AVVERTENZA:
   Si procede alla ripubblicazione del  testo  del  presente  decreto
corredato  delle  relative  note,  ai sensi dell'art. 8, comma 3, del
regolamento di esecuzione del testo unico  delle  disposizioni  sulla
promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente
della  Repubblica  e  sulle  pubblicazioni ufficiali della Repubblica
italiana, approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  14
marzo 1986, n. 217.
   Il  testo  delle  note  qui  pubblicato  e' stato redatto ai sensi
dell'art. 10, comma 3,  del  testo  unico  delle  disposizioni  sulla
promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente
della  Repubblica  e  sulle  pubblicazioni ufficiali della Repubblica
italiana, approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28
dicembre  1985,  n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle
disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio.
   Restano invariati il valore e l'efficacia degli  atti  legislativi
qui trascritti.
   Il  comma  2  dell'art.  1 della legge di conversione del presente
decreto prevede che: "Restano validi  gli  atti  ed  i  provvedimenti
adottati  e  sono  fatti  salvi  gli effetti prodottisi ed i rapporti
giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 6 febbraio 1996, n.  44,
e  4  aprile  1996,  n.  189".  I DD.LL. n. 44/1996 e n. 189/1996, di
contenuto pressoche' analogo al  presente  decreto,  non  sono  stati
convertiti  in  legge  per  decorrenza  dei termini costituzionali (i
relativi comunicati sono stati pubblicati, rispettivamente, nella  ((
Gazzetta  Ufficiale  -  serie generale - n. 82 del 6 aprile 1996 e n.
130 del 5 giugno 1996.
                               CAPO I
                               Art. 1.
       Interventi per la ricostruzione del teatro "La Fenice"
  1. Per interventi di urgenza e per evitare situazioni di pericolo o
maggiori danni a persone o a cose nel comune di  Venezia,  a  seguito
dell'incendio  che ha distrutto il teatro "La Fenice", nonche' per le
operazioni relative alla ricostruzione e alla rimessa in pristino del
teatro medesimo, e' autorizzato un primo  finanziamento  di  lire  20
miliardi da iscriversi su apposito capitolo dello stato di previsione
della  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri - Dipartimento della
protezione civile, per l'anno 1996.
  2. Per l'individuazione degli interventi di cui al comma 1, nonche'
per la determinazione dei relativi criteri e modalita' di esecuzione,
e' istituita una commissione, presieduta dal prefetto e composta  dal
sindaco,  dal presidente della provincia, dal presidente della giunta
regionale, dal magistrato alle acque, dal soprintendente per  i  beni
ambientali  e architettonici, dal soprintendente per i beni artistici
e storici, dal soprintendente del teatro "La Fenice" e dal comandante
provinciale dei vigili  del  fuoco.  I  predetti  componenti  possono
delegare  un  proprio  rappresentante  e  la  commissione puo' essere
presieduta, in caso di assenza o impedimento del prefetto, da un  suo
delegato.  Il  prefetto puo' invitare alle riunioni della commissione
rappresentanti di altre amministrazioni o enti interessati.
  3.  Alla  realizzazione degli interventi, di cui ai commi 1, 2 e 4,
si provvede, anche in deroga  ad  ogni  disposizione  vigente  e  nel
rispetto  dei  principi generali dell'ordinamento giuridico, mediante
ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri, da  adottare  ai
sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225.
  4.  Con  le  medesime ordinanze si provvede, con onere a carico del
comune di Venezia, anche alla ristrutturazione del  teatro  Malibran,
individuando   specifiche   norme  di  sicurezza  in  relazione  alle
caratteristiche ed alla ubicazione dell'immobile.
  5. All'onere derivante dall'attuazione  del  comma  1  si  provvede
mediante  corrispondente  riduzione  dello  stanziamento  iscritto al
capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro  per
l'anno   1996,  all'uopo  utilizzando  parzialmente  l'accantonamento
relativo al Ministero per i beni culturali e ambientali.
  6. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare,  con  propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
 
          Riferimenti normativi:
             -   Il   testo  dell'art.  5  della  legge  n.  225/1992
          (Istituzione  del  Servizio  nazionale   della   protezione
          civile) e' il seguente:
             "Art. 5 (Stato di emergenza e potere di ordinanza). - 1.
          Al  verificarsi  degli  eventi  di cui all'art. 2, comma 1,
          lettera c), il Consiglio  dei  Ministri,  su  proposta  del
          Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  ovvero, per sua
          delega ai sensi dell'art. 1, comma 2, del Ministro  per  il
          coordinamento della protezione civile, delibera lo stato di
          emergenza, determinandone durata ed estensione territoriale
          in  stretto  riferimento alla qualita' ed alla natura degli
          eventi. Con le medesime modalita' si procede alla eventuale
          revoca dello stato di emergenza al venir meno dei  relativi
          presupposti.
             2.   Per  l'attuazione  degli  interventi  di  emergenza
          conseguenti alla  dichiarazione  di  cui  al  comma  1,  si
          provvede,  nel quadro di quanto previsto dagli articoli 12,
          13, 14, 15 e 16, anche a mezzo di ordinanze  in  deroga  ad
          ogni  disposizione  vigente,  e  nel  rispetto dei principi
          generali dell'ordinamento giuridico.
             3. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, ovvero, per
          sua delega ai sensi dell'art. 1, comma 2, il  Ministro  per
          il  coordinamento  della  protezione  civile,  puo' emanare
          altresi' ordinanze finalizzate  ad  evitare  situazioni  di
          pericolo  o  maggiori danni a persone o a cose. Le predette
          ordinanze sono comunicate al Presidente del  Consiglio  dei
          Ministri, qualora non siano di diretta sua emanazione.
             4. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, ovvero, per
          sua  delega  ai sensi dell'art. 1, comma 2, il Ministro per
          il coordinamento della protezione civile, per  l'attuazione
          degli  interventi  di  cui  ai  commi  2  e  3 del presente
          articolo,  puo'  avvalersi  di  commissari   delegati.   Il
          relativo provvedimento di delega deve indicare il contenuto
          della  delega dell'incarico, i tempi e le modalita' del suo
          esercizio.
             5.  Le  ordinanze  emanate  in deroga alle leggi vigenti
          devono contenere l'indicazione delle principali norme a cui
          si intende derogare e devono essere motivate.
             6. Le ordinanze emanate ai sensi del  presente  articolo
          sono  pubblicate  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
          italiana,  nonche'   trasmesse   ai   sindaci   interessati
          affinche'  vengano  pubblicate ai sensi dell'art. 47, comma
          1, della legge 8 giugno 1990, n. 142".