Art. 2.
  1. Sulla base della comunicazione del Ministero dell'industria, del
commercio e dell'artigianato indicata in premessa, per l'anno 1996 la
misura del contributo dovuto dai  soggetti  di  cui  all'art.  1,  e'
fissata  nella  misura  dello  0,4  per  mille  dei ricavi conseguiti
nell'esercizio 1995.
  2. Onde consentire al Ministro delle finanze di adeguare,  per  gli
anni  successivi,  la  misura  del contributo dovuto, l'Autorita' per
l'energia elettrica e il gas comunica entro il 30 giugno di ogni anno
gli elementi necessari a tale adeguamento.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 30 luglio 1996
                                  Il Ministro delle finanze
                                           VISCO
Il Ministro del tesoro
       CIAMPI