Art. 2.
            Acquisizione di contributi privati e pubblici
  1. Il prefetto di Venezia e', altresi',  autorizzato  ad  aprire  e
gestire  apposito  conto corrente presso un istituto bancario ove far
affluire contributi pubblici e privati  per  la  ricostruzione  e  la
rimessa  in  pristino  del  teatro  "La  Fenice".  Nella gestione dei
contributi, il prefetto deve evitare duplicazioni  e  sovrapposizioni
di  interventi  a qualsiasi titolo disposti per le medesime finalita'
e, ai fini della rendicontazione  delle  spese,  osserva  le  vigenti
disposizioni  di cui all'art. 13 del decreto-legge 26 maggio 1984, n.
159, convertito, con modificazioni, dalla legge 24  luglio  1984,  n.
363,  cosi' come sostituito dall'art. 13 della legge 28 ottobre 1986,
n. 730.
 
          Riferimenti normativi:
             - Il D.L.  n.  159/1984  reca:  "Interventi  urgenti  in
          favore  delle popolazioni colpite dai movimenti sismici del
          29 aprile 1984 in Umbria e del  7  ed  11  maggio  1984  in
          Abruzzo,  Molise,  Lazio e Campania". Si trascrive il testo
          del relativo art. 13, come sostituito  dall'art.  13  della
          legge n. 730/1986:
             "Art.  13.  -  1.  Fermi  restando,  per  i  cassieri  e
          tesorieri, l'obbligo della resa del conto giudiziale e, per
          i contributi concessi ad enti, la applicazione del  sistema
          di   controllo   istituzionalmenteprevisto   per  gli  enti
          medesimi, i soggetti,  ancorche'  non  dipendenti  statali,
          delegati dal Ministro per il coordinamento della protezione
          civile  ad  impegnare  o  ordinare spese poste a carico del
          fondo per la protezione civile sono tenuti a  rendere,  per
          semestri,  il  rendiconto  amministrativo  alla  competente
          ragioneria regionale dello Stato ai sensi e per gli effetti
          dell'art.  4 della legge 17 agosto 1960, n. 908, unitamente
          ad una relazione, da inviare anche al Ministro delegante.
             2. Le assegnazioni di fondi, disposte dal  Ministro  per
          il  coordinamento  della  protezione  civile  a  favore dei
          soggetti delegati di cui al comma  1,  sono  immediatamente
          comunicate   agli  organi  di  controllo  mentre  gli  atti
          costitutivi e  modificativi  di  rapporti  di  cassa  o  di
          tesoreria sono comunicati alla procura generale della Corte
          dei conti.
             3.  Il presente articolo si applica, ove possibile, alle
          pregresse assegnazioni di fondi".