Art. 2. 1. Le partite di stomaci di cui all'art. 1, devono essere inoltrate, sotto vincolo sanitario disposto dal posto d'ispezione frontaliero di ingresso, esclusivamente allo stabilimento di prodotti a base di carne o di altri prodotti di origine animale: a) indicato sul certificato sanitario di accompagnamento delle partite; b) riconosciuto ai sensi del decreto legislativo n. 537/1992 e le cui strutture per il completamento del trattamento termico sugli stomaci siano conformi ai requisiti previsti all'allegato C, capitoli I e III, al citato decreto legislativo n. 537/1992.