerca, l'Universita', fatta salva la priorita' dei finanziamenti da
parte  dello  Stato,  cura i rapporti con gli Enti di ricerca, con le
istituzioni pubbliche e con gli Enti privati.
         2.  In particolare, l'Universita' puo' stipulare convenzioni
con  Enti  pubblici  (prioritarie)  e  privati  (aggiuntive)  per  la
realizzazione  e  il  supporto  finanziario e gestionale dei Piani di
sviluppo scientifico di  Ateneo  in  accordo  con  la  programmazione
pluriennale.
         3. L'Universita' mette a disposizione delle forze produttive
e  degli  Enti  pubblici e privati l'esperienza e competenza maturate
all'interno delle proprie  strutture.  Inoltre,  come  sede  primaria
della  ricerca  e  della  formazione  scientifica,  l'Universita'  si
propone come consulente permanente di Enti pubblici.
         4. I Dipartimenti (o strutture assimilate) possono investire
aliquote dei proventi derivanti dalle  attivita'  di  cui  sopra  per
investimenti nella ricerca e nella formazione.
                              PARTE IV
            SERVIZI, APPARATO AMMINISTRATIVO E PATRIMONIO
Art.  30.  MODALITA' PER L'ISTITUZIONE DELLE STRUTTURE DI SERVIZIO DI
ATENEO
         1. Le strutture di servizio dell'Universita'  si  articolano
in strutture centrali e periferiche.
         2.  Fatte  salve  le  disposizioni di legge, su proposta del
Senato Accademico, il Consiglio di  Amministrazione  puo'  costituire
nuove strutture di servizio in casi in cui si dimostri, con specifica
motivazione, che le attivita' e finalita' previste non possono essere
attuate dalle strutture gia' esistenti.
Art. 31. STRUTTURA ORGANIZZATIVA DELL'AMMINISTRAZIONE CENTRALE
         1. Le strutture tecnico-amministrative dell'Universita' sono
organizzate   in  quattro  aree  fondamentali:  Ricerca  scientifica,
Formazione  didattica,  Patrimonio  e  Gestione  del  Personale.   La
suddivisione  interna  alle  aree  sara' definita dal Regolamento che
dovra' accorpare funzioni omogenee distinguendo tra funzioni finali e
funzioni strumentali di supporto.
         2.  Per  quanto  riguarda  "l'Azienda  Policlinico".   fermo
restando   l'unicita'  per  l'intero  Ateneo  delle  Aree  Formazione
Didattica e Ricerca Scientifica, vanno  previste  strutture  separate
per le Aree Patrimonio e Gestione del Personale.
         3.  L'organigramma delle strutture tecnico-amministrative e'
definito dal Regolamento Generale di Ateneo.
Art. 32. ORGANIZZAZIONE DELLE STRUTTURE ORGANIZZATIVE
         1.  Le  strutture   amministrative   dell'Universita'   sono
organizzate   secondo   criteri  di  flessibilita'  funzionale  e  di
accorpamento per competenze omogenee,  tenendo  conto  delle  risorse
umane  anche  mediante  processi  di  riqualificazione professionale,
ricomposizione delle mansioni e mobilita' del personale.
         2. Deve  essere  promossa  e  garantita  la  responsabilita'
individuale  e  la  collaborazione  di tutto il personale secondo una
gerarchia di funzioni che esplicitino le competenze  necessarie  allo
svolgimento del servizio.
         3. L'organizzazione del lavoro degli Uffici dell'Universita'
e' determinata dal Direttore Amministrativo.
         4.   L'organizzazione   del   lavoro,   ferma   restando  la
responsabilita' individuale di ciascun  dipendente  per  le  funzioni
attribuitegli,  e  informata  al principio della collegialita' che si
realizza in base ai criteri di efficienza e produttivita', secondo le
funzioni da svolgere e gli obiettivi da perseguire.
Art. 33. SERVIZI E MODALITA' DI GESTIONE
         1.   I   servizi  relativi  all'espletamento  dell'attivita'
istituzionale sono resi, direttamente dall'Universita' o  dai  Centri
di  Servizio  di  cui  al  successivo  comma  2 Servizi specialistici
integrativi possono occasionalmente essere  affidati  a  terzi  sulla
base di apposite valutazioni tecnico-economiche.
