Art. 3.
  Per le esigenze funzionali della sede decentrata la Scuola centrale
tributaria provvede con personale  appartenente  al  Ministero  delle
finanze,  senza diritto a speciali indennita', designate dalla scuola
stessa d'intesa con  i  competenti  uffici  e  con  un  direttore  di
segreteria,  scelto  tra  i dipendenti del Ministero delle finanze di
qualifica non inferiore all'ottava qualifica funzionale, nominato  su
proposta del rettore, con decreto dei Ministro delle finanze.