Art. 2.
            Disposizioni previdenziali per i giornalisti
  1. Fermi restando i trattamenti previsti dall'articolo 24, comma 2,
della  legge  25  febbraio  1987,  n.  67,  le  disposizioni  di  cui
all'articolo 35 della legge 5  agosto  1981,  n.  416,  e  successive
modificazioni, continuano a trovare applicazione, sino al 31 dicembre
1997,  anche  ai  giornalisti  del  settore  dei  giornali periodici,
nonche' a tutte le  altre  fattispecie  gia'  previste  dal  comma  4
dell'articolo 7 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito,
con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.
  2.   Per   il   personale   giornalistico   che  fara'  ricorso  al
prepensionamento di cui all'articolo 37,  primo  comma,  lettera  b),
della  legge  5  agosto  1981,  n.  416,  e successive modificazioni,
l'integrazione  contributiva  a  carico  dell'Istituto  nazionale  di
previdenza  dei  giornalisti  italiani  "G. Amendola" (INPGI), di cui
alla predetta disposizione non puo' essere superiore a  cinque  anni.
Per   i   giornalisti  che  abbiano  compiuto  i  60  anni  di  eta',
l'anzianita' contributiva e' maggiorata di un periodo  non  superiore
alla  differenza  tra  i 65 anni e l'eta' anagrafica raggiunta, ferma
restando la non superabilita' del tetto  massimo  di  360  contributi
mensili.  Non  sono  ammessi  a fruire dei benefici i giornalisti che
risultino gia'  titolari  di  pensione  a  carico  dell'assicurazione
generale  obbligatoria  o  di  forme  sostitutive  ed esclusive della
medesima. I contributi assicurativi  riferiti  a  periodi  lavorativi
successivi  all'anticipata  liquidazione  della pensione di vecchiaia
sono riassorbiti dall'INPGI fino alla concorrenza della maggiorazione
contributiva riconosciuta al giornalista.
  3. La previgente normativa, prevista dalla citata lettera  b),  del
primo  comma  dell'articolo  37  della  citata legge n. 416 del 1981,
continua  a  trovare  applicazione  nei  confronti  dei   giornalisti
professionisti   dipendenti   da  aziende  individuate  dal  medesimo
articolo 37, che abbiano stipulato e/o trasmesso ai competenti uffici
del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, antecedentemente
alla  data  del  16  aprile  1996,  accordi  sindacali  relativi   al
riconoscimento  delle  causali  di intervento, di cui all'articolo 35
della citata legge n. 416 del 1981.
  4. Fino al 31 dicembre 1998,  per  l'assunzione  con  contratto  di
lavoro  giornalistico a termine di durata non superiore a dodici mesi
dei giornalisti professionisti e dei praticanti  iscritti  all'INPGI,
disoccupati o in cassa integrazione guadagni straordinaria, e' esteso
il  beneficio  di  cui all'articolo 8, comma 2, della legge 23 luglio
1991, n. 223, limitatamente ai contributi di natura previdenziale.
 
          Riferimenti normativi:
             - Il comma 2 dell'art. 24 della legge 25 febbraio  1987,
          n.  67  (Rinnovo  della legge 5 agosto 1981, n. 416 recante
          disciplina  delle  imprese  editrici  e   provvidenze   per
          l'editoria)  cosi' recita: "2. Il trattamento straordinario
          di integrazione salariale per  i  casi  indicati  al  terzo
          comma  dell'art.  35  della  legge 5 agosto 1981, n.   416,
          nonche' i trattamenti straordinari di cui agli articoli  36
          e  37  della  stessa  legge  come modificati dalla legge 10
          gennaio 1985, n.  1,  possono  essere  erogati  anche  agli
          operai  ed  impiegati dipendenti dalle imprese editrici e/o
          stampatrici di  giornali  periodici;  ove  le  imprese  non
          producano  esclusivamente giornali periodici, i trattamenti
          straordinari di cui sopra vengono erogati limitatamente  al
          personale  nei  confronti  del  quale,  nel corso dell'anno
          precedente la richiesta, abbiano trovato  applicazione  per
          almeno   sei   mesi  le  norme  per  i  lavoratori  addetti
          prevalentemente al settore della  produzione  di  periodici
          previste nel contratto collettivo nazionale di lavoro per i
          dipendenti delle aziende grafiche ed affini e delle aziende
          editoriali".
