AVVERTENZA: Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati. Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi. A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Il comma 2 dell'art. 1 della legge di conversione del presente decreto prevede che: "Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 12 aprile 1996, n. 195". Il D.L. n. 195/1996, di contenuto prossoche' analogo al presente decreto, non e' stato convertito in legge per decorrenza dei termini costituzionali (il relativo comunicato e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 139 del 15 giugno 1996). Art. 1. Disposizioni diverse in materia previdenziale 1. Per i lavoratori ammessi alla prosecuzione volontaria in data anteriore al 28 settembre 1994, che abbiano conseguito il requisito contributivo per il diritto alla pensione di anzianita' durante il periodo di prosecuzione volontaria e comunque entro il 31 dicembre 1995, continuano a trovare applicazione, con effetto dal 1 gennaio 1996, le disposizioni in materia di decorrenza della pensione di anzianita' vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 8 agosto 1995, n. 335. 2. La lettera a) del comma 32 dell'articolo 1 della legge 8 agosto 1995, n. 335, e' sostituita dalla seguente: " a) per i lavoratori che fruiscano alla data di entrata in vigore della presente legge dell'indennita' di mobilita', ovvero collocati in mobilita' in base alle procedure avviate anteriormente a tale data ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, ove conseguano il requisito contributivo previsto dai rispettivi ordinamenti durante il periodo di fruizione dell'indennita' di mobilita';". 3. Ai lavoratori disoccupati, che siano stati collocati in mobilita', nelle aree nelle quali non trovava applicazione la disposizione di cui all'articolo 7, comma 6, della legge 23 luglio 1991, n. 223, a seguito di accordi sindacali stipulati prima del 1 settembre 1992, ai sensi dell'articolo 4, comma 9, della citata legge n. 223 del 1991 e che non abbiano raggiunto o non possano raggiungere il diritto alla pensione di vecchiaia durante il periodo di godimento dell'indennita' di mobilita', a causa di provvedimenti legislativi successivi alla data anzidetta, puo' essere nuovamente attribuita l'indennita' di mobilita', nella misura pari a quella ultima percepita, dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al momento della maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia. Per poter beneficiare della presente disposizione, i lavoratori interessati devono presentare, entro e non oltre trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, apposita domanda agli uffici regionali del lavoro e della massima occupazione che provvedono a comunicare alla Direzione generale per l'impiego il conseguente onere per l'erogazione della ulteriore indennita' di mobilita' a livello regionale. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, nei limiti di 13 miliardi di lire, stabilisce proporzionalmente gli importi utilizzabili in ciascuna regione. Ove necessario, gli uffici regionali del lavoro e della massima occupazione, nell'accoglimento delle istanze danno priorita' ai lavoratori secondo il criterio del maggior periodo mancante al raggiungimento del diritto alla pensione. Ai predetti lavoratori si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 13, del decreto-legge 3 giugno 1996, n. 300. L'onere di cui alla presente disposizione, e' posto a carico del Fondo di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236. 4. All'articolo 1, comma 20, secondo periodo, del decreto-legge 3 giugno 1996, n. 300, dopo le parole: "del maggior bisogno" sono inserite le seguenti: "e delle professionalita' acquisite nell'attuazione dei progetti" e all'articolo 7, comma 1, le parole: "30 giugno 1996" sono sostituite dalle seguenti: "31 gennaio 1998". 5. Ai regimi previdenziali obbligatori gestiti dagli enti di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, che hanno esercitato la facolta' prevista dall'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 3 giugno 1996, n. 300, si applicano le disposizioni di cui alla legge 8 agosto 1995, n. 335, ed in particolare le disposizioni di cui al comma 22 dell'articolo 2 della citata legge n. 335 del 1995. 6. All'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, le parole: "entro il 31 dicembre 1995" sono sostituite dalle seguenti: "con le modalita' previste dall'articolo 1, comma 2.". 