ALLEGATO 1 DIRETTIVE PER LA DETERMINAZIONE, IN VIA TRANSITORIA, DELLE TARIFFE DEGLI ACQUEDOTTI PER L'ANNO 1996 Fino all'entrata in vigore della tariffa fissata dagli articoli 13, 14 e 15 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, e comunque non oltre il 31 dicembre 1996, gli enti interessati e le imprese che gestiscono il servizio nonche' gli uffici provinciali dell'industria, del commercio e dell'artigianato si attengono alle direttive di cui alla presente delibera. 1. Determinazione delle tariffe. Ai fini della determinazione della tariffa base, nonche' dell'articolazione tariffaria e delle norme afferenti il servizio si applicano le direttive di cui al punto 1 della delibera adottata da questo Comitato il 10 maggio 1995. 2. Limitazioni transitorie agli incrementi tariffari. 2.1. Per l'anno 1996 gli incrementi tariffari non debbono superare la misura del 2,5%, pari alla differenza tra il tasso di inflazione programmato ed il tasso di crescita obiettivo della produttivita'. Puo' essere previsto un incremento maggiore nell'eventualita' che debbano essere effettuati gli investimenti di cui al punto 1.4 della delibera del 10 maggio 1995 ed in relazione al volume di detti investimenti, sino ad un massimo di ulteriori 5 punti percentuali qualora gli investimenti stessi raggiungano almeno 1/3 del fatturato previsto per l'anno 1996. Nel caso di rapporti inferiori si procede per interpolazione lineare. Gli incrementi tariffari di cui al presente punto sono applicati sulle tariffe risultanti dall'attuazione delle direttive di cui alla citata delibera. Qualora la revisione prevista dalla delibera per ultimo menzionata, benche' riferita al 1995, sia stata effettuata nel corso del 1996, i relativi adeguamenti debbono essere considerati, a tutti gli effetti, incrementi relativi al 1996 e quindi con decorrenza fissata al 1 settembre 1996. 2.2. I limiti di cui al punto 2.1 non valgono per gli enti locali in situazioni strutturalmente deficitarie che, con l'incremento tariffario cosi' calcolato, non raggiungono le percentuali di copertura minima obbligatoria dei costi di gestione del servizio. Possono derogare ai suddetti limiti gli altri enti locali e gli altri soggetti competenti alla relativa determinazione tariffaria che, con gli adeguamenti come sopra calcolati non raggiungono percentuali di copertura dei costi di gestione compresi fra l'80 e il 100 per cento del totale, purche' sulla misura di aumento venga acquisito il preventivo parere favorevole dell'UPICA competente. Ai fini di cui sopra si fa riferimento ai criteri di dimostrazione del tasso di copertura definiti dal Ministero dell'interno con la circolare del 20 dicembre 1994 n. 35, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 7 del 10 gennaio 1995, e successive eventuali modificazioni. 3. Procedure. Si applicano le procedure precisate al punto 4 della richiamata delibera del 10 maggio 1995, ad eccezione della decorrenza delle tariffe che per il 1996 resta fissata al 1 settembre 1996. 4. Norma finale. Il Comitato, qualora non siano ultimate le procedure per la determinazione delle tariffe ai sensi dell'art. 13 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, provvede, entro il termine stabilito dall'art. 3 del decreto-legge 17 marzo 1995, n. 79, convertito dalla legge 17 maggio 1995, n. 172, a dettare criteri per la revisione delle tariffe per l'anno 1997 sulla base della stessa metodologia indicata nella parte iniziale del punto 2.1 delle presenti direttive, prevedendo peraltro penalizzazioni finanziarie per il servizio idrico nelle regioni che, a quella data, non abbiano ancora provveduto ad emanare le leggi di attuazione di cui all'art. 13 della citata legge n. 36/1994.