             -   L'art.   35  della  legge  5  agosto  1981,  n.  416
          (Disciplina  delle  imprese  editrici  e  provvidenze   per
          l'editoria) cosi' recita:
             "Art.  35  (Trattamento  straordinario  di  integrazione
          salariale). - Il trattamento straordinario di  integrazione
          salariale  di  cui all'art. 2, quinto comma, della legge 12
          agosto 1977, n. 675, e successive modificazioni, e' esteso,
          con le modalita' previste per gli impiegati, ai giornalisti
          professionisti dipendenti da imprese editrici  di  giornali
          quotidiani e dalle agenzie di stampa a diffusione nazionale
          sospesi  dal  lavoro  per  le  cause  indicate  nelle norme
          citate.
             L'importo del trattamento di integrazione salariale  non
          puo'   essere   superiore   al   trattamento   massimo   di
          integrazione   salariale   previsto   per   i    lavoratori
          dell'industria.
             Il  trattamento  straordinario di integrazione salariale
          puo' essere erogato ai dipendenti delle imprese editrici  o
          stampatrici  di  giornali  quotidiani  e  delle  agenzie di
          stampa di cui al secondo comma dell'art. 27,  anche  al  di
          fuori  dei  casi  previsti dall'art. 2, quinto comma, della
          legge 12 agosto 1977, n. 675, in  tutti  i  casi  di  crisi
          aziendale  nei  quali si renda necessaria una riduzione del
          personale ai fini del risanamento dell'impresa e, nei  casi
          di  cessazione  dell'attivita' aziendale, anche in costanza
          di fallimento.
             Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sulla
          base degli accertamenti del CIPI di  cui  al  quinto  comma
          dell'art.  2  della  legge 12 agosto 1977, n. 675, adotta i
          conseguenti provvedimenti di  concessione  del  trattamento
          sopra   indicato  per  periodi  semestrali  consecutivi  e,
          comunque, non  superiori  complessivamente  a  ventiquattro
          mesi.  Sono  applicabili  a tali periodi le disposizioni di
          cui agli articoli 3 e 4 della legge 20 maggio 1975, n. 164,
          e successive modificazioni.
             Alla  corresponsione  del  trattamento  previsto  per  i
          giornalisti   dal  presente  articolo  provvede  l'Istituto
          nazionale di previdenza dei giornalisti italiani  'Giovanni
          Amendola' (INPGI)".
             -  Il  comma  4  dell'art. 7 del D.L. 10 maggio 1993, n.
          148, convertito, con modificazioni, dalla legge  19  luglio
          1993,    n.    236    (Interventi    urgenti   a   sostegno
          dell'occupazione) e' il seguente: "4.  Sino al 31  dicembre
          1995  le  disposizioni  di  cui  all'art.  35 della legge 5
          agosto  1981,  n.  416,  e  successive  modificazioni,   si
          applicano  anche  al  settore  dei  giornali periodici e al
          settore delle imprese radiotelevisive private, estendendosi
          a tutti i dipendenti delle aziende interessate,  quale  che
          sia   il   loro  inquadramento  professionale,  nonche'  ai
          dipendenti delle aziende funzionalmente collegate".
             Il testo dell'art. 37 della  legge  n.  416/1981  e'  il
          seguente:
             "Art.  37 (Esodo e prepensionamento). - Ai lavoratori di
          cui ai precedenti articoli  e'  data  facolta'  di  optare,
          entro sessanta giorni dall'ammissione al trattamento di cui
          all'articolo  35  ovvero,  nel  periodo  di  godimento  del
          trattamento medesimo, entro sessanta  giorni  dal  maturare
          delle  condizioni di anzianita' contributiva richiesta, per
          i seguenti benefici:
               a)  per  i  lavoratori  poligrafici:  trattamento   di
          pensione    per    coloro    che    possano    far   valere
          nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita',
          la vecchiaia ed i superstiti almeno 360 contributi  mensili
          ovvero     1.560    contributi    settimanali    di    cui,
          rispettivamente, alle tabelle A e B allegate al  D.P.R.  27
          aprile   1968,   n.   488,   sulla   base   dell'anzianita'
          contributiva aumentata di un periodo pari a cinque anni;  i
          periodi   di   sospensione   per  i  quali  e'  ammesso  il
          trattamento di cui al citato articolo 35 sono  riconosciuti
          utili d'ufficio per il conseguimento del beneficio previsto
          dalla  presente lettera; l'anzianita' contributiva non puo'
          comunque risultare superiore a quaranta anni;
