Art. 3.
    Determinazione contrattuale di elementi della retribuzione da
        considerarsi agli effetti previdenziali; accertamenti
   ispettivi; regolamentazione rateale dei debiti per contributi.
  1.  La  retribuzione  dovuta  in  base  agli  accordi collettivi di
qualsiasi livello non puo' essere individuata  in  difformita'  dalle
obbligazioni,  modalita'  e  tempi di adempimento come definiti negli
accordi stessi dalle parti stipulanti, in riferimento  alle  clausole
sulla   non   computabilita'   nella  base  di  calcolo  di  istituti
contrattuali e di emolumenti  erogati  a  vario  titolo,  diversi  da
quelli  di  legge,  ovvero  sulla  quantificazione di tali emolumenti
comprensiva  dell'incidenza  sugli  istituti  retributivi  diretti  o
indiretti. Allo stesso fine valgono le clausole per la limitazione di
tale  incidenza  relativamente  ad istituti retributivi introdotti da
accordi integrativi aziendali  in  aggiunta  a  quelli  previsti  dal
contratto  collettivo  nazionale  di lavoro. Le predette disposizioni
operano anche agli effetti delle prestazioni previdenziali.
(( 2. Ai fini dell'applicazione del comma 1, i contratti e gli     ))
(( accordi collettivi contenenti clausole o disposizioni di cui al ))
(( comma 1 sono depositati a cura delle parti stipulanti presso    ))
(( l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione e  ))
(( presso la competente sede degli enti previdenziali interessati  ))
(( competenti territorialmente. Il deposito degli accordi di cui   ))
(( al comma 1 e' effettuato entro trenta giorni dalla loro         ))
(( stipulazione; i contratti gia' sottoscritti alla data di        ))
(( entrata in vigore del presente decreto sono depositati entro il ))
(( 31 ottobre 1996. In conseguenza di esigenze organizzative e     ))
(( funzionali dei predetti uffici, il Ministero del lavoro e della ))
(( previdenza sociale puo' disporre modalita' diverse di deposito  ))
(( ai fini di cui al presente comma.                               ))
  3. All'articolo 3, comma 20, della legge 8  agosto  1995,  n.  335,
sono  aggiunti,  in  fine, i seguenti periodi: "Nei casi di attestata
regolarita' ovvero di regolarizzazione  conseguente  all'accertamento
ispettivo  eseguito,  gli  adempimenti  amministrativi e contributivi
relativi ai periodi di paga  anteriore  alla  data  dell'accertamento
ispettivo  stesso  non  possono  essere  oggetto  di contestazioni in
successive  verifiche  ispettive,   salvo   quelle   determinate   da
comportamenti   omissivi   o   irregolari  del  datore  di  lavoro  o
conseguenti a denunce del lavoratore.  La  presente  disposizione  si
applica  anche  agli  atti  e  documenti esaminati dagli ispettori ed
indicati nel verbale di accertamento, nonche' ai verbali redatti  dai
funzionari  dell'Ispettorato  del  lavoro  in materia previdenziale e
assicurativa.   I  funzionari  preposti  all'attivita'  di  vigilanza
rispondono  patrimonialmente solo in caso di danno cagionato per dolo
o colpa grave.".
  4. A decorrere dal 1 luglio 1996, e' determinata in  sei  punti  la
maggiorazione  di cui all'articolo 13, primo comma, del decreto-legge
29 luglio 1981, n. 402, convertito, con modificazioni, nella legge 26
settembre 1981, n. 537, e successive modificazioni e integrazioni.
 
          Riferimenti normativi:
             -  Il comma 20 dell'art. 3 della legge 8 agosto 1995, n.
          335  (Riforma  del  sistema  pensionistico  obbligatorio  e
          complementare)  come  integrato dal presente decreto, e' il
          seguente:
             "20. Gli accertamenti ispettivi in materia previdenziale
          e assicurativa esperiti nei confronti dei datori di  lavoro
          debbono  risultare  da appositi verbali da notificare anche
          nei casi di constatata regolarita'. Nei casi  di  attestata
          regolarita'    ovvero   di   regolarizzazione   conseguente
          all'accertamento  ispettivo   eseguito,   gli   adempimenti
          amministrativi  e  contributivi relativi ai periodi di paga
          anteriore alla data dell'accertamento ispettivo stesso  non
          possono  essere  oggetto  di  contestazioni  in  successive
          verifiche   ispettive,   salvo   quelle   determinate    da
          comportamenti  omissivi o irregolari del datore di lavoro o
          conseguenti  a  denunce   del   lavoratore.   La   presente
          disposizione   si  applica  anche  agli  atti  e  documenti
          esaminati  dagli  ispettori  ed  indicati  nel  verbale  di
          accertamento,  nonche'  ai  verbali  redatti dai funzionari
          dell'Ispettorato del  lavoro  in  materia  previdenziale  e
          assicurativa.    I  funzionari  preposti  all'attivita'  di
          vigilanza rispondono patrimonialmente solo in caso di danno
          cagionato per dolo o colpa grave".
             - Il primo comma dell'art. 13 del D.L. 29  luglio  1981,
          n.  402,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge 26
          settembre  1981,   n.   537   (Contenimento   della   spesa
          previdenziale  e  adeguamento  delle  contribuzioni), e' il
          seguente: "L'interesse di differimento e di  dilazione  per
          la  regolarizzazione rateale dei debiti per i contributi ed
          accessori di legge dovuti dai datori di  lavoro  agli  enti
          gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatoria e'
          pari al tasso degli interessi attivi previsti dagli accordi
          interbancari  per  i  casi  di piu' favorevole trattamento,
          maggiorato di cinque punti, e sara' determinato con decreto
          del Ministro del tesoro di concerto  con  il  Ministro  del
          lavoro e della previdenza sociale con effetto dalla data di
          emanazione del decreto stesso".