(all. 1 - art. 1)
                                                           ALLEGATO 1
DIRETTIVE  PER  LA  DETERMINAZIONE, IN VIA TRANSITORIA, DELLE TARIFFE
   DEGLI ACQUEDOTTI PER L'ANNO 1996
   Fino all'entrata in vigore della tariffa  fissata  dagli  articoli
13,  14  e 15 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, e comunque non oltre
il 31 dicembre 1996, gli enti interessati e le imprese che gestiscono
il  servizio  nonche'  gli  uffici  provinciali  dell'industria,  del
commercio  e dell'artigianato si attengono alle direttive di cui alla
presente delibera.
1. Determinazione delle tariffe.
   Ai  fini  della  determinazione  della   tariffa   base,   nonche'
dell'articolazione  tariffaria e delle norme afferenti il servizio si
applicano le direttive di cui al punto 1 della delibera  adottata  da
questo Comitato il 10 maggio 1995.
2. Limitazioni transitorie agli incrementi tariffari.
   2.1. Per l'anno 1996 gli incrementi tariffari non debbono superare
la  misura  del 2,5%, pari alla differenza tra il tasso di inflazione
programmato ed il tasso di crescita  obiettivo  della  produttivita'.
Puo'  essere  previsto  un  incremento maggiore nell'eventualita' che
debbano essere effettuati gli investimenti di cui al punto 1.4  della
delibera  del  10  maggio  1995  ed  in  relazione al volume di detti
investimenti, sino ad un massimo di  ulteriori  5  punti  percentuali
qualora  gli investimenti stessi raggiungano almeno 1/3 del fatturato
previsto per l'anno 1996. Nel caso di rapporti inferiori  si  procede
per interpolazione lineare.
   Gli  incrementi  tariffari di cui al presente punto sono applicati
sulle tariffe risultanti dall'attuazione delle direttive di cui  alla
citata  delibera.  Qualora  la  revisione prevista dalla delibera per
ultimo menzionata, benche' riferita al 1995, sia stata effettuata nel
corso del 1996, i relativi adeguamenti debbono essere considerati,  a
tutti   gli  effetti,  incrementi  relativi  al  1996  e  quindi  con
decorrenza fissata al 1 settembre 1996.
   2.2. I limiti di cui al punto 2.1 non valgono per gli enti  locali
in  situazioni  strutturalmente  deficitarie  che,  con  l'incremento
tariffario  cosi'  calcolato,  non  raggiungono  le  percentuali   di
copertura  minima  obbligatoria  dei  costi di gestione del servizio.
Possono derogare ai suddetti limiti gli altri enti locali e gli altri
soggetti competenti alla relativa determinazione tariffaria che,  con
gli  adeguamenti  come sopra calcolati non raggiungono percentuali di
copertura dei costi di gestione compresi fra l'80 e il 100 per  cento
del  totale,  purche'  sulla  misura  di  aumento  venga acquisito il
preventivo parere favorevole dell'UPICA competente.
   Ai fini di cui sopra si fa riferimento ai criteri di dimostrazione
del tasso di copertura definiti dal  Ministero  dell'interno  con  la
circolare  del  20  dicembre  1994  n.  35, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale  n.  7  del  10  gennaio  1995,  e   successive   eventuali
modificazioni.
3. Procedure.
   Si  applicano  le  procedure precisate al punto 4 della richiamata
delibera del 10 maggio 1995,  ad  eccezione  della  decorrenza  delle
tariffe che per il 1996 resta fissata al 1 settembre 1996.
4. Norma finale.
   Il  Comitato,  qualora  non  siano  ultimate  le  procedure per la
determinazione delle tariffe ai sensi  dell'art.  13  della  legge  5
gennaio 1994, n. 36, provvede, entro il termine stabilito dall'art. 3
del  decreto-legge  17  marzo  1995, n. 79, convertito dalla legge 17
maggio 1995, n. 172, a dettare criteri per la revisione delle tariffe
per l'anno 1997 sulla base della stessa  metodologia  indicata  nella
parte  iniziale  del  punto  2.1 delle presenti direttive, prevedendo
peraltro penalizzazioni finanziarie  per  il  servizio  idrico  nelle
regioni  che, a quella data, non abbiano ancora provveduto ad emanare
le leggi di attuazione di cui  all'art.  13  della  citata  legge  n.
36/1994.