               b)  per  i  giornalisti   professionisti:   anticipata
          liquidazione  della  pensione di vecchiaia al cinquantesimo
          anno di eta', nei casi in cui siano stati  maturati  almeno
          quindici  anni di anzianita' contributiva, con integrazione
          a carico dell'INPGI del requisito contributivo previsto dal
          secondo comma dell'articolo 4 del regolamento approvato con
          D.M.  1 gennaio 1953, pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale
          14 gennaio 1953, n. 10, e successive modificazioni;
               c)  corresponsione  fino  al 31 dicembre 1986 nei casi
          previsti dalle lettere a) e  b)  da  parte  degli  istituti
          previdenziali  di  una  indennita'  pari  all'indennita' di
          anzianita' maturata per gli anni di servizio effettivamente
          prestati nella azienda, fino ad un massimo di dieci anni;
               d) concessione di un credito agevolato alle condizioni
          previste  dagli  articoli  30  e  32  per  le   cooperative
          giornalistiche  di  cui  all'articolo 6, fino ad un importo
          pari a quello complessivo della indennita'  corrisposta  ai
          sensi  della  lettera  c),  allo  scopo  di  consentire  al
          lavoratore di rilevare e costituire una  azienda  artigiana
          nel   settore   grafico,   ovvero   effettuare  il  proprio
          conferimento  ad  una  cooperativa  operante  nello  stesso
          settore.
             I  lavoratori dipendenti da aziende per le quali il CIPI
          abbia accertato la sussistenza delle condizioni di  cui  al
          quinto comma dell'articolo 2 della legge 12 agosto 1977, n.
          675,  e  che  abbiano  maturato  i  necessari  requisiti di
          anzianita' contributiva sono ammessi a godere,  a  domanda,
          dei  benefici  previsti  dalle  lettere  a),  b)  e  c) del
          precedente comma.
             I benefici previsti dalle  lettere  a)  e  b)  non  sono
          cumulabili  con  quelli  previsti dalla lettera d), nonche'
          con le prestazioni a carico  dell'assicurazione  contro  la
          disoccupazione.
             La  cassa  per  l'integrazione dei guadagni degli operai
          dell'industria corrisponde alla gestione pensionistica  una
          somma   pari   all'importo   risultante   dall'applicazione
          dell'aliquota  contributiva  in  vigore,  per  la  gestione
          medesima,  sull'importo  che si ottiene moltiplicando per i
          mesi di anticipazione della pensione l'ultima  retribuzione
          percepita da ogni lavoratore interessato rapportati a mese.
          I  contributi  versati  dalla  cassa per l'integrazione dei
          guadagni vengono iscritti per due terzi nella  contabilita'
          separata  relativa  agli  interventi  straordinari e per il
          rimanente  terzo  in  quella   relativa   agli   interventi
          ordinari.
             Il  contributo addizionale a carico dei datori di lavoro
          ed il concorso dello Stato, previsti dall'articolo 12 della
          legge 5 novembre 1968, n. 1115, sono  devoluti  alla  cassa
          per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria
          nella contabilita' relativa agli interventi straordinari.
             Il  contributo  addizionale, di cui al precedente comma,
          e' dovuto a decorrere dal  periodo  di  paga  successivo  a
          quello  in  corso  alla  data  di  entrata  in vigore della
          presente legge.
             Agli effetti del cumulo del trattamento di  pensione  di
          cui  al  presente articolo con la retribuzione si applicano
          le norme  relative  alla  pensione  di  anzianita'  di  cui
          all'art. 22 della legge 30 aprile 1969, n. 153.
             Il  trattamento  di pensione di cui al presente articolo
          non  e'   compatibile   con   le   prestazioni   a   carico
          dell'assicurazione contro la disoccupazione".
             -  Il comma 2 dell'art. 8 della legge 23 luglio 1991, n.
          223, e' il seguente: "2. I lavoratori in mobilita'  possono
          essere  assunti con contratto di lavoro a termine di durata
          non superiore a dodici mesi.  La quota di  contribuzione  a
          carico  del  datore di lavoro e' pari a quella prevista per
          gli apprendisti dalla legge 19 gennaio  1955,  n.    25,  e
          successive  modificazioni.  Nel  caso in cui, nel corso del
          suo svolgimento, il predetto contratto venga trasformato  a
          tempo  indeterminato,  il beneficio contributivo spetta per
          ulteriori dodici mesi in aggiunta  a  quello  previsto  dal
          comma 4".