(all. 2 - art. 1)
                                                           ALLEGATO 2
DIRETTIVE  PER  LA DETERMINAZIONE, IN VIA TRANSITORIA, DELLA QUOTA DI
   TARIFFA DEL SERVIZIO DI FOGNATURA PER L'ANNO 1996.
   Fino all'entrata in vigore della tariffa  fissata  dagli  articoli
13,  14  e 15 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, e comunque non oltre
il 31 dicembre 1996 - fermo restando quanto previsto in via  generale
dalla normativa di settore - gli enti gestori determinano le quote di
servizio di fognatura sulla base delle seguenti direttive:
   1.  Per  le  utenze  relative  agli insediamenti classificati come
civili dall'art. 1-quater del decreto-legge 10 agosto 1976,  n.  544,
convertito dalla legge 8 ottobre 1976, n. 690, integrato dall'art. 17
della  legge 24 dicembre 1979, n. 650, la tariffa massima - pari a L.
170 al metro cubo - puo' essere incrementata sino ad un  massimo  del
2,5%,  pari alla differenza tra il tasso di inflazione programmato ed
il tasso di crescita obiettivo della produttivita'.
   L'importo massimo deve essere comunque applicato nei comuni in cui
la percentuale  di  copertura  dei  costi  di  gestione  sia  pari  o
inferiore  all'80  per  cento  o  che  non  presentino  un sistema di
fognatura completato e funzionale esteso a tutte le utenze residenti,
ai fini del completamento del sistema fognante stesso.
   Per la determinazione della quota tariffaria di  cui  al  presente
punto   il  volume  dell'acqua  scaricata  e'  determinato  ai  sensi
dell'art. 14, comma  3,  della  legge  5  gennaio  1994,  n.  36.  La
disposizione si applica a decorrere dal 1 settembre 1996.
   2.  Per  le  utenze  relative agli insediamenti classificati quali
insediamenti o complessi produttivi ai sensi dell'art.  1-quater  del
citato decreto-legge n. 544/1976, convertito dalla legge n. 690/1976,
la  quota di tariffa e' determinata, sulla base della quantita' delle
acque reflue scaricate, mediante  applicazione  della  formula  tipo,
fissata  con  decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1977,
in attuazione dell'art. 17-bis, comma 1, della legge 10 maggio  1976,
n.  319, e successive modificazioni ed integrazioni, e delle relative
tariffe gia' stabilite dalle regioni sulla base di detta formula.
   3. Possono essere applicati incrementi fino ad  un  massimo  di  5
punti  percentuali  qualora  debbano  essere  effettuati investimenti
strettamente necessari per  garantire  la  normale  efficienza  degli
impianti  e  per  realizzare  gli obiettivi qualitativi fissati dalla
vigente legislazione, in particolare mediante estensione  della  rete
per allacci di nuove utenze.
   L'aumento   massimo   puo'   essere   applicato   in  presenza  di
investimenti che raggiungano almeno 1/3 del  fatturato  previsto  per
l'anno   1996.   Nel  caso  di  rapporti  inferiori  si  procede  per
interpolazione lineare.
4. Norma finale.
   Il Comitato, qualora  non  siano  ultimate  le  procedure  per  la
determinazione  delle  tariffe  ai  sensi  dell'art. 13 della legge 5
gennaio 1994, n. 36, provvede, entro il termine stabilito dall'art. 3
del decreto-legge 17 marzo 1995, n. 79,  convertito  dalla  legge  17
maggio 1995, n. 172, a dettare criteri per la revisione delle tariffe
per  l'anno  1997 sulla base della stessa metodologia di cui ai punti
precedenti   delle   presenti    direttive,    prevedendo    peraltro
penalizzazioni  finanziarie per il servizio idrico nelle regioni che,
a quella data, non abbiano ancora provveduto ad emanare le  leggi  di
attuazione di cui all'art. 13 della citata legge n. 36/1994.