CAPO II
                               Art. 3.
                        Interventi di urgenza
                  e di riparazione a Secondigliano
  1.  Il  sindaco  di  Napoli,  o   suo   delegato,   provvede   alla
realizzazione  degli  interventi di urgenza e, per evitare situazioni
di pericolo o maggiori danni a persone o a cose a seguito dell'evento
disastroso verificatosi a Napoli-Secondigliano il  23  gennaio  1996,
degli  interventi  di  riparazione e ripristino delle opere pubbliche
danneggiate. Provvede altresi'  al  ripristino  delle  condizioni  di
sicurezza  del  sottosuolo  della  medesima  area,  compresi  i primi
interventi necessari per  il  risanamento  edilizio,  urbanistico  ed
ambientale.  Il  prefetto  di  Napoli provvede al completamento degli
interventi avviati ai sensi dell'art. 3, comma 1, del decreto-legge 6
febbraio 1996, n. 44.
  2.  Per  le  finalita'  indicate  nel  comma  1,  i   provvedimenti
occorrenti  sono  adottati anche in deroga alle norme di contabilita'
generale  dello   Stato,   nel   rispetto   dei   principi   generali
dell'ordinamento.   Con   successive  ordinanze  del  Presidente  del
Consiglio dei Ministri saranno  individuate,  ai  sensi  dell'art.  5
della  legge  24  febbraio  1992,  n.  225,  ulteriori  deroghe,  ove
necessario.
  3. Per le finalita' di cui al presente articolo,  e'  assegnato  al
comune  di Napoli un contributo straordinario di lire 10 miliardi per
il 1996 e di lire 10 miliardi per  il  1997.  Al  relativo  onere  si
provvede:  quanto  a lire 5 miliardi per il 1996 e a lire 10 miliardi
per il 1997, mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai  fini
del  bilancio  triennale  1996-1998, sul capitolo 6856 dello stato di
previsione  del  Ministero  del  tesoro  per  l'anno  1996,  all'uopo
parzialmente  utilizzando  l'accantonamento relativo al Ministero del
tesoro; quanto a lire 5 miliardi  per  il  1996,  mediante  riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui alla legge 8 giugno 1990, n. 142,
come  determinata  dalla  tabella  C della legge 28 dicembre 1995, n.
550.
  4. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con  proprio
decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.
 
          Riferimenti normativi:
             -  Il  comma  1  dell'art.  3  del  D.L. n. 44/1996, non
          convertito   in   legge   per   decorrenza   dei    termini
          costituzionali, sostituito prima dal D.L. 4 aprile 1996, n.
          189,  anch'esso non convertito in legge, e poi dal presente
          decreto, cosi' recitava: "Il  prefetto  di  Napoli,  o  suo
          delegato,  provvede  alla realizzazione degli interventi di
          urgenza e, per evitare situazioni di  pericolo  o  maggiori
          danni  a  persone o a cose a seguito dell'evento disastroso
          verificatosi a Napoli-Secondigliano  il  23  gennaio  1996,
          sentito   il   sindaco   di  Napoli,  degli  interventi  di
          riparazione   e   ripristino    delle    opere    pubbliche
          danneggiate".
             -  Per  il  testo dell'art. 5 della legge n. 225/1992 si
          veda in nota all'art. 1.
             - La legge  n.  142/1990  riguarda  l'ordinamento  delle
          autonomie  locali.  La  tabella  C  annessa  alla  legge n.
          550/1995 (Legge finanziaria 1996) riporta gli  stanziamenti
          autorizzati  in  relazione  a  disposizioni di legge la cui
          quantificazione annua e' demandata alla legge  finanziaria.
          In  particolare  per  quanto  riguarda  l'autorizzazione di
          spesa di cui alla legge n. 142/1990 e' previsto per  l'anno
          1996 lo stanziamento di 56.650 milioni di lire.