7. Il termine del 10 giugno 1996, relativo al versamento dei contributi agricoli unificati per la manodopera impiegata nel quarto trimestre 1995, e' differito, senza interessi o altri oneri, al 20 luglio 1996. 8. Il decreto interministeriale del 28 dicembre 1995, del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri del tesoro e delle risorse agricole, alimentari e forestali, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 14 del 18 gennaio 1996, attuativo dell'articolo 18, comma 17, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, si applica ai soli fini del condono contributivo. Tenuto conto della incidenza dell'orario di lavoro ridotto rispetto all'orario complessivo dei territori provinciali, la retribuzione media convenzionale giornaliera, ai fini del condono contributivo, e' ridotta, rispettivamente, in misura non superiore al 10 per cento nella provincia di Lecce ed al 7 per cento nella provincia di Brindisi.
Riferimenti normativi: - Il testo della legge 8 agosto 1995, n. 335 (Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare) e' pubblicato nella (( Gazzetta Ufficiale 16 agosto 1995, n. 190. - La lettera a) del comma 32 dell'art. 1 della legge 8 agosto 1995, n. 335, nel testo previgente era il seguente: "32. Le previgenti disposizioni in materia di requisiti di accesso e di decorrenza dei trattamenti pensionistici di anzianita' continuano a trovare applicazione: nei casi di cessazione dal servizio per invalidita' derivanti o meno da cause di servizio; nei casi di trattamenti di mobilita' previsti dall'art. 7, commi 6 e 7, della legge 23 luglio 1991, n. 223, nei casi di pensionamenti anticipati, previsti da norme specifiche alla data del 30 aprile 1995, in connessione ad esuberi strutturali di manodopera; per i lavoratori privi di vista. Le predette disposizioni si applicano altresi': a) per i lavoratori di cui all'articolo 13, comma 4, lettera e), della legge 23 dicembre 1994, n. 724, ove consegnano il requisito contributivo previsto dai rispettivi ordinamenti durante il periodo di fruizione dell'indennita' di mobilita'". - Il comma 6 dell'art. 7 della legge 23 luglio 1991, n. 223 (Norme in materia di cassa integrazione, mobilita', trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive della Comunita' europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro) cosi' recita: "6. Nelle aree di cui al comma 2 nonche' nell'ambito delle circoscrizioni o nel maggior ambito determinato dalla Commissione regionale per l'impiego, in cui sussista un rapporto superiore alla media nazionale tra iscritti alla prima classe della lista di collocamento e popolazione residente in eta' da lavoro, ai lavoratori collocati in mobilita' entro la data del 31 dicembre 1992 che, al momento della cessazione del rapporto, abbiamo compiuto un'eta' inferiore di non piu' di cinque anni rispetto a quella prevista dalla legge per il pensionamento di vecchiaia, e possano far valere, nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti, un'anzianita' contributiva non inferiore a quella minima prevista per il predetto pensionamento, diminuita del numero di settimane mancanti alla data di compimento dell'eta' pensionabile, l'indennita' di mobilita' e' prolungata fino a quest'ultima data. La misura dell'indennita' per i periodi successivi a quelli previsti nei commi 1 e 2 e' dell'ottanta per cento". - Il comma 9 dell'art. 4 della legge n. 223/1991 cosi' recita: "9. Raggiunto l'accordo sindacale ovvero esaurita la procedura di cui ai commi 6, 7 e 8, l'impresa ha facolta' di collocare in mobilita' gli impiegati, gli operai e i quadri eccedenti, comunicando per iscritto a ciascuno di essi il recesso, nel rispetto dei termini di preavviso. Contestualmente, l'elenco dei lavoratori collocati in mobilita', con l'indicazione per ciascun soggetto del nominativo, del luogo di residenza, della qualifica, del livello di inquadramento, dell'eta', del carico di famiglia, nonche' con puntuale indicazione delle modalita' con le quali sono stati applicati i criteri di scelta di cui all'art. 5, comma 1, deve essere comunicato per iscritto all'Ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione competente, alla Commissione regionale per l'impiego e alle associazioni di categoria di cui al comma 2". - Il comma 13 dell'art. 1 del decreto-legge 3 giugno 1996, n. 300 (Disposizioni urgenti in materia di lavori socialmente utili, di interventi a sostegno del reddito e nel settore previdenziale) cosi' recita: "13. I nominativi dei lavoratori che sono titolari di indennita' di mobilita' fino alla maturazione del diritto alla pensione di anzianita' o di vecchiaia vengono comunicati dall'Istituto nazionale della previdenza sociale ai sindaci dei comuni di residenza dei predetti lavoratori perche' essi provvedano ad impiegare direttamente questi ultimi in attivita' socialmente utili ai sensi ed agli effetti della disciplina di cui al presente articolo ed all'art. 9, comma 1, lettera c), della legge 23 luglio 1991, n. 223". - Il comma 7 dell'art. 1 del D.L. 