Art. 4.
            Interventi a favore delle persone danneggiate
  1.  Alle  famiglie  delle  persone  decedute  o  disperse  a  causa
dell'evento  disastroso  e'  attribuito  un  contributo  di  lire  50
milioni.
  2. Ad ogni nucleo familiare, che risiedeva nell'immobile distrutto,
e' attribuito:
    a) un contributo forfettario di  lire  15  milioni  per  i  danni
subiti ai beni mobili;
    b) un contributo forfettario, per componente, di L. 7.000.000 per
favorire il ritorno a normali condizioni di vita.
  3.  Alle  imprese  commerciali  e  artigiane, ubicate nell'immobile
distrutto, e' attribuito un contributo fino a  lire  50  milioni,  in
relazione all'attivita' svolta ed ai danni subiti.
  4.  Il prefetto di Napoli provvede, entro tre mesi, alla erogazione
dei contributi di cui al presente articolo.
  5. Al relativo onere, pari a lire 1.200 milioni  per  il  1996,  si
provvede  mediante riduzione dello stanziamento iscritto sul capitolo
7615 dello stato di previsione della  Presidenza  del  Consiglio  dei
Ministri  per  l'anno 1996, all'uopo intendendosi corrispondentemente
ridotta l'autorizzazione di spesa di cui al  decreto-legge  3  maggio
1991,  n.  142,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 3 luglio
1991, n. 195,  come  determinata  dalla  tabella  C  della  legge  28
dicembre 1995, n. 550.
  6.  Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con proprio
decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.
 
          Riferimenti normativi:
            - Il D.L. n.  142/1991  reca:  "Provvedimenti  in  favore
          delle  popolazioni  delle  province  di Siracusa, Catania e
          Ragusa colpite dal terremoto nel  dicembre  1990  ed  altre
          disposizioni   in   favore   delle   zone   danneggiate  da
          eccezionali avversita'  atmosferiche  dal  giugno  1990  al
          gennaio  1991". La tabella C annessa alla legge n. 550/1995
          (Legge   finanziaria   1996)   riporta   gli   stanziamenti
          autorizzati  in  relazione  a  disposizioni di legge la cui
          quantificazione annua e' demandata alla legge  finanziaria.
          In  particolare  per  quanto  riguarda  l'autorizzazione di
          spesa di cui al D.L. n. 142/1991  e'  previsto  per  l'anno
          1996 lo stanziamento di 240.000 milioni di lire.