Art. 2.
  1.  Le  partite  di  stomaci  di  cui  all'art.  1,  devono  essere
inoltrate, sotto vincolo sanitario  disposto  dal  posto  d'ispezione
frontaliero di ingresso, esclusivamente allo stabilimento di prodotti
a base di carne o di altri prodotti di origine animale:
    a)  indicato  sul  certificato sanitario di accompagnamento delle
partite;
    b) riconosciuto ai sensi del decreto legislativo n. 537/1992 e le
cui strutture per il  completamento  del  trattamento  termico  sugli
stomaci siano conformi ai requisiti previsti all'allegato C, capitoli
I e III, al citato decreto legislativo n.  537/1992.