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236 (Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione) cosi' recita: "7. Per le finalita' di cui al presente articolo e' istituito presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale il Fondo per l'occupazione, alimentato dalle risorse di cui all'autorizzazione di spesa stabilita al comma 8, nel quale confluiscono anche i contributi comunitari destinati al finanziamento delle iniziative di cui al presente articolo, su richiesta del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. A tale ultimo fine i contributi affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati al predetto Fondo". - Il comma 20 dell'art. 1 del D.L. 3 giugno 1996, n. 300, come integrato dal presente decreto, e' il seguente: "20. Dal 1 gennaio 1996 le risorse del Fondo per l'occupazione di cui al comma 4, preordinate al finanziamento dei lavori socialmente utili, e non destinate al finanziamento dei progetti gia' approvati nel 1995, sono ripartite, nella misura del 70 per cento, a livello regionale, in relazione alla dimensione quantitativa dei progetti gia' approvati nel 1995 e al numero dei disoccupati di lunga durata iscritti nelle liste di collocamento e di mobilita' nelle aree di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236. Per i progetti approvati dal 1 gennaio 1996, le commissioni regionali per l'impiego, fermo restando quanto disposto dal secondo periodo del comma 2, determinano criteri e priorita' nell'assegnazione dei soggetti, tenendo conto in paricolare del criterio del maggior bisogno e delle professionalita' acquisite nell'attuazione dei progetti. Le predette commissioni potranno utilizzare anche le risorse finanziarie eventualmente messe a loro disposizione da parte delle regioni e di altri enti pubblici proponenti ai fini dell'applicazione del presente articolo. Ai lavoratori impegnati nei progetti di lavori socialmente utili approvati utilizzando tali risorse competono, con l'applicazione della disciplina di cui al presente articolo, il sussidio di cui al comma 3 e i relativi benefici accessori; l'erogazione sara' effettuata dall'Istituto nazionale della previdenza sociale". - Il comma 7 dell'art. 1 del D.L. 3 giugno 1996, n. 300, come modificato dal presente decreto, e' il seguente: "1. Il termine previsto dall'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 56 del 9 marzo 1994, per la gestione temporanea delle miniere carbonifere del Sulcis, e' prorogato al 31 gennaio 1998. La Carbosulcis S.p.a. mantiene le funzioni di gestione temporanea per un periodo non superiore a due anni". - Il comma 1 dell'art. 1 del D.Lgs. 30 giugno 1994, n. 509 (Attuazione della delega conferita dall'articolo 1, comma 32, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, in materia di trasformazione in persone giuridiche private di enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza) e' il seguente: "1. Enti privatizzati. - 1. Gli enti di cui all'elenco A allegato al presente decreto legislativo sono trasformati, a decorrere dal 1 gennaio 1995, in associazioni o in fondazioni con deliberazione dei competenti organi di ciascuno di essi, adottata a maggioranza qualificata dei due terzi dei propri componenti, a condizione che non usufruiscano di finanziamenti pubblici o altri ausili pubblici di carattere finanziario". - Il comma 2 dell'art. 9 del decreto-legge 3 giugno 1996, n. 300, cosi' recita: "2. All'art. 5 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, il comma 1 e' sostituito dal seguente: ' 1. Entro tre mesi dalla stipulazione del primo contratto collettivo di lavoro il personale di cui all'elenco A puo' optare per la permanenza nel pubblico impiego. Ad esso si applicano le norme della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni. Le opzioni esercitate entro il 31 marzo 1995 si intendono prife di effetto ove non espressamente confermate entro il 30 giugno 1995.' e al comma 2 e' aggiunto il seguente periodo: 'Il dipendente addetto all'ufficio legale dell'ente all'atto di trasformazione in persona giuridica privata, conserva l'iscrizione nell'apposito elenco speciale degli avvocati e procuratori se e fino a quando duri il rapporto di lavoro e la collocazione presso l'ufficio legale predetto.'