         2.  Per la produzione o erogazione diretta di beni e servizi
finalizzati a supporto delle attivita'  didattiche  e  di  ricerca  o
richiesti    dalle    esigenze   dell'organizzazione   amministrativa
dell'Ateneo,  l'Universita'  puo'  costituire  appositi   Centri   di
Servizi, dotati di autonomia gestionale.
         3.  La  delibera costitutiva del Centro di Servizi, oltre ad
esporre  puntualmente  le  soluzioni  alternative   disponibili,   la
valutazione  preventiva dei riflessi organizzativi ed ad approvare il
relativo regolamento, specifica l'ambito di attivita' e le  relazioni
con gli Organi dell'Ateneo o con le singole strutture corrispondenti,
i  requisiti  richiesti  per  la  figura del Direttore ed individua i
mezzi finanziari e il personale da assegnare al Centro di Servizi.
         4. Il Centro di Servizi e' retto, per la durata di tre anni,
rinnovabile, da un comitato di tre  membri  e  da  un  Direttore  che
sovrintende  alla  gestione,  nominato,  di  norma,  tra il personale
tecnico-amministrativo di grado adeguato.
         5. Il regolamento  del  Centro  di  Servizi  deve  prevedere
modalita' e forme di utilizzazione di eventuali prestazioni esterne.
         6.  L'utilizzazione di personale volontario o di prestazioni
o risorse rese disponibili per iniziative degli studenti o  di  altre
organizzazioni  o  formazioni  sociali  e'  disciplinata  da apposite
convenzioni.
Art. 34. CRITERI DI GESTIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE
         1. Il Consiglio di Amministrazione  provvede,  relativamente
al  Patrimonio  Immobiliare  dell'Ateneo  di  Palermo  (P.I.A.P.), ai
seguenti compiti:
a) censimento e catalogazione dei P.I.A.P.;
b) diffusione agli organismi accademici  dell'Ateneo  di  dati  sulla
   consistenza, destinazione e stato d'uso del P.I.A.P.;
c)  vigilanza  sul P.I.A.P. con particolare riferimento alla verifica
   periodica dello stato di conservazione e di manutenzione;
d) formazione del Piano annuale di interventi, in armonia con il  Pi-
   ano triennale di cui al successivo "c.5".
         2.  Il  Senato Accademico programma le modalita' di gestione
delle risorse immobiliari  necessarie  allo  sviluppo  dell'attivita'
istituzionale dell'Ateneo.
         3. Tale programmazione e' informata a criteri e priorita' di
assegnazione  delle risorse finanziarie ed immobiliari alle strutture
dell'Ateneo  secondo   parametri   non   discrezionali   e   comunque
finalizzati  all'equa  e funzionale ripartizione tra le strutture, al
pieno  utilizzo   delle   risorse   immobiliari   esistenti   ed   al
completamento definitivo di quelle non ancora completate.
         4.   A   tal  fine  il  Senato  Accademico  adotta  apposite
deliberazioni contenenti i parametri indicatori e i criteri  generali
di priorita'.
         5.  Il  Senato  Accademico  redige  il Piano Triennale delle
risorse immobiliari, contenente l'ordine  di  priorita'  generale  di
intervento  e quello di ciascun settore di intervento con riferimento
a:
a) manutenzione ordinaria;
b) manutenzione straordinaria;
c) ristrutturazioni;
d) ampliamenti e nuove costruzioni;
e) acquisizioni ed alienazioni di beni.
         6. Il Piano, approvato  dal  Consiglio  di  Amministrazione,
costituisce  il  quadro di riferimento per la formulazione di istanze
volte alla concessione di finanziamenti pubblici e  privati  per  gli
interventi sui P.I.A.P.
         7.   L'Universita'   realizza  gli  interventi  relativi  al
P.I.A.P., sia quelli con fondi propri che con finanziamenti  esterni,
nel  rigoroso  rispetto  del contenuto e delle priorita' sia generali
che di settore degli interventi del Piano Triennale,  salvo  casi  in
cui gli interventi siano imposti da eventi imprevedibili e calamitosi
nonche' da nuove disposizioni legislative.
