Art. 2. Acquisizione di contributi privati e pubblici 1. Il prefetto di Venezia e', altresi', autorizzato ad aprire e gestire apposito conto corrente presso un istituto bancario ove far affluire contributi pubblici e privati per la ricostruzione e la rimessa in pristino del teatro "La Fenice". Nella gestione dei contributi, il prefetto deve evitare duplicazioni e sovrapposizioni di interventi a qualsiasi titolo disposti per le medesime finalita' e, ai fini della rendicontazione delle spese, osserva le vigenti disposizioni di cui all'art. 13 del decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1984, n. 363, cosi' come sostituito dall'art. 13 della legge 28 ottobre 1986, n. 730.
Riferimenti normativi: - Il D.L. n. 159/1984 reca: "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dai movimenti sismici del 29 aprile 1984 in Umbria e del 7 ed 11 maggio 1984 in Abruzzo, Molise, Lazio e Campania". Si trascrive il testo del relativo art. 13, come sostituito dall'art. 13 della legge n. 730/1986: "Art. 13. - 1. Fermi restando, per i cassieri e tesorieri, l'obbligo della resa del conto giudiziale e, per i contributi concessi ad enti, la applicazione del sistema di controllo istituzionalmenteprevisto per gli enti medesimi, i soggetti, ancorche' non dipendenti statali, delegati dal Ministro per il coordinamento della protezione civile ad impegnare o ordinare spese poste a carico del fondo per la protezione civile sono tenuti a rendere, per semestri, il rendiconto amministrativo alla competente ragioneria regionale dello Stato ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge 17 agosto 1960, n. 908, unitamente ad una relazione, da inviare anche al Ministro delegante. 2. Le assegnazioni di fondi, disposte dal Ministro per il coordinamento della protezione civile a favore dei soggetti delegati di cui al comma 1, sono immediatamente comunicate agli organi di controllo mentre gli atti costitutivi e modificativi di rapporti di cassa o di tesoreria sono comunicati alla procura generale della Corte dei conti. 3. Il presente articolo si applica, ove possibile, alle pregresse assegnazioni di fondi".