AVVERTENZA: Si procede alla ripubblicazione del testo del presente decreto corredato delle relative note, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del regolamento di esecuzione del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217. Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Il comma 2 dell'art. 1 della legge di conversione del presente decreto prevede che: "Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 6 febbraio 1996, n. 44, e 4 aprile 1996, n. 189". I DD.LL. n. 44/1996 e n. 189/1996, di contenuto pressoche' analogo al presente decreto, non sono stati convertiti in legge per decorrenza dei termini costituzionali (i relativi comunicati sono stati pubblicati, rispettivamente, nella (( Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 82 del 6 aprile 1996 e n. 130 del 5 giugno 1996. CAPO I Art. 1. Interventi per la ricostruzione del teatro "La Fenice" 1. Per interventi di urgenza e per evitare situazioni di pericolo o maggiori danni a persone o a cose nel comune di Venezia, a seguito dell'incendio che ha distrutto il teatro "La Fenice", nonche' per le operazioni relative alla ricostruzione e alla rimessa in pristino del teatro medesimo, e' autorizzato un primo finanziamento di lire 20 miliardi da iscriversi su apposito capitolo dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile, per l'anno 1996. 2. Per l'individuazione degli interventi di cui al comma 1, nonche' per la determinazione dei relativi criteri e modalita' di esecuzione, e' istituita una commissione, presieduta dal prefetto e composta dal sindaco, dal presidente della provincia, dal presidente della giunta regionale, dal magistrato alle acque, dal soprintendente per i beni ambientali e architettonici, dal soprintendente per i beni artistici e storici, dal soprintendente del teatro "La Fenice" e dal comandante provinciale dei vigili del fuoco. I predetti componenti possono delegare un proprio rappresentante e la commissione puo' essere presieduta, in caso di assenza o impedimento del prefetto, da un suo delegato. Il prefetto puo' invitare alle riunioni della commissione rappresentanti di altre amministrazioni o enti interessati. 3. Alla realizzazione degli interventi, di cui ai commi 1, 2 e 4, si provvede, anche in deroga ad ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, mediante ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225. 4. Con le medesime ordinanze si provvede, con onere a carico del comune di Venezia, anche alla ristrutturazione del teatro Malibran, individuando specifiche norme di sicurezza in relazione alle caratteristiche ed alla ubicazione dell'immobile. 5. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, all'uopo utilizzando parzialmente l'accantonamento relativo al Ministero per i beni culturali e ambientali. 6. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Riferimenti normativi: - Il testo dell'art. 5 della legge n. 225/1992 (Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile) e' il seguente: "Art. 5 (Stato di emergenza e potere di ordinanza). - 1. Al verificarsi degli eventi di cui all'art. 2, comma 1, lettera c), il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, ovvero, per sua delega ai sensi dell'art. 1, comma 2, del Ministro per il coordinamento della protezione civile, delibera lo stato di emergenza, determinandone durata ed estensione territoriale in stretto riferimento alla qualita' ed alla natura degli eventi. Con le medesime modalita' si procede alla eventuale revoca dello stato di emergenza al venir meno dei relativi presupposti. 2. Per l'attuazione degli interventi di emergenza conseguenti alla dichiarazione di cui al comma 1, si provvede, nel quadro di quanto previsto dagli articoli 12, 13, 14, 15 e 16, anche a mezzo di ordinanze in deroga ad ogni disposizione vigente, e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico. 3. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, ovvero, per sua delega ai sensi dell'art. 1, comma 2, il Ministro per il coordinamento della protezione civile, puo' emanare altresi' ordinanze finalizzate ad evitare situazioni di pericolo o maggiori danni a persone o a cose. Le predette ordinanze sono comunicate al Presidente del Consiglio dei Ministri, qualora non siano di diretta sua emanazione. 4. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, ovvero, per sua delega ai sensi dell'art. 1, comma 2, il Ministro per il coordinamento della protezione civile, per l'attuazione degli interventi di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo, puo' avvalersi di commissari delegati. Il relativo provvedimento di delega deve indicare il contenuto della delega dell'incarico, i tempi e le modalita' del suo esercizio. 5. Le ordinanze emanate in deroga alle leggi vigenti devono contenere l'indicazione delle principali norme a cui si intende derogare e devono essere motivate. 6. Le ordinanze emanate ai sensi del presente articolo sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nonche' trasmesse ai sindaci interessati affinche' vengano pubblicate ai sensi dell'art. 47, comma 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142".