         8.  Alla scadenza del Piano Triennale, il Senato Accademico,
con  motivata  deliberazione  adottata  a  maggioranza  assoluta  dei
componenti,  puo'  modificare le pregresse previsioni e priorita'. Il
Piano vigente puo' anche essere aggiornato, su analoga  deliberazione
del  Senato Accademico, solo in dipendenza di nuove disposizioni leg-
islative o di  sopravvenute  circostanze  di  fatto  che  ne  rendano
opportuna  e/o  non differibile l'effettuazione in accordo ai criteri
fissati dal comma precedente.
         9. Il Senato  Accademico,  entro  tre  anni  dall'emanazione
dello  Statuto,  dovra' approvare un Regolamento sulla qualita' degli
interventi sul P.I.A.P. da applicare nella valutazione dei progetti e
delle realizzazioni delle relative opere
Art. 35. DIRETTORE AMMINISTRATIVO
         1. Il Direttore Amministrativo viene nominato  dal  Rettore,
su proposta del C.d.A., secondo le modalita' previste dalla legge.
         2. Il Direttore Amministrativo permane nelle funzioni per un
periodo  di tre anni, rinnovabile a seguito di motivata deliberazione
da parte del Consiglio di Amministrazione.
         3. Il Direttore Amministrativo puo'  essere  nominato,  dopo
concorso   pubblico   per   titoli,   anche   tra   persone  estranee
all'Amministrazione, purche' ne abbiano i requisiti; il  rapporto  di
lavoro  e'  regolato  da  contratto  di  diritto  privato, nei limiti
previsti dalla legge.
         4. Il Consiglio di Amministrazione determinera' i  requisiti
professionali ed i titoli richiesti per l'attribuzione dell'incarico.
         5.   In   sede   di   prima   applicazione,   il   Direttore
Amministrativo deve essere nominato entro un  mese  dalla  emanazione
del presente atto.
         6.   Il  Direttore  Amministrativo  esercita  le  competenze
previste dalla legislazione vigente.
Art. 36. DIRIGENTI E DIPENDENZA DEI SERVIVI E DELLE UNITA' OPERATIVE
         1. Il Direttore Amministrativo nomina i  responsabili  delle
strutture  amministrative,  tenuto  conto delle indicazioni contenute
nel piano di impiego del personale e delle  direttive  programmatiche
del Senato Accademico.
         2.  Nel  rispetto  delle  qualifiche  e delle competenze, il
Direttore Accademico promuove  la  rotazione  periodica  -  di  norma
quadriennale - dei responsabili delle singole strutture.
Art. 37. CONTROLLO DI GESTIONE
         1.  L'Universita',  tramite  la  costituzione di un apposito
Ufficio,  provvede  a  realizzare  il  controllo   sulla   efficiente
utilizzazione  del  personale  tecnico-amministrativo e delle risorse
edilizie, finanziarie e di  beni  in  attuazione  a  quanto  disposto
dall'art. 5, commi 2 e 3 del presente Statuto.
         2.  L'Universita' garantisce all'Ufficio per il controllo di
gestione i mezzi e  le  risorse  necessarie  per  l'espletamento  dei
propri compiti.
         3. L'Ufficio per il controllo di gestione, nello svolgimento
dei  propri  compiti,  promuove la collaborazione dei dirigenti e dei
titolari di funzioni equiparate per realizzare il piu' ampio  scambio
di informazioni anche al fine della diffusione delle innovazioni.
         4.  All'Ufficio  per  il  controllo di gestione sono in ogni
caso inviate, per le valutazioni di competenza, le relazioni  annuali
predisposte,  dai  Comitati  paritetici  per la Didattica di Corso di
Studio, dai Centri di Servizio  (art.  33  e  40),  dai  Dirigenti  o
Responsabili dei servizi (art. 36).
