ALLEGATO 2 DIRETTIVE PER LA DETERMINAZIONE, IN VIA TRANSITORIA, DELLA QUOTA DI TARIFFA DEL SERVIZIO DI FOGNATURA PER L'ANNO 1996. Fino all'entrata in vigore della tariffa fissata dagli articoli 13, 14 e 15 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, e comunque non oltre il 31 dicembre 1996 - fermo restando quanto previsto in via generale dalla normativa di settore - gli enti gestori determinano le quote di servizio di fognatura sulla base delle seguenti direttive: 1. Per le utenze relative agli insediamenti classificati come civili dall'art. 1-quater del decreto-legge 10 agosto 1976, n. 544, convertito dalla legge 8 ottobre 1976, n. 690, integrato dall'art. 17 della legge 24 dicembre 1979, n. 650, la tariffa massima - pari a L. 170 al metro cubo - puo' essere incrementata sino ad un massimo del 2,5%, pari alla differenza tra il tasso di inflazione programmato ed il tasso di crescita obiettivo della produttivita'. L'importo massimo deve essere comunque applicato nei comuni in cui la percentuale di copertura dei costi di gestione sia pari o inferiore all'80 per cento o che non presentino un sistema di fognatura completato e funzionale esteso a tutte le utenze residenti, ai fini del completamento del sistema fognante stesso. Per la determinazione della quota tariffaria di cui al presente punto il volume dell'acqua scaricata e' determinato ai sensi dell'art. 14, comma 3, della legge 5 gennaio 1994, n. 36. La disposizione si applica a decorrere dal 1 settembre 1996. 2. Per le utenze relative agli insediamenti classificati quali insediamenti o complessi produttivi ai sensi dell'art. 1-quater del citato decreto-legge n. 544/1976, convertito dalla legge n. 690/1976, la quota di tariffa e' determinata, sulla base della quantita' delle acque reflue scaricate, mediante applicazione della formula tipo, fissata con decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1977, in attuazione dell'art. 17-bis, comma 1, della legge 10 maggio 1976, n. 319, e successive modificazioni ed integrazioni, e delle relative tariffe gia' stabilite dalle regioni sulla base di detta formula. 3. Possono essere applicati incrementi fino ad un massimo di 5 punti percentuali qualora debbano essere effettuati investimenti strettamente necessari per garantire la normale efficienza degli impianti e per realizzare gli obiettivi qualitativi fissati dalla vigente legislazione, in particolare mediante estensione della rete per allacci di nuove utenze. L'aumento massimo puo' essere applicato in presenza di investimenti che raggiungano almeno 1/3 del fatturato previsto per l'anno 1996. Nel caso di rapporti inferiori si procede per interpolazione lineare. 4. Norma finale. Il Comitato, qualora non siano ultimate le procedure per la determinazione delle tariffe ai sensi dell'art. 13 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, provvede, entro il termine stabilito dall'art. 3 del decreto-legge 17 marzo 1995, n. 79, convertito dalla legge 17 maggio 1995, n. 172, a dettare criteri per la revisione delle tariffe per l'anno 1997 sulla base della stessa metodologia di cui ai punti precedenti delle presenti direttive, prevedendo peraltro penalizzazioni finanziarie per il servizio idrico nelle regioni che, a quella data, non abbiano ancora provveduto ad emanare le leggi di attuazione di cui all'art. 13 della citata legge n. 36/1994.