Art. 3. Determinazione contrattuale di elementi della retribuzione da considerarsi agli effetti previdenziali; accertamenti ispettivi; regolamentazione rateale dei debiti per contributi. 1. La retribuzione dovuta in base agli accordi collettivi di qualsiasi livello non puo' essere individuata in difformita' dalle obbligazioni, modalita' e tempi di adempimento come definiti negli accordi stessi dalle parti stipulanti, in riferimento alle clausole sulla non computabilita' nella base di calcolo di istituti contrattuali e di emolumenti erogati a vario titolo, diversi da quelli di legge, ovvero sulla quantificazione di tali emolumenti comprensiva dell'incidenza sugli istituti retributivi diretti o indiretti. Allo stesso fine valgono le clausole per la limitazione di tale incidenza relativamente ad istituti retributivi introdotti da accordi integrativi aziendali in aggiunta a quelli previsti dal contratto collettivo nazionale di lavoro. Le predette disposizioni operano anche agli effetti delle prestazioni previdenziali. (( 2. Ai fini dell'applicazione del comma 1, i contratti e gli )) (( accordi collettivi contenenti clausole o disposizioni di cui al )) (( comma 1 sono depositati a cura delle parti stipulanti presso )) (( l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione e )) (( presso la competente sede degli enti previdenziali interessati )) (( competenti territorialmente. Il deposito degli accordi di cui )) (( al comma 1 e' effettuato entro trenta giorni dalla loro )) (( stipulazione; i contratti gia' sottoscritti alla data di )) (( entrata in vigore del presente decreto sono depositati entro il )) (( 31 ottobre 1996. In conseguenza di esigenze organizzative e )) (( funzionali dei predetti uffici, il Ministero del lavoro e della )) (( previdenza sociale puo' disporre modalita' diverse di deposito )) (( ai fini di cui al presente comma. )) 3. All'articolo 3, comma 20, della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Nei casi di attestata regolarita' ovvero di regolarizzazione conseguente all'accertamento ispettivo eseguito, gli adempimenti amministrativi e contributivi relativi ai periodi di paga anteriore alla data dell'accertamento ispettivo stesso non possono essere oggetto di contestazioni in successive verifiche ispettive, salvo quelle determinate da comportamenti omissivi o irregolari del datore di lavoro o conseguenti a denunce del lavoratore. La presente disposizione si applica anche agli atti e documenti esaminati dagli ispettori ed indicati nel verbale di accertamento, nonche' ai verbali redatti dai funzionari dell'Ispettorato del lavoro in materia previdenziale e assicurativa. I funzionari preposti all'attivita' di vigilanza rispondono patrimonialmente solo in caso di danno cagionato per dolo o colpa grave.". 4. A decorrere dal 1 luglio 1996, e' determinata in sei punti la maggiorazione di cui all'articolo 13, primo comma, del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito, con modificazioni, nella legge 26 settembre 1981, n. 537, e successive modificazioni e integrazioni.
Riferimenti normativi: - Il comma 20 dell'art. 3 della legge 8 agosto 1995, n. 335 (Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare) come integrato dal presente decreto, e' il seguente: "20. Gli accertamenti ispettivi in materia previdenziale e assicurativa esperiti nei confronti dei datori di lavoro debbono risultare da appositi verbali da notificare anche nei casi di constatata regolarita'. Nei casi di attestata regolarita' ovvero di regolarizzazione conseguente all'accertamento ispettivo eseguito, gli adempimenti amministrativi e contributivi relativi ai periodi di paga anteriore alla data dell'accertamento ispettivo stesso non possono essere oggetto di contestazioni in successive verifiche ispettive, salvo quelle determinate da comportamenti omissivi o irregolari del datore di lavoro o conseguenti a denunce del lavoratore. La presente disposizione si applica anche agli atti e documenti esaminati dagli ispettori ed indicati nel verbale di accertamento, nonche' ai verbali redatti dai funzionari dell'Ispettorato del lavoro in materia previdenziale e assicurativa. I funzionari preposti all'attivita' di vigilanza rispondono patrimonialmente solo in caso di danno cagionato per dolo o colpa grave". - Il primo comma dell'art. 13 del D.L. 29 luglio 1981, n. 402, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 537 (Contenimento della spesa previdenziale e adeguamento delle contribuzioni), e' il seguente: "L'interesse di differimento e di dilazione per la regolarizzazione rateale dei debiti per i contributi ed accessori di legge dovuti dai datori di lavoro agli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatoria e' pari al tasso degli interessi attivi previsti dagli accordi interbancari per i casi di piu' favorevole trattamento, maggiorato di cinque punti, e sara' determinato con decreto del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale con effetto dalla data di emanazione del decreto stesso".