Art. 2. 1. Sulla base della comunicazione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato indicata in premessa, per l'anno 1996 la misura del contributo dovuto dai soggetti di cui all'art. 1, e' fissata nella misura dello 0,4 per mille dei ricavi conseguiti nell'esercizio 1995. 2. Onde consentire al Ministro delle finanze di adeguare, per gli anni successivi, la misura del contributo dovuto, l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas comunica entro il 30 giugno di ogni anno gli elementi necessari a tale adeguamento. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 30 luglio 1996 Il Ministro delle finanze VISCO Il Ministro del tesoro CIAMPI