. Gli enti di cui all'art. 1, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, fino a quando non sia intervenuta l'approvazione dello statuto previsto dal successivo art. 3, comma 2, lettera a), hanno facolta' di revocare la deliberazione di trasformazione in enti privatizzati con le stesse procedure e modalita' previste dall'art. 1 del citato decreto legislativo n. 509 del 1994, per tale deliberazione. La revoca ha effetto di ripristino della previgente natura giuridica". - Il comma 22 dell'art. 2 della legge 8 agosto 1995, n. 335 (Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare) cosi' recita: "22. Il Governo della Repubblica e' delegato ad emanare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le organizzazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale, uno o piu' decreti legislativi intesi all'armonizzazione dei regimi pensionistici sostitutivi dell'assicurazione generale obbligatoria operanti presso l'INPS, l'INPDAP nonche' dei regimi pensionistici operanti presso l'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS) e altresi' con riferimento alle forme pensionistiche a carico del bilancio dello Stato per le categorie di personale non statale di cui al comma 2, terzo periodo, con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi: a) determinazione delle basi contributive e pensionabili con riferimento all'art. 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni ed integrazioni, con contestuale ridefinizione delle aliquote contributive tenendo conto, anche in attuazione di quanto previsto nella lettera b), delle esigenze di equilibrio delle gestioni previdenziali, di commisurazione delle prestazioni pensionistiche agli oneri contributivi sostenuti e alla salvaguardia delle prestazioni previdenziali in rapporto con quelle assicurate in applicazione dei commi da 6 a 16 dell'art. 1; b) revisione del sistema di calcolo delle prestazioni secondo i principi di cui ai citati commi da 6 a 16 dell'art. 1; c) revisione dei requisiti di accesso alle prestazioni secondo criteri di flessibilita' omogenei rispetto a quelli fissati dai commi da 19 a 23 dell'art. 1; d) armonizzazione dell'insieme delle prestazioni con riferimento alle discipline vigenti nell'assicurazione generale obbligatoria, salvaguardando le normative speciali motivate da effettive e rilevanti peculiarita' professionali e lavorative presenti nei settori interessati". - Il comma 4 dell'art. 8 del D.Lgs. 30 giugno 1994, n. 479 (Attuazione della delega conferita dall'articolo 1, comma 32, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, in materia di riordino e soppressione di enti pubblici di previdenza e assistenza) come modificato dal presente decreto, risulta il seguente: "4. Le disposizioni previste dal presente articolo devono perseguire l'eliminazione delle duplicazioni organizzative e funzionali e devono essere adottate con le modalita' previste dall'articolo 1, comma 2". - Il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri del tesoro e delle risorse agricole, alimentari e forestali in data 28 dicembre 1995 (Individuazione delle province con orario ridotto in agricoltura) e' pubblicato in sunto nella Gazzetta Ufficiale n. 14 del 18 gennaio 1996. - Il comma 17 dell'art. 18 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica) e' il seguente: "17. In attesa di una organica revisione della disciplina dei rapporti di lavoro in agricoltura e, comunque, ai fini della regolarizzazione di cui al presente articolo, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri del tesoro e delle risorse agricole, alimentari e forestali, sono individuati le province nelle quali si pratica un orario di lavoro ridotto rispetto a quello praticato nel restante territorio nazionale ed i criteri per la determinazione dei relativi salari medi da valere per la liquidazione dei contributi previdenziali ed assistenziali dovuti per gli operai agricoli, in misura proporzionale all'orario di lavoro ridotto".