Art. 3. Per le esigenze funzionali della sede decentrata la Scuola centrale tributaria provvede con personale appartenente al Ministero delle finanze, senza diritto a speciali indennita', designate dalla scuola stessa d'intesa con i competenti uffici e con un direttore di segreteria, scelto tra i dipendenti del Ministero delle finanze di qualifica non inferiore all'ottava qualifica funzionale, nominato su proposta del rettore, con decreto dei Ministro delle finanze.