         5.  Il  Rapporto  annuale  dell'Ufficio  per il controllo di
gestione deve  indicare,  tra  l'altro,  sulla  base  di  criteri  di
valutazione esplicitamente dichiarati:
a)  il grado di raggiungimento degli obiettivi assegnati alle singole
   strutture amministrative e di servizio;
b) la ragione della loro mancata o parziale realizzazione;
c) le proposte per ovviare alle difficolta' riscontrate;
d) i suggerimenti per  una  migliore  utilizzazione  delle  strutture
   esistenti.
         6. Il rapporto annuale e' inviato ai componenti degli organi
di  Ateneo  e  a  tutte  le  strutture  didattiche, scientifiche e di
servizio.
Art. 38. PIANO DI IMPIEGO DEL PERSONALE
         1.  Il  Consiglio  di  Amministrazione,  sentito  il  Senato
Accademico,  redige  ogni  due anni il piano di impiego del personale
sulla base delle esigenze delle strutture.
         2. A tal fine il  Consiglio  di  Amministrazione  predispone
apposito  regolamento,  il quale deve tenere conto delle esigenze dei
servizi, della funzione della struttura e dei diritti del dipendente.
         3. Tramite tale Piano vengono effettuati l'assegnazione e  i
trasferimenti  del personale, i corsi di qualificazione del personale
dell'Ateneo e vengono promosse le "azioni positive", su proposta  del
Comitato delle Pari Opportunita' dell'Ateneo.
Art. 39. ARTICOLAZIONE DELLE STRUTTURE AMMINISTRATIVE
         1.  La gestione amministrativo-contabile dell'Universita' e'
attuata attraverso Centri di spesa, definiti come le strutture a  cui
il bilancio universitario attribuisce una dotazione finanziaria.
         2. I Centri di spesa sono distinti in:
a) Centri di spesa delegata;
b) Centri di spesa con autonomia amministrativo-contabile.
         3.  I limiti dei poteri dei Centri di spesa sono fissati dal
Regolamento generale di Ateneo per la Finanza e la Contabilita'.
         Nessun centro di spesa puo' essere affidato  a  responsabili
il cui mandato non sia sottoposto ad una verifica triennale.
         4.  I Centri di spesa con autonomia amministrativo-contabile
gestiscono direttamente i fondi del loro bilancio di cui i rispettivi
organi  sono  responsabili  e  stipulano  con  i  terzi  contratti  e
convenzioni.
         5.  Il  C.d.A. istituisce i Servizi Centralizzati al fine di
consentire alle strutture di Ateneo una economia di scala.
         6.  Sono  Centri  di  spesa  con  autonomia  amministrativo-
contabile:
a) Dipartimenti
b) Centri interdipartimentali di ricerca.
Art. 40. CENTRI DI SERVIZIO
         1.  Il  Consiglio di Amministrazione, su proposta del Senato
Accademico, puo' istituire Centri di Servizio, al  fine  di  favorire
l'uso  coordinato  delle  risorse  dell'Ateneo,  puo' incentivare gli
scambi di docenti e  studenti  con  altre  istituzioni  universitarie
italiane  ed  estere,  sostenere le attivita' didattiche e di ricerca
scientifica.
         2. I  Centri di Servizio vengono disciplinati da Regolamenti
emanati all'atto della loro istituzione con riferimento ai commi 4  e
5 dell'art. 33.
         3.  Il  Consiglio di Amministrazione, su proposta del Senato
Accademico delibera altresi' se costituirli in Centri di Spesa.
Art. 41. REGOLAMENTO D'ATENEO PER L'AMMINISTRAZIONE, LA FINANZA E  LA
CONTABILITA'
         1.  L'esercizio dell'autonomia amministrativa, finanziaria e
contabile  da  parte  degli  organi  di  direzione  delle   strutture
dell'Universita'   di  Palermo,  cui  sono  demandate,  a  norma  del
successivo  comma,  le  relative  attribuzioni   e   competenze,   e'
disciplinato  dal  Regolamento  di  Ateneo  per l'Amministrazione, la
Finanza e la Contabilita'.
         2. Il Regolamento d''Ateneo, di cui al comma precedente,  e'
emanato  con  decreto  del  Rettore su deliberazione del Consiglio di
Amministrazione, sentito  il  Senato  Accademico,  le  Facolta'  e  i
Dipartimenti.
         3.  Il  Regolamento di Ateneo, puo' derogare dalle norme del
vigente ordinamento contabile dello  Stato  e  degli  Enti  pubblici,
rispettandone comunque i relativi principi.
Art 42. IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
         1.  Il  Collegio  dei  Revisori  dei  Conti  e' nominato con
decreto del Rettore su deliberazione  del  Senato  Accademico  ed  e'
composto da:
a)  un  magistrato  della  Corte  dei  Conti  scelto tra il personale
   collocato a riposo, che ne assume la presidenza;
b) da quattro componenti effettivi e due  supplenti  scelti  tra  gli
   iscritti nel Registro dei Revisori dei Conti previsto dalla Legge;
2.  I componenti del Collegio dei Revisori dei Conti durano in carica
   tre anni e possono essere riconfermati una sola volta.
3. I compiti e  le  modalita'  di  funzionamento  del  Collegio  sono
   stabiliti  dal  Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la
   Contabilita'.
Art. 43. SISTEMA BIBLIOTECARIO E ARCHIVISTICO DI ATENEO
         1.  Il  Sistema  Bibliotecario e Archivistico di Ateneo, cui
afferiscono le Biblioteche di Facolta' e di Dipartimento,  l'Archivio
Storico  di  Ateneo  e  i  centri  di  documentazione, ha lo scopo di
sviluppare ed organizzare  in  forme  coordinate  l'acquisizione,  la
conservazione  e la fruizione del patrimonio librario e documentario,
nonche' il trattamento e la diffusione delle informazioni.
         2.  Al  Sistema  Bibliotecario  e  Archivistico  di   Ateneo
sovrintende   un   Comitato   di  coordinamento,  eletto  dal  Senato
Accademico, formato da due docenti, due  funzionari  dell'area  delle
Biblioteche,  uno studente e un esperto di informatica applicata alla
gestione dei beni librari e archivistici; esso formula annualmente al
Senato Accademico e al Consiglio di Amministrazione gli  indirizzi  e
le  linee di sviluppo del Sistema sulla base delle indicazioni emerse
dalla  Conferenza  delle   Biblioteche,   fatta   salva   l'autonomia
scientifica  delle singole strutture. Il Comitato e' presieduto da un
delegato del Rettore.
         3. La gestione  e  l'indirizzo  scientifico-didattico  delle
biblioteche   competono  all'organo  collegiale  della  struttura  di
afferenza (Consiglio di Dipartimento, Consiglio di Facolta')  che  li
esercitano  secondo le modalita' previste dal Regolamento del Sistema
Bibliotecario e Archivistico di Ateneo.
         4.  Con  il  fine  di  acquisire,  tutelare,  archiviare   e
conservare  la  documentazione  utile alla salvaguardia della propria
memoria  storica,  l'Universita'  provvede  a   rendere   funzionale,
dotandolo   dei  necessari  supporti  finanziari  e  di  personale  e
organizzandolo secondo criteri  scientifici,  l'Archivio  Storico  di
Ateneo.  In  tale  struttura,  dotata  di  autonomia  nell'ambito del
Sistema Bibliotecario di Ateneo confluira'  tutta  la  documentazione
relativa   alle  attivita'  culturali,  didattiche  e  amministrative
dell'Ateneo dalla data della fondazione, e quella che via via  andra'
producendosi.
         5.  La  direzione  scientifica e' affidata ad un comitato la
cui formazione e funzione e' prevista dal Regolamento.
Art. 44. SISTEMA MUSEOGRAFICO E ORTO BOTANICO
         1. L'Universita' promuove la conservazione,  l'arricchimento
e  la  fruizione  del  proprio  patrimonio  culturale  e  scientifico
attraverso il Sistema Museografico dell'Universita' di  Palermo,  che
comprende i seguenti musei:
a)  Musei  tematici  realizzati  presso  le  strutture  didattiche  e
   scientifiche dell'Universita';
b) l'Orto Botanico e l'Erbarium Mediterraneum.
         2. Il Consiglio di Amministrazione, su proposta  del  Senato
Accademico,  puo'  costituire  ciascuna  unita'  museale in centro di
spesa.
                                                             ALLEGATO
           STATUTO DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PALERMO
                               PARTE V
           RAPPORTI CON L'ESTERNO E AZIENDE UNIVERSITARIE
CAPO I. CONVENZIONI E CONTRATTI
Art. 45. OSSERVATORIO SULLE CONVENZIONI E SUI CONTRATTI
         1. E' istituito, in seno all'amministrazione dell'Ateneo, un
ufficio  permanente  delle  attivvita'  relative  ai  Contratti, alle
Convenzioni ed ai Consorzi, con il compito di:
a) verificare periodicamente lo stato di attuazione di tali  rapporti
   anche al fine di attivare i competenti organi di vigilanza;
b)  indicare  metodologie  di  valutazione  anche  sulla  scorta  dei
   suggerimenti  e  delle  osservazioni  provenienti  dalle   diverse
   strutture di Ateneo;
c)  pubblicare,  al  termine  di  ciascun  anno,  un  rapporto  sulle
   attivita' regolate da  contratti,  convenzioni  e  consorzi.  Tale
   rapporto  dovra'  essere  corredato  da  schede  riassuntive delle
   informazioni piu' significative quali: i contenuti, i  contraenti,
   la  struttura  incaricata della esecuzione, l'importo, lo stato di
   attuazione ed altri elementi utili ai fini di offrirne  un  quadro
   il piu' possibile esauriente.
Art.  46.  ACQUISIZIONI  DI BENI E SERVIZI E AFFIDAMENTO DI INCARICHI
PROFESSIONALI
         L'Universita' provvede all'acquisizione di beni  e  servizi,
secondo   criteri  di  trasparenza  e  all'affidamento  di  incarichi
professionali secondo criteri  di  riconosciuta  professionalita'  in
conformita'  alle  norme  previste  dal  Regolamento  di  Ateneo  per
Amministrazione, la Finanza e la Contabilita'.
CAPO II AZIENDE AUTONOME DELL'UNIVERSITA'
Art. 47. AZIENDA UNIVERSITARIA "POLICLINICO"
         1. Ai  sensi  delle  leggi  vigenti  e  nel  rispetto  delle
normative   universitarie   che  espressamente  vengono  fatte  salve
l'Universita'   degli   Studi   di   Palermo   comprende    l'Azienda
Universitaria   Policlinico   per   lo   svolgimento   dell'attivita'
assistenziale e di formazione sanitaria  connessa  con  le  attivita'
istituzionali di didattica e di ricerca scientifica della Facolta' di
Medicina e Chirurgia.
         2.  L'Azienda  Universitaria  Policlinico  e' costituita con
decreto del Rettore.  Essa  e'  dotata  di  autonomia  organizzativa,
gestionale,  patrimoniale  e contabile e la sua gestione e' informata
al principio dell'autonomia economico-finanziaria e dei preventivi  e
consuntivi per centri di costo basati sulle prestazioni effettuate.
         3.   L'Azienda  costituita  nell'ambito  della  Facolta'  di
Medicina e Chirurgia ed  istituita  con  finalita'  di  formazione  e
ricerca   in   quanto  Policlinico  Universitario,  assume  anche  le
caratteristiche corrispondenti a ospedale di rilievo nazionale  e  di
alta  specializzazione  e  come  tale  si  inserisce  nel  sistema di
emergenza sanitaria.
Art. 48. AZIENDE AGRARIE
         1. L'Universita', per  finalita'  della  didattica  e  della
ricerca scientifica nel settore dell'agricoltura, puo' dotarsi di una
Azienda Agraria  di sua proprieta'.
         2.  L'organizzazione  e  la gestione dell'azienda Agraria va
conformata alle norme previste  dal  Regolamento  di  gestione  delle
Aziende Agrarie.
                              PARTE VI
              DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE E TRANSITORIE
CAPO I DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE
Art. 49. MODIFICHE DI STATUTO
         1.  Le  modifiche  del  presente  Statuto  sono deliberate a
maggioranza assoluta dei componenti del Senato Accademico, sentiti il
Consiglio di Amministrazione, i Consigli di Facolta', i Consigli  del
C. C. S. e i Consigli di Dipartimento.
         2. Il Consiglio di Amministrazione ed i Consigli di Facolta'
e di Dipartimento possono sottoporre al Senato Accademico proposte di
modifica  dello  Statuto.  Su  tali proposte, il Senato Accademico si
deve pronunciare entro il termine di sessanta giorni.
         3. Lo Statuto e' emanato dal Rettore  secondo  le  procedure
previste dalle legge vigenti.
Art. 50. NATURA DEI PARERI
         1.  La natura dei pareri, quando non altrimenti specificata,
e' da intendersi obbligatoria  e  non  vincolante.  I  pareri  devono
essere  emessi  entro  il  termine  di trenta giorni dalla data della
richiesta, trascorsi i quali  l'organo  richiedente  puo'  deliberare
anche in assenza del parere richiesto.
CAPO II. DISPOSIZIONI TRANSITORIE
Art. 51. ENTRATA IN VIGORE DELLO STATUTO
         1.  Il presente Statuto entra in vigore il trentesimo giorno
successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
         2. L'entrata in vigore dello  Statuto  comporta  l'immediata
efficacia di tutte le disposizioni statutarie le cui prescrizioni non
sono subordinate alla adozione di appositi regolamenti.
Art. 52. ELEZIONI E REGOLE DI INCOMPATIBILITA'
         1.  Entro  sei  mesi  dall'entrata  in  vigore dello Statuto
devono essere eletti: il Rettore, il Senato Accademico, i Presidi  di
Facolta',  i  Direttori  di  Dipartimento,  i membri del Consiglio di
Amministrazione e i Presidenti di Consiglio di Corso  di Studio.
         2.  Ai  fini  delle  norme  che  prevedono  i  casi  di  non
rieleggibilita'  negli  organismi di governo, si devono considerare i
mandati gia' maturati alla data di entrata in vigore dello Statuto.
Art. 53. TRASFERIMENTO DELLE FUNZIONI DELLA COMMISSIONE DI ATENEO
         1.  Le  funzioni  della  Commissione   di   Ateneo   vengono
trasferite  al  Senato  Accademico  che si insediera' in applicazione
dello Statuto.
Art. 54. PROROGA DEI REGOLAMENTI PRECEDENTI
         1. I regolamenti di attuazione del presente  statuto  devono
essere  emanati entro un termine massimo di un anno dall'insediamento
degli organi competenti alla loro emanazione.
         2. Fino alla approvazione dei nuovi regolamenti previsti dal
presente statuto continuano ad avere efficacia, per tutti gli  organi
di Ateneo i regolamento precedentemente approvati.
Art. 55. ISTITUTI
         1.  Dalla  data di entrata in vigore del presente Statuto e'
vietata la costituzione di nuovi Istituti.
         2.  Gli  Istituti  esistenti  non  potranno  comunque essere
mantenuti oltre tre anni dalla data di entrata in vigore del presente
Statuto.
         3. Trascorsi tre anni dalla entrata in vigore  del  presente
Statuto,  il  Senato  Accademico  provvedera',  in  ogni  caso,  alla
assegnazione dei docenti, delle strutture  e  delle  attrezzature  ai
Dipartimenti gia' costituiti o da costituire.
         4.  Per  la  composizione  del  Consiglio  di Istituto e per
l'elezione del Direttore  valgono  le  norme  previste  dal  presente
Statuto per i corrispondenti organi di Dipartimento.
                              TABELLA A
Settore 1: Scienze matematiche, scienze fisiche, scienze chimiche.
Settore 2: Scienze biologiche, scienze della terra, scienze agrarie.
Settore 3: Scienze mediche e biomediche.
Settore  4:  Architettura, ingegneria civile, ingegneria industriale,
           ingegneria dell'informazione
Settore 5: Scienze dell'antichita', filologico-letterarie,  storiche,
filosofiche, pedagogiche e psicologiche.
Settore  6: Scienze giuridiche, scienze economiche, scienze